ANF in prima linea per far funzionare il sistema giustizia. L’articolo del segretario Pansini su Guida al Diritto

La realtà delle cose la si può cambiare, ma l’analisi che precede il cambiamento dev’essere lucida e fredda.

A partire dalla legge professionale forense e dall’attualità.

La l. 247/12 è in vigore, molti i regolamenti attuativi approvati, ma a quasi tre anni dall’entrata in vigore, molte le ombre, poche le luci.

Sul metodo e nel merito.

Il metodo ha influito negativamente sulle questioni di merito che la l. 247/12 pone, la cui trattazione si è spostata da un piano dialettico e di confronto ad uno piano squisitamente giudiziario.

L’iter previsto dalla legge per l’adozione dei regolamenti ministeriali attuativi e un questionario elettronico inviato dal Consiglio Nazionale Forense ai COA e alle associazioni, senza alcuna interazione, hanno infatti messo al bando ogni ipotesi di dialogo in termini di confronto e sintesi.

E, ovviamente, il momento del confronto si è consumato nelle aule giudiziarie.

Il regolamento elettorale forense ex DM 170/14 è stato annullato (in parte qua) dal TAR Lazio a giugno scorso; quello sulla formazione e l’aggiornamento professionale è sub iudice; il Consiglio di Stato è intervenuto sull’ammissione ai corsi per l’iscrizione all’Albo per le giurisdizioni superiori; i regolamenti sulle specializzazioni, sull’accesso e sul tirocinio, sono imminenti, salvo sempre il ricorso all’autorità amministrativa per far valere vizi e denunciare criticità a causa della preventiva e già evidenziata assenza di dialogo.

Nel merito, anche il DDL in materia di concorrenza in discussione in Parlamento incide sulla L. 247/12 in termini di organizzazione della professione e individuazione di nuove competenze.

La delega sulle società contenuta nella L. 247/12 è scaduta e non sarà mai più esercitata; l’Avvocatura discute dell’introduzione delle società di capitali contenuta nel DDL concorrenza e, nel contempo, le altre professioni godono di un regime più favorevole rispetto a quello previsto per l’Avvocatura.

Sull’ampliamento (timido) delle competenze, oggi esclusivamente notarili, in favore degli Avvocati, poi, alcune restrizioni sono del tutto ingiustificate (il limite di valore dei beni immobili o la circostanza che possa trattarsi di soli immobili ad uso non abitativo) e sfugge il motivo per cui all’autentica delle sottoscrizioni apposte a scritture private (ovvero rientranti integralmente nell’autonomia delle parti) possano provvedere solo alcune categorie di professionisti.

Tutti questi, sono aspetti sui quali l’Avvocatura deve meditare e per i quali le risposte devono essere immediate e concrete.

Non vi sono posizioni da difendere, rispondere sempre “no” non ha giovato, ma occorrono idee e modelli che tengano conto delle specificità e delle peculiarità della professione, delle ricadute fiscali e previdenziali, e che non vengano imposti all’Avvocatura ma da questa elaborati, suggeriti, governati.

Le proposte formulate, in sede di audizione, alla Commissione Giustizia del Senato nel 2012, che in questa sede non è possibile riportare, rappresentano la visione d’insieme che ANF ha dell’intera l. 247/12.

Ma l’Avvocatura, se continua a rimanere piegata su sé stessa e alla ricerca di regole condivise e da rispettare, soprattutto al suo interno, rischia di non essere affidabile e autorevole al di fuori di sé, nei rapporti con il legislatore, le istituzioni e la società civile.

Trattando l’attualità, il processo civile telematico rappresenta una scommessa vinta e l’Avvocatura ha svolto un ruolo essenziale per la diffusione e l’affermazione del PCT, anche in termini di supplenza e supporto dal punto di vista economico.

Il PCT è funzionale all’effettiva tutela dei diritti, sia ben chiaro. E ogni scelta deve contribuire ad assicurare, migliorandola, la sostanziale somministrazione di giustizia e non può invece tradursi in un limite in termini di accesso e tutela.

Puntare senza timori al completamento del sistema e alla sua contemporanea semplificazione: piattaforma processuale unica, potere generale degli Avvocati di autenticare atti e documenti, snellimento delle modalità di attestazione, eliminazione dei passaggi intermedi nella trasmissione di atti tra gli operatori che ne fanno uso, norme cogenti anche per le PA per la certezza delle notificazioni elettroniche nei loro confronti. Questi gli obbiettivi da raggiungere. Unitamente all’affermazione del telematico anche in ambito penale.

E il processo telematico è anche rito, non potendosi immaginare interventi sui codici di procedura senza tener conto delle relative implicazioni sul piano telematico.

La considerazione sembra superflua ma non lo è.

Da un lato, in Parlamento si discute del DDL Berruti sulla giustizia civile e, dall’altro, tavoli ministeriali di concertazione elaborano interventi normativi sul PCT. Percorsi paralleli sulla stessa materia, è vero, ma che non si incontrano mai, ciascuno “incurante” dell’ineludibile necessità di un’idea organica e complessiva di riforma del processo in tutti suoi aspetti: processuali, organizzativi, informatici.

E questa non è l’unica contraddizione in cui incorrono il legislatore e la politica.

Ancora una volta, il metodo (s)travolge il merito delle questioni.

Le commissioni parlamentari per la riforma del processo civile e della legge fallimentare trovano il loro negativo contrappeso nella decretazione d’urgenza improvvisa e continua, il cui esempio lampante è dato dal recente d.l. n. 83/15.

Senza contare poi che se una finalità del d.l., tra le tante, è quella di “migliorare l’efficienza delle procedure di esecuzione forzata”, inspiegabile appare la mancata adozione da parte del Ministero della Giustizia del regolamento per le modalità di accesso alle banche dati ai fini della ricerca dei beni del debitore, ritenuto ancora oggi indispensabile dai giudici nonostante le previsioni contenute nel d.l. 83/15 (da ultimo Tribunale Alessandria 30.6.15).

Semplificazione dei riti, al massimo due, accompagnata da una riconsiderazione dei diritti “giustiziabili” e da una razionale allocazione delle risorse umane e finanziarie, è la strada da perseguire, investendo anche in termini di tempo per il rafforzamento e il radicamento delle scelte di sistema adottate.

Dover dimostrare al mercato e a terzi, e a qualsiasi costo, che il sistema giustizia funziona, quella da abbandonare. Rinunciando a luoghi comuni e propaganda.

Lo stesso dicasi per gli strumenti alternativi al processo.

Su tutti i temi che interessano la giustizia e l’Avvocatura, ad alcuni dei quali si è fatto cenno, l’ANF Associazione Nazionale Forense, come sempre, non farà mancare il suo contributo.

L’Associazione affronta il prossimo triennio con un direttivo nazionale in gran parte rinnovato e la cui età media è di 46 anni: Giovanni Delucca di Bologna, Andrea Zanello di Roma, Giovanni Bertino di Bergamo, Paola Fiorillo di Salerno, Donata Giorgia Cappelluto di Parma, Rossella Gasparini di Busto Arsizio, Annamaria Ajello di Sassari, Ilaria Biagiotti di Firenze, Fedele Moretti di Taranto, Alessandro Numis di Napoli.

Marcello Pacifico di Pescara è il nuovo presidente; vicepresidenti Gino Canale di Napoli e Mario Santoro di Torino.

Luigi Pansini

Segretario Generale ANF

Guida al Diritto (n. 31 del 25.7.2015)

 L’ARTICOLO SULLE PAGINE DEL GIORNALE 2015 7 25 Guida al Diritto ANF in prima linea

L’ARTICOLO IN FORMATO PDF 2015 7 25 Guida al Diritto ANF in prima linea sul sistema giustizia

 

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