Avvocato specialista: si al titolo, no ai criteri indicati – L’articolo del segretario generale di ANF Pansini su Guida al Diritto

guidaladiritto(Guida al diritto, n. 49/2015)

Il regolamento del Ministero della Giustizia n. 144 del 12.8.2015, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 214) il 15 settembre scorso.

L’ANF Associazione Nazionale Forense ha da subito manifestato forti perplessità al riguardo, richiamando le criticità già evidenziate durante l’iter di approvazione e annunciando, e successivamente formalizzando, l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo. Le reazioni sono state immediate e, in qualche caso, molto forti.

Sono passati due mesi dalla pubblicazione in G.U. e le perplessità hanno fatto breccia (fortunatamente) anche in altre componenti dell’Avvocatura, tant’è che più di un ordine circondariale forense, più di un’associazione e più di un avvocato hanno adito il giudice amministrativo.

Gli stessi difensori del regolamento, poi, lo definiscono “perfettibile”, consapevoli delle “storture” che esso ha al suo interno.

Sicuramente, il conseguimento del titolo di “specialista” rappresenta un’opportunità per gli Avvocati.

Al tempo stesso e per espressa previsione normativa (art. 9, L. 247/12), non vi è un obbligo al conseguimento ma trattasi di facoltà: l’avvocato può scegliere di conseguire il titolo così come può scegliere di non conseguirlo.

Precisazioni non superflue per sgomberare il campo da ogni equivoco e da luoghi comuni facilmente strumentalizzabili: ANF non è contraria alle specializzazioni.

La nostra associazione è viceversa fortemente scettica sul come le specializzazioni sono state realizzate, sul come il regolamento ministeriale ha tradotto in concreto la norma primaria costituita dall’art. 9 della legge ordinamentale forense.

Sulle criticità più lampanti molto si è già detto e scritto: incomprensibile è il criterio con cui si è pervenuti all’individuazione dei settori di specializzazione, discutibile è la previsione di un colloquio dinanzi al CNF nel caso di domