Art. 1 – Costituzione È costituita, con sede in Roma, l’Associazione Nazionale degli Avvocati Italiani, sindacato degli avvocati, denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, con la sigla A.N.F., caratterizzata dal logo della stella a otto punte riprodotto nel presente statuto. Art. 2 – Scopi L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, in autonomia e indipendenza da qualsiasi movimento, o partito politico, od organizzazione sociale, e con esclusione di ogni scopo di lucro: 1 Promuove e rafforza il processo di realizzazione della rappresentanza unitaria dell’avvocatura italiana. 2 Opera per l’affermazione del diritto inviolabile di azione e di difesa quale contenuto essenziale della libertà dei cittadini, e presupposto fondamentale per lo sviluppo democratico del paese nel rispetto dei principi costituzionali nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, dei principi costituzionali, della normativa dell’Unione Europea; attuando ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli di ordine giudiziale ed economico che impediscono o rendono difficile il diritto di azione e di difesa, anche realizzando forme di patronato difensivo, gestite esclusivamente dalle istituzioni forensi, per la difesa dei più deboli. 3 Si adopera per garantire ad ogni cittadino un’equa e pubblica udienza davanti ad un giudice indipendente ed imparziale, costituito secondo legge, al fine della determinazione in tempi ragionevoli sia dei suoi diritti e doveri sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta impegnandosi inoltre perché sia data piena attuazione all’art. 111 della Costituzione in tutti i procedimenti. 4 Svolge la propria attività in armonia con le linee di sviluppo della collettività europea, in rapporto con le associazioni forensi e partecipando ad organismi internazionali. 5 Svolge funzioni di tutela sindacale a favore degli iscritti e, indirettamente, di tutti gli avvocati. 6 Si impegna nella individuazione degli interessi e degli obiettivi comuni a tutte le libere professioni intellettuali, cooperando, per la tutela ed il raggiungimento degli stessi, con tutti i soggetti rappresentativi delle dette professioni. 1 Si impegna affinché: 1) si realizzi un modello giurisdizionale tendenzialmente unico che, nell’equilibrio delle separate funzioni dell’avvocatura e della magistratura, contribuisca a realizzare la legalità; 2) siano salvaguardati i principi di terzietà, indipendenza ed autonomia del giudice e della piena responsabilità di tutti i soggetti del processo; 3) sia riconosciuto il rango costituzionale dell’esercizio della difesa e sia costituita l’avvocatura come ordine autonomo ed indipendente, partecipe a pieno titolo sia allo studio ed alla formazione delle norme che interessano la giustizia sia alla gestione dell’amministrazione giudiziaria a livello nazionale e territoriale; 4) sia attuata l’informatizzazione dell’apparato giudiziario e sviluppato il processo telematico in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; 5) siano tutelati il prestigio e gli interessi morali ed economici degli avvocati nonché dei giovani che intendono avviarsi alla professione, attraverso: 1 a) una rigorosa formazione professionale correlata a un costante processo di aggiornamento anche a livello di diritto comunitario e di conoscenza dei sistemi giudiziari dell’unione europea; 2 b) un adeguato sistema di remunerazione e di sicurezza sociale per i professionisti forensi; 3 c) un rigoroso controllo dell’esercizio della professione forense sulla base di una deontologia codificata; 4 d) la promozione della tutela professionale degli iscritti con età inferiore ai 40 anni attraverso l’istituzione di Sezioni Giovani e/o l’inserimento negli organismi locali e nazionali di Giovani. 5 Favorisce la tutela dei diritti attraverso l’accesso dei cittadini alla giustizia. 6 Promuove la formazione e l’aggiornamento professionale dell’avvocato, anche con riferimento al profilo specialistico, ad esempio anche attraverso l’istituzione al suo interno di sezioni specializzate e/o la creazione di distinti enti e/o organismi partecipati da ANF e/o l’organizzazione e la gestione di scuole e/o di corsi di alta formazione per il conferimento ed il mantenimento dei titoli di specializzazione previsti dalla normativa (in via esemplificativa e non esaustiva con riferimento al diritto civile, al diritto delle persone, della famiglia e dei minori, al diritto del lavoro e della previdenza sociale, al diritto bancario/finanziario, al diritto societario, al diritto penale, al diritto amministrativo, al diritto tributario, al diritto dei trasporti e della navigazione) – assumendo come condizione imprescindibile che il conseguimento del titolo di specialista non comporti riserva di attività professionale – nonché ogni altra iniziativa per il miglioramento della qualità ed affidabilità delle prestazioni intellettuali rese dagli studi legali, contribuendo all’approfondimento ed alla divulgazione dei problemi della società moderna per adeguare il diritto sostanziale e processuale alle esigenze della collettività nazionale nel contesto europeo, anche istituendo biblioteche e videoteche a disposizione degli associati. 