Art.12: la copertura assicurativa per l’avvocato

L’articolo 12 della Riforma forense, rubricato Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni disciplina l’obbligo per l’avvocato di stipulare una copertura assicurativa per la tutela del singolo professionista, delle associazioni o società per professionisti e del cliente. rnL’avvocato, su cui graverà totalmente l’onere assicurativo, sarà libero di scegliere autonomamente, la polizza più adatta al proprio rischio d’impresa, avendo comunque l’obbligo, oltre che di informare il cliente, di dare comunicazione degli estremi della polizza e di ogni sua successiva modifica al Consiglio Nazionale Forense.rnAssita, partner assicurativo di ANF propone una convenzione per gli iscritti di una nuova polizza professionale All risk …

 

NON SEI ASSOCIATO AD ANF?

Scopri il nostro statuto e invia subito la tua domanda di iscrizione.

ANF Associazione Nazionale Forense

Press room

Esclusivamente per rapporti con la stampa