Editoriale di Sergio Paparo (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze) su Guida al Diritto –
Ai delegati del XXXIII Congresso nazionale forense (Rimini dal 6 all’8 ottobre) è assegnato il compito di dare attuazione al disposto dell’articolo 39 della legge professionale forense. La significativa partecipazione dei colleghi alle assemblee congressuali degli Ordini e alle elezioni dei delegati testimonia la forte aspettativa dell’intera avvocatura per gli esiti dei lavori congressuali; si tratta di un’aspettativa legittima che non può andare delusa, pena la perdita della credibilità che istituzioni e associazioni forensi si sono guadagnate negli ultimi due anni nell’interlocuzione con Parlamento, ministro della Giustizia, istituzioni, forze sociali e politiche. Il compito che ci aspetta è al contempo difficile ed entusiasmante: > difficile perché dopo il fallimento al Congresso di Venezia del 2014 del tentativo di dar vita a un patto federativo fra le varie componenti dell’Avvocatura si è anche dissolta definitivamente la capacità dell’Oua di dare contenuti e progettualità ai deliberati congressuali e quindi va ricostruita l’idea stessa della rappresentanza; > entusiasmante perché i delegati hanno la possibilità di accettare, vincendola, la “sfida” che il legislatore ha lanciato con la previsione dell’articolo 39 della riforma del 2012. Il riconoscimento normativo (unico nel panorama delle professioni intellettuali) dell’esperienza del Congresso nazionale forense, valorizza e legittima, infatti, quella che negli ultimi decenni ha rappresentato, con la realizzazione del principio ” un avvocato, un voto “, l’unica, e comunque la più concreta, manifestazione di democrazia nell’ordinamento forense che, purtroppo, anche dopo la riforma del 2012, è rimasto per molti versi ancorato ai precedenti modelli elitari degli anni ’30 soprattutto per quanto concerne le sedi e le occasioni di partecipazione effettiva degli iscritti alla vita e alle scelte degli Ordini territoriali e delle rappresentanze nazionali. Il primo comma dell’articolo 39 qualifica il Congresso quale ” massima assise ” assegnandogli il compito, fondamentale per una categoria professionale che abbia la legittima pretesa di essere referente della Società e delle Istituzioni, di esprimere il proprio punto di vista autonomo su diritti fondamentali, giustizia, giurisdizione e professione mediante la formulazione di proposte e la presentazione di progetti specifici. Inoltre, riconoscendo al Congresso piena capacità e potestà di autoregolarsi, il legislatore ha rimesso all’autonomia decisionale dei delegati congressuali la determinazione delle disposizioni statutarie e regolamentari del Congresso stesso e dell’organismo che avrà la responsabilità di dare attuazione ai suoi deliberati. Per favorire un dibattito congressuale che sia il più consapevole possibile e per far si che tutti i delegati possano conoscere in anticipo le ipotesi di lavoro, l’Agorà degli Ordini (costituita per apprezzata decisione del nuovo Consiglio nazionale forense con la volontà e al fine assicurare una costante interlocuzione con e fra gli Ordini e le Unioni distrettuali) si è fatta carico, negli ultimi mesi, di elaborare una proposta che possa essere apprezzata e diffusamente condivisa dal corpo congressuale. Il sottoscritto ha avuto l’onore di coordinare un gruppo di lavoro che ha predisposto un articolato di norme regolamentari e statutarie che verrà sottoposto alle valutazioni e decisioni congressuali e di cui in questa sede è possibile anticipare, in estrema sintesi, i contenuti più significativi: > il Congresso nazionale forense è il soggetto che esprime la volontà politica dell’Avvocatura essendo la rappresentanza collettiva degli iscritti agli albi (tramite i delegati, eletti nelle assemblee circondariali nel rispetto del principio ” un avvocato un voto “), delle istituzioni territoriali (tramite i presidenti in carica dei Consigli dell’Ordine,) e nazionali (che partecipano al Congresso con i propri Presidenti) nonché delle associazioni forensi (che sono soggetti congressuali con i loro legali rappresentanti oltre che con i delegati che ad esse aderiscono); > i delegati dovranno rimanere in carica da un Congresso all’altro per potersi riconvocare, in sessioni ulteriori rispetto a quelle “ordinarie”, via via che se ne prospetti la necessità; > i lavori della ” massima assise ” dell’Avvocatura devono consentire, fin dalla fase delle assemblee elettorali circondariali, la qualificata trattazione delle singole tematiche di interesse per la tutela dei diritti e per il corretto esercizio del diritto di difesa e dell’attività professionale favorendo la partecipazione al dibattito e alle scelte di tutte le componenti della categoria per far sì che i deliberati congressuali siano poi massimamente condivisi e sostenuti; > l’ organismo che rappresenterà il Congresso, dando attuazione ai suoi deliberati, dovrà essere espressione dell’articolazione distrettuale della comunità forense, avere capacità inclusiva nei confronti dei Consigli dell’Ordine, rimuovendovi preclusioni e incompatibilità statutarie ormai anacronistiche, e dovrà operare nel rispetto delle prerogative che la legge professionale assegna alle istituzioni forensi superando ogni forma di non più tollerabili e deleteri antagonismi; > il Consiglio nazionale forense (al quale il legislatore ha assegnato un ruolo significativo nell’ambito dell’assise congressuale, che deve essere rispettato e valorizzato nella predisposizione delle norme regolamentari e statutarie) dovrà assicurare, da parte sua, non solo il regolare svolgimento periodico del Congresso ma anche l’erogazione all’organismo rappresentativo delle risorse economiche necessarie per poter esercitare al meglio i propri compiti; a tale riguardo dovrà fungere da collettore, tramite i Consigli dell’ordine circondariali, del contributo che ogni avvocato corrisponderà nel contesto della quota annuale dovuta per l’iscrizione all’albo; > infine, la legge professionale ha potenziato il ruolo giurisdizionale del Cnf attribuendogli anche poteri di regolamentazione e di controllo degli organi territoriali che esercitano la funzione disciplinare; ciò comporta la necessità che la funzione giurisdizionale sia esercitata dal Cnf a mezzo di apposita sezione istituita, in attuazione dell’articolo 61 della riforma e nell’esercizio della sua potestà organizzativa e regolamentare.