1 Promuove iniziative, organizza seminari ed incontri sulle suddette attività, ivi comprese quelle inerenti alla tutela generale sia dei diritti sia degli interessi diffusi dei cittadini, favorendo interventi stragiudiziali e giudiziali per la riaffermazione e tutela degli stessi. 2 Partecipa ad enti, associazioni, società e fondazioni che svolgano attività ed abbiano scopi analoghi ai propri, promuovendone la costituzione. Art. 3 – Patrimonio 1 Il patrimonio dell’Associazione Nazionale Forense è costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni. 2 Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo. III. Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Nazionale deve approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed entro il mese di dicembre il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, entrambi corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Tali atti, almeno quindici giorni prima del Consiglio Nazionale, devono essere inviati ai soci tramite le ATA. 1 All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 2 L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. 3 In caso di scioglimento dell’Associazione Nazionale Forense e di sua estinzione il Consiglio Nazionale nominerà un liquidatore il quale al termine della liquidazione devolverà il patrimonio utile netto residuo all’ente, istituzione o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 4 – Soci dell’Associazione Nazionale Forense 1 Possono essere soci dell’Associazione Nazionale Forense tutti gli avvocati e i praticanti avvocati, regolarmente iscritti all’Ordine, nonché gli avvocati titolari di pensione erogata della Cassa Forense, che abbiano aderito ad una associazione territoriale di cui al successivo art. 5, a sua volta aderente all’Associazione Nazionale Forense ed operante nel circondario dell’ordine di iscrizione. 2 Ove nel distretto dell’ordine di iscrizione non operi alcuna associazione aderente all’Associazione Nazionale Forense l’iscrizione individuale è ammessa presso la sede centrale dell’Associazione Nazionale Forense. Art. 5 – Associazioni territoriali aderenti all’Associazione Nazionale Forense 6 Possono aderire all’Associazione Nazionale Forense, previa richiesta accolta dal Consiglio Nazionale, le associazioni e i sindacati territoriali forensi che siano costituiti da almeno 10 iscritti che condividano gli scopi, gli obiettivi e le iniziative dell’Associazione Nazionale Forense. Entro tre anni dall’adesione ogni Associazione Territoriale Aderente deve essere costituita da almeno venti iscritti; in difetto, l’Associazione Territoriale Aderente sarà considerata alla stregua delle associazioni affiliate disciplinate dall’art. 6. 7 Le associazioni ed i sindacati territoriali aderenti: sono tenute ad inserire nella loro denominazione l’acronimo ANF e, qualora non compaia già nella denominazione, anche l’indicazione della città relativa al circondario del tribunale in cui ha sede l’associazione; hanno autonomia regolamentare, amministrativa e patrimoniale e rispondono in proprio, a norma del codice civile, per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. III. Essi sono regolamentati da norme autonomamente deliberate che non devono essere in contrasto con i principi del presente statuto e che devono prevedere, per la elezione dei propri organismi dirigenti nonché dei delegati al congresso e dei consiglieri nazionali dell’Associazione Nazionale Forense, il rispetto delle minoranze con l’attuazione del principio del voto limitato di cui all’art. 8. 