ANF, LE TRASFORMAZIONI SI DEVONO GOVERNARE CON PROVE DI CORAGGIO (di Luigi Pansini, Guida al Diritto, n. 34, agosto 2018)

È vigilia di congresso nazionale forense: il trentaquattresimo, che si svolgerà a Catania ad ottobre prossimo.

L’assise congressuale dibatterà del rafforzamento dell’Avvocato nella Costituzione e di tematiche che l’Associazione Nazionale Forense ha particolarmente a cuore: processo civile, avvocatura in regime di mono-committenza e società di capitali tra avvocati.

Con il presente articolo mi soffermo sulla professione perché le trasformazioni e le emergenze che la riguardano sono finalmente sotto gli occhi di tutti: l’avvocato che opera in regime di mono-committenza (sans papier), le società di capitali tra avvocati, le nuove regole per l’accesso.

Dei “sans papier”, ossia degli avvocati ai quali gli studi professionali presso i quali lavorano forniscono loro la stanza, il computer, finanche il codice civile o quello penale e la carta su cui scrivere, l’Associazione Nazionale Forense ne parla da più di dieci anni; nel 2010, nel corso di un evento a Firenze, sua la prima analisi del fenomeno con uno studio sui numeri dell’avvocatura al 31 dicembre 2008 rispetto a quelli del decennio che lo aveva preceduto.

Oggi, finalmente, questa realtà è di pubblico dominio; il Censis, nel terzo rapporto sullo stato dell’Avvocatura presentato a Roma a giugno scorso, vi ha dedicato un’apposita sezione e Cassa Forense, a gennaio, ha quantificato in 30.000 il numero dei sans papier (anche detti “collaboratori di studio” o “avvocati che come unico cliente hanno il collega o lo studio professionale con o presso il quale lavorano”) in Italia.

Stupisce, inoltre e positivamente, il grado di consapevolezza degli 11.338 colleghi intervistati quest’anno dal Censis: il 47% degli intervistati ritiene opportuno regolamentare la figura dei collaboratori di studio, ma senza far perdere la natura di libero professionista; il 27,3% pensa la condizione precaria di molti collaboratori deve essere sanata anche prefigurando la possibilità di contratti agganciati ai contratti di lavoro collettivi (affermazione che raccoglie il 32% dei consensi tra le donne, rispetto al 23,9% degli uomini, e il 46,7% tra i più giovani con meno di 40 anni, contro il 12,7% dei colleghi con età superiore ai 50 anni); il 13,6% reputa non necessario alcun intervento normativo poiché l’incompatibilità così come prevista dall’art. 19 della L. 247/2012 non è in discussione; il 10,9% è convinto la condizione precaria dei collaboratori di studio non si risolve con interventi normativi in quanto solo le competenze e la qualità garantiscono dai rischi di precarietà.

La professione è cambiata; anzi, sono diversi e variegati i modi in cui la professione può essere esercitata. È necessario prenderne atto ed individuare in fretta strumenti e misure che possano assicurare ai colleghi una migliore organizzazione del loro lavoro; dal canto loro, gli avvocati saranno sempre liberi di giovarsi o meno degli strumenti che l’ordinamento mette loro a disposizione.

L’auspicio, quindi, è quello di un’assise congressuale che formuli alla politica una proposta di regolamentazione, in termini generali, dell’avvocato in regime di mono-committenza senza pregiudicare la sua natura professionale e l’organizzazione individuale o associata presso la quale egli esercita.

Lo stesso dicasi per le società di capitali tra avvocati. Fortunatamente – ANF è sempre stata favorevole alla loro introduzione – è intervenuta la legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 a supplire al mancato esercizio della delega al governo contenuta nella legge professionale del 2012. Sono tuttora inspiegabili le ritrosie e le resistenze dell’avvocatura istituzionale e di larghissima parte di quella associativa, mentre i colleghi intervistati dal Censis non hanno manifestato particolare timore rispetto alla presenza del socio di capitale.

L’attuale disciplina dev’essere migliorata e, salvaguardando la specificità della prestazione, armonizzata con le norme della legge n. 183 del 2011 e del DPR n. 34 del 2013 che le prevedono per le altre professioni, ma sicuramente le società di capitali tra avvocati rappresentano un ulteriore strumento al quale liberamente ricorrere se utile per lo sviluppo e la crescita professionale.

A Catania serve una prova di coraggio che metta da parte la paura di governare le trasformazioni che riguardano la professione.

Per troppo tempo l’Avvocatura istituzionale e associativa più conservatrice ha ignorato le ricadute sulla professione delle trasformazioni della società italiana e del suo assetto socio-economico; oggi è doveroso che quell’Avvocatura prenda atto che avvocatura in regime di mono-committenza e società di capitali sono la dimostrazione lampante di quanto errata fosse la convinzione secondo la quale tutela dei diritti e legge ordinamentale del 2012 avrebbero riparato la professione da turbolenze esterne.

Il mondo reale ha disarcionato quella convinzione e la professione: ora dobbiamo rimediare a fenomeni o a misure di legge delle quali, illusi dall’esistenza di protettiva campana di vetro, abbiamo preferito disinteressarci.

E la legge professionale del 2012 fa acqua da tutte le parti.

Dopo quella su specializzazioni, regole elettorali dei consigli degli ordini circondariali, aggiornamento professionale, la nuova falla di questo periodo pre-feriale riguarda l’accesso alla professione: a dicembre debutta l’esame di abilitazione senza codici annotati e per chi si iscrive ad ottobre all’albo dei praticanti scatta l’obbligo della frequenza obbligatoria di corsi di formazione ai fini del tirocinio forense.

L’A.N.F., con una nota del 6 luglio, ha sollecitato un intervento del Ministro della Giustizia volto a far slittare in avanti l’entrata in vigore delle nuove norme sui corsi obbligatori ai fini del tirocinio (DM 9.2.2018, n. 17) e sull’esame di stato senza codici annotati (art. 49, L. 247/12).

Le nuove norme sull’accesso hanno date di entrata in vigore inspiegabilmente diverse a seconda che si tratti di corsi obbligatori (oltre alla pratica presso uno studio professionale) ai fini del tirocinio o di esame di abilitazione.

L’esame per l’accesso alla professione – un esame di abilitazione che apre la strada alla libera professione e non un concorso per magistrati o notai che viceversa assicura lavoro e reddito – non è stato intaccato dalla L. 247/12; non è venuta meno la componente di “fortuna” e l’unica novità riguarda l’incomprensibile eliminazione dei codici annotati, come se oggi un Avvocato fosse in grado di redigere un atto o un parere senza l’ausilio della giurisprudenza.

Quanto ai corsi obbligatori, pende dinanzi al TAR Lazio il giudizio di impugnazione (della sede di ANF Bari) avverso il DM 17/18 e le modalità di organizzazione sono farraginose a tal punto da indurre anche alcuni ordini circondariali a chiedere il rinvio dell’entrata in vigore di detta obbligatorietà; inoltre, vi è il serio rischio che una cattiva applicazione delle norme attuali possa ingiustificatamente prolungare il periodo di tirocinio, la cui durata è fissata tassativamente in diciotto mesi.

Insomma, un vero pasticcio.

Ancora una volta l’Avvocatura fa finta di niente e rifiuta l’idea di una riforma della riforma ordinamentale del 2012 che invece è una priorità, è necessaria ed è improcrastinabile.

L’Associazione Nazionale Forense, dopo il rinnovo delle cariche direttive di giugno scorso, ha tra i suoi obiettivi del prossimo triennio, quello di sollecitare il legislatore e la politica nella direzione di una riforma della riforma.

 

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