AVVOCATI, REGOLAMENTO CASSAZIONISTI: TAR LAZIO INVIA GLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PANSINI (ANF): FONDATA E RILEVANTE L’ECCEZIONE SOLLEVATA NEI RICORSI DELLE SEDI ANF E DEI NUMEROSI GIOVANI COLLEGHI CHE HANNO CONDIVISO L’INIZIATIVA GIUDIZIARIA. ANF È DALLA PARTE DELLA GIOVANE AVVOCATURA CONTRO LA LEGGE N. 247/12 CHE OSTACOLA L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE E NON NE FAVORISCE L’ESERCIZIO.

“Il TAR del Lazio, con l’ordinanza di ieri, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale sull’articolo 22 della legge professionale n. 247 del 31.12.2012 che disciplina le modalità per diventare avvocati cassazionisti e inviato gli atti alla Corte Costituzionale.

Al momento le preoccupazioni di ANF, a tutela della giovane avvocatura, per il diverso trattamento degli avvocati stabiliti rispetto a quelli che hanno conseguito l’abilitazione in Italia, a sfavore di questi ultimi, sono state condivise dal TAR Lazio.

La norma primaria è palesemente incostituzionale e si traduce in un lungo percorso che aumenta il divario tra anziani e giovani: se fino ad oggi gli avvocati potevano ottenere l’iscrizione di diritto nell’albo dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori dopo aver maturato un’anzianità di iscrizione all’albo di dodici anni – il giusto riconoscimento dell’esperienza acquisita – legge ordinamentale e regolamento attuativo del CNF obbligherebbero i giovani avvocati a frequentare un corso organizzato dalla Scuola superiore dell’avvocatura che si terrà per la maggior parte a Roma”.

Lo dichiara il segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense Luigi Pansini.

“I giudici amministrativi – continua Pansini – hanno accolto le relative eccezioni sollevate con i ricorsi proposti dalle sedi ANF di Bari, Pescara, Vasto, Bergamo, da numerosi loro giovani associati e da numerosi giovani colleghi sensibilizzati sul tema contro il regolamento attuativo del Consiglio Nazionale Forense del 2015.

Il TAR ritiene infatti fondata la questione di illegittimità costituzione dell’art. 22 della legge professionale n. 247 del 31.12.2012 ritenendolo in contrasto con l’art. 3 della Carta Costituzionale per avere introdotto un difforme e deteriore trattamento per gli avvocati che si sono abilitati nel nostro paese che non possono più accedere all’albo per il mero decorso di dodici anni di esercizio professionale (come era previsto dalla vecchia legge del ’33) rispetto agli avvocati stabiliti che conservano tale possibilità ai sensi del decreto legislativo n. 96 del 2001.

La beffa che si somma all’ingiustizia insomma: i tanti che negli anni sono diventati avvocati all’estero, tra i più noti gli ‘abogados’ spagnoli, diventano cassazionisti senza passare per le forche caudine previste, per i colleghi italiani, da una legge ordinamentale e da regolamenti attuativi gravemente ‘anti – giovani’.”

“Sarebbe auspicabile che il Ministro della Giustizia, organo che vigila ai sensi di legge sulla professione, intervenga per sanare l’evidente contrasto contrasto della legge n. 247 del 31.12.2012 con la normativa comunitaria e affronti nel corso del nuovo anno anche il tema dei sans papier e dei giovani avvocati monocommittenti” – conclude Pansini.

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