1 I rappresentanti delle Associazioni Territoriali Aderenti all’ANF compongono la consulta dei rappresentanti ATA, la quale, sarà convocata e presieduta dal Segretario Generale di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei dirigenti ATA almeno quattro volte l’anno, in alternanza alle convocazioni del Consiglio Nazionale, al fine di migliorare l’informazione e la divulgazione dei deliberati e delle iniziative promosse dal Consiglio Nazionale e dal Segretario stesso, nonché per coadiuvare in ambito territoriale le iniziative di ANF; i dirigenti di sede possono delegare a partecipare alla Consulta un componente di Direttivo, ovvero un Consigliere Nazionale. Art. 5 bis – Coordinamento delle Associazioni Territoriali Aderenti 1 In ogni Regione le Associazioni Territoriali Aderenti ad ANF ivi presenti designano un proprio coordinatore da individuarsi di norma tra i dirigenti delle ATA aderenti, dandone comunicazione al Segretario Generale ed al Presidente del Consiglio Nazionale di ANF. 1 Il coordinatore: 2 a) informando il Segretario Generale, coordina in ambito regionale le iniziative delle ATA, nel rispetto delle funzioni degli organi statutari dell’ANF di cui all’art. 8 e delle autonomie delle singole ATA regionali non aderenti all’iniziativa; 3 b) promuove la creazione di nuove sedi di ATA territoriali ai livelli circondariali; 4 c) ove non ne faccia già parte, partecipa senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio Nazionale; 5 d) rappresenta le ATA in sede regionale e distrettuale nel rispetto dei deliberati nazionali, ovvero, in loro mancanza, delle indicazioni delle Sedi; 6 e) informa ed aggiorna mensilmente i dirigenti nazionali e locali delle proprie attività. Art. 6 – Affiliazioni Associazioni forensi autonome, anche a carattere nazionale, possono affiliarsi all’Associazione Nazionale Forense e partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale con propri delegati con diritto ad un solo voto, secondo le modalità appositamente stabilite dallo stesso Consiglio Nazionale, il quale determina anche il contributo annuale dovuto dalle associazioni affiliate. Art. 7 – Diritti e obblighi dei soci 1 I soci dell’Associazione Nazionale Forense di cui al precedente art. 4 hanno tutti pari diritti a tempo indeterminato; essi godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche ed hanno tutti, alle condizioni di cui alle norme statutarie, diritto di voto per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; come condizione all’esercizio dei diritti associativi anche di elettorato attivo o passivo, essi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura e con le modalità che verranno determinate dal Consiglio Nazionale entro la fine dell’anno per l’annualità successiva. 2 Il versamento del contributo annuale viene eseguito a cura dell’associazione aderente di appartenenza del socio ovvero direttamente alla sede centrale dell’Associazione Nazionale Forense nell’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art. 4 e dell’art. 6. III. La qualità di socio non è in alcun modo trasmissibile e si perde: 1 a) per morte o per dimissioni; 2 b) per cancellazione dall’albo di appartenenza a seguito di provvedimento disciplinare; 3 c) per espulsione deliberata e motivata dai competenti organi statutari. 4 La quota di partecipazione sociale e il contributo associativo non sono trasmissibili né rivalutabili. Art. 8 – Organi, cariche e incompatibilità 1 Sono organi dell’Associazione Nazionale Forense: 2 a) Il Congresso; 3 b) Il Consiglio Nazionale; 4 c) Il Segretario Generale; 5 d) Il Direttivo Nazionale; 6 e) Il Tesoriere; 7 f) Il Collegio dei Revisori dei conti; 8 g) Il Collegio dei Probiviri. 9 Gli organi di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma precedente durano in carica fino al successivo congresso ordinario, salva la proroga di diritto fino all’effettiva sostituzione. III. Le elezioni a qualsiasi carica devono avvenire sempre con voto limitato a due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi. 1 Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall’organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione. 2 Le cariche di Segretario Generale e di Presidente del Consiglio Nazionale sono riservate ad avvocati che esercitino abitualmente e continuativamente l’attività professionale e sono incompatibili con le cariche di: componente del Consiglio Nazionale Forense, consigliere di amministrazione o delegato della Cassa Forense, componente dell’organismo di cui all’art. 39 della Legge Professionale, Presidente di Consiglio dell’Ordine o di Unione Distrettuale, componente di Consiglio Distrettuale di disciplina. L’eletto alla carica di SG o Presidente del Consiglio Nazionale che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro 30 giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. 3 VI. Le cariche di cui al comma precedente sono rinnovabili consecutivamente soltanto per un mandato. Art. 9 – Il Congresso Il congresso è convocato dal Consiglio Nazionale, e si svolge in via ordinaria ogni tre anni. 1 Esso determina le linee programmatiche e le scelte fondamentali dell’azione dell’Associazione Nazionale Forense. III. I lavori dell’assemblea sono disciplinati dal regolamento congressuale approvato dal primo Consiglio Nazionale successivo a quello della elezione degli organi statutari. 1 Al congresso possono partecipare tutti i soci ma hanno diritto di voto solo i delegati eletti dalle associazioni aderenti in regola con i versamenti delle quote associative del triennio precedente al congresso, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento congressuale. Le associazioni affiliate di cui al precedente art. 6 hanno diritto ad un solo delegato con diritto di voto. 2 Il congresso può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Nazionale aventi diritto di voto. 3 Il Presidente del congresso che ha proceduto all’elezione del Consiglio Nazionale come disposto dall’art. 10 convoca la riunione del Consiglio Nazionale, da tenersi entro quaranta giorni dalla fine del congresso, per i suoi adempimenti statutari; nelle more, egli assume la rappresentanza legale dell’Associazione Nazionale Forense. VII. La convocazione del congresso è effettuata dal Presidente del Consiglio Nazionale mediante comunicazione della relativa delibera del Consiglio Nazionale a tutte le associazioni aderenti e a tutti i soci iscritti direttamente, a mezzo di posta raccomandata ovvero mediante telefax o posta elettronica. Le delibere congressuali sono pubblicate attraverso l’organo di stampa ufficiale dell’associazione o con mezzo equipollente e sul sito web di ANF. VIII. Ai fini di cui all’111 del TUIR ed a ogni altro fine tributario si considera assemblea sovrana dei soci, degli associati e dei partecipanti, il congresso convocato secondo le norme che precedono. Art. 10 – Il Consiglio Nazionale 1 Il Consiglio Nazionale attua i deliberati congressuali e definisce le linee guida della politica dell’associazione fornendo indicazioni generali al Segretario Generale ed al direttivo nazionale. 2 Il Consiglio Nazionale è composto: 3 a) dai membri eletti dalle associazioni territoriali aderenti in ragione di uno ogni settanta iscritti o frazione superiore a venticinque. Le ATA che in questo ambito eleggono un numero di consiglieri non inferiore a quattro dovranno necessariamente eleggerne almeno uno con età inferiore ai 40 anni. Il computo degli iscritti è effettuato con riferimento alla media delle quote annuali effettivamente pagate nell’anno del congresso e nel biennio precedente; in caso di necessità di sostituzione o di revoca l’elezione del sostituto spetta all’associazione territoriale aderente che aveva eletto il consigliere nazionale sostituito o revocato; 1 b) dal rappresentante in carica di ciascuna associazione territoriale aderente; 2 c) dai membri eletti dal congresso fra tutti gli iscritti ai lavori dell’assemblea congressuale in numero pari ad una volta e mezzo quello delle sedi aderenti all’Associazione alla data di apertura del Congresso; in caso di necessità di sostituzione il sostituto è eletto dal Consiglio Nazionale in carica con voto che riporti la maggioranza dei tre quarti dei partecipanti alla votazione. II.bis Il consigliere nazionale di nomina congressuale che diventa legale rappresentante di una ATA viene sostituito da altro consigliere che verrà eletto dal Consiglio Nazionale sentito il parere dell’ATA di appartenenza del sostituito. II-ter. Può essere eletto consigliere nazionale solo chi non abbia riportato, nei 5 anni precedenti, una sanzione disciplinare definitiva più grave dell’avvertimento. III. Possono partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale i membri eletti dalle associazioni territoriali aderenti e affiliate in regola con il pagamento delle quote. 1 Il Consiglio Nazionale nella sua prima seduta, che viene convocata dal presidente del congresso, convalida la nomina dei consiglieri nazionali, elegge fra i suoi componenti il Presidente del Consiglio Nazionale, due Vicepresidenti del Consiglio Nazionale, il Segretario Generale nonché, su indicazione di questo ultimo, i membri del consiglio Direttivo e il Tesoriere. Il Consiglio Nazionale elegge altresì, anche fra estranei, il Collegio dei Revisori dei conti. 2 Il Consiglio Nazionale è presieduto dal suo presidente che lo convoca almeno due volte l’anno; deve comunque, essere convocato su richiesta del Segretario Generale o di almeno un quinto dei membri del Consiglio. La convocazione avviene mediante avviso spedito a ciascun membro del Consiglio con qualsiasi mezzo di cui possa essere accertata la ricezione. 3 Il Consiglio Nazionale delibera sulle richieste di adesione all’Associazione Nazionale Forense di associazioni territoriali con facoltà di attribuire ad esse una rappresentanza all’interno del consiglio stesso secondo i criteri di cui al precedente comma II lettere a) e b); delibera altresì sull’istituzione al suo interno di sezioni specializzate e/o la creazione di distinti enti e/o organismi partecipati da ANF e/o l’organizzazione e la gestione di scuole e/o corsi di alta formazione per il conferimento dei titoli di specializzazione, sulle richieste di iscrizione di soci singoli, sull’esclusione di associazioni aderenti e sull’espulsione di soci singoli. Delibera, infine, sulle richieste di affiliazione ai sensi del precedente art. 6. VII. Il Consiglio Nazionale approva i bilanci preventivi e consuntivi, previo parere del Collegio dei Revisori dei conti. A maggioranza assoluta dei propri componenti può deliberare – determinandone le modalità per l’espletamento e per l’applicazione dell’esito – l’indizione di referendum propositivo fra i soci onde conoscerne l’opinione su questioni di particolare interesse. VIII. Le sessioni del Consiglio Nazionale sono validamente costituite con la presenza di almeno un quinto dei suoi membri; ogni consigliere nazionale può conferire delega ad altro consigliere nazionale. Ogni consigliere nazionale può essere portatore di una sola delega. 1 Per le deliberazioni relative all’elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti, del Segretario Generale e del Direttivo nonché per quelle relative alle mozioni di sfiducia che riguardino i detti organi la sessione è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio. 2 Le deliberazioni del Consiglio Nazionale, ove non sia diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, inclusi nel computo gli astenuti e vengono pubblicate mediante deposito del relativo verbale presso la segreteria organizzativa a disposizione di tutti i soci che ne possono liberamente ottenere copia. 3 L’elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti avviene a scrutinio segreto con tre separate votazioni. XII. L’elezione del Segretario Generale e del Direttivo Nazionale avviene a scrutinio segreto con unica votazione sulle proposte di composizione dell’organo e di indicazioni programmatiche fornite dai candidati alla carica di Segretario Generale. In caso di più candidati, qualora nessuno di essi ottenga la maggioranza assoluta dei votanti, si procede al ballottaggio fra i due che hanno riportato più voti; in questa occasione i candidati possono modificare la proposta di composizione del direttivo. XIII. Il direttore responsabile degli organi di stampa, ove non sia consigliere nazionale, partecipa alle riunioni del Consiglio quale componente di diritto così come il Presidente onorario. XIV. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale di cui all’art. 10, comma 1, del presente statuto, sono vincolanti per le ATA, che non assumeranno alcuna iniziativa esterna in aperto contrasto con le stesse. Art. 11 – Il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio Nazionale 1 Il Presidente del Consiglio Nazionale: 2 a) convoca e presiede il Consiglio; 3 b) determina l’ordine del giorno delle sessioni del Consiglio; 4 c) comunica al Direttivo Nazionale e alle associazioni aderenti o affiliate i deliberati del Consiglio; 5 d) partecipa personalmente, o mediante delega a uno dei due Vicepresidenti, alle riunioni del Direttivo, senza diritto di voto. 6 I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni, e il Vicepresidente più anziano per iscrizione all’albo lo sostituisce in caso di suo impedimento. Art. 12 – Il Segretario Generale 1 Il Segretario Generale ha la rappresentanza politica, legale e amministrativa dell’Associazione Nazionale Forense; dirige, coadiuvato dal Direttivo, tutte le attività necessarie e opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Nazionale. 2 Il Segretario Generale nella prima riunione del direttivo nomina il responsabile organizzativo ed il responsabile della comunicazione scegliendoli fra i membri del Direttivo. Contestualmente distribuisce ad ogni componente del Direttivo le deleghe per i settori di specifica competenza. III. Il Segretario Generale designa propri sostituti per le ipotesi di suo temporaneo impedimento. 1 Il Segretario Generale convoca e presiede la consulta dei rappresentanti ATA di cui all’art. 5, IV comma, al fine di migliorare l’informazione e la divulgazione dei deliberati e delle iniziative promosse dal Consiglio Nazionale e dal Segretario stesso. Art. 13 – Il Direttivo Nazionale 1 Il Direttivo coadiuva il Segretario Generale nell’espletamento delle sue funzioni ed assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei votanti. 2 Il Direttivo è composto da un minimo di sei membri ad un massimo di dieci, di cui almeno uno dovrà preferibilmente essere di età inferiore ai 40 anni, nonché dal Tesoriere; in caso di necessità di sostituzione di un membro del Direttivo o di nomina di nuovi membri dello stesso, vi provvede il Consiglio Nazionale su proposta motivata del Segretario Generale. III. Alle riunioni del Direttivo può partecipare, ove si trattino argomenti di sua competenza, anche il Tesoriere, ma con funzioni consultive e senza diritto di voto. Il consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Segretario Generale. 1 Il Direttivo si scioglie, con la conseguente decadenza del Segretario Generale, a seguito di: 2 a) dimissioni della maggioranza dei suoi componenti; 3 b) sfiducia votata dal Consiglio Nazionale; 4 c) dimissioni di impedimento non temporaneo del Segretario Generale. 5 Nell’ipotesi di scioglimento del Direttivo il Presidente del Consiglio Nazionale provvede entro dieci giorni alla convocazione del Consiglio stesso che deve riunirsi entro i successivi trenta giorni affinché proceda alle nuove elezioni; sino all’elezione del nuovo Segretario Generale, quello dimissionario potrà compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione e/o rappresentanza. Art. 14 – Il Tesoriere 1 Il Tesoriere nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale con voto segreto e a maggioranza. 2 Il Tesoriere coadiuva il Segretario Generale nella gestione contabile ed amministrativa dell’Associazione. Partecipa alle riunioni del Direttivo, con funzioni consultive ma senza diritto di voto, allorquando vi siano deliberazioni che possano determinare impegni di spesa. Art. 15 – Il Collegio dei Revisori dei conti 1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale anche al di fuori dei propri membri; esso è convocato e presieduto dal componente più anziano di età. 2 Mancando per qualsiasi causa uno dei componenti effettivi, gli subentra il supplente più anziano. III. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla, con ampi poteri ispettivi esercitabili disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti, le entrate e le uscite di cassa, riscontra i documenti giustificativi, esamina preventivamente i bilanci preventivi e consuntivi e allega ad essi la propria relazione. Art. 16 – Il Collegio dei Probiviri 1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso tra gli iscritti alle associazioni aderenti. 2 L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altro incarico nell’Associazione Nazionale Forense. III. Il Collegio dei Probiviri dura in carica fino al successivo congresso ordinario in quanto conservino la qualità di iscritti ad un’associazione aderente; la perdita di tale qualità comporta la sostituzione con un supplente; il Consiglio Nazionale reintegra il Collegio dei Probiviri sino al successivo congresso ordinario. 1 Compito del Collegio dei Probiviri è giudicare sulle controversie fra soci singoli dell’Associazione Nazionale Forense o fra associazioni aderenti e l’Associazione Nazionale Forense stessa, ad esclusione delle questioni di natura politica per le quali è competente esclusivamente il Consiglio Nazionale. 2 Il Collegio dei Probiviri giudica inoltre sulla lealtà, probità e correttezza nei confronti dell’Associazione Nazionale Forense di chiunque sia componente di un organo dell’associazione. Art. 17 – Revisione dello statuto Modifiche al presente statuto possono essere apportate dal Congresso, che espressamente fin dalla convocazione abbia tali proposte all’ordine del giorno, con il voto favorevole della maggioranza dei delegati. Art. 18 – Norme finali 1 La costituzione dell’Associazione Nazionale Forense è effetto della confluenza culturale, morale e politica delle due associazioni denominate “Assoavvocati – Confederazione Nazionale delle Associazioni Sindacali Forensi d’Italia” e “Sindacato Nazionale degli Avvocati – Federavvocati”. Essa succede nelle posizioni politiche e culturali nonché nell’uso dei nomi, dei simboli e degli emblemi delle predette associazioni, fermo rimanendo che tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi attualmente esistenti rimangono a favore o a carico delle predette associazioni stesse, gestiti dai rispettivi liquidatori. II. Il Consiglio Nazionale provvede nella sua prima riunione ad approvare il regolamento per i suoi lavori; fino a che quest’ultimo non sia approvato, i lavori del Consiglio Nazionale sono disciplinati dal suo Presidente. Art. 19 – Entrata in vigore Ogni modifica apportata dall’assemblea congressuale al presente statuto entra immediatamente in vigore, salvo diversa determinazione. Art. 20 – Norma transitoria ** Le Associazione Territoriali Aderenti alla ANF che al momento dell’entrata in vigore dell’art. 5, comma I, ultimo periodo, siano costituite da meno di venti iscritti devono raggiungere il numero di almeno venti iscritti entro il 24 maggio 2018; in difetto ne verrà deliberata l’esclusione. * In corsivo neretto le modifiche approvate dall’VIII^ Congresso ANF in data 27.05.2018. ** Approvata dal VII^ Congresso ANF in data 24 maggio 2015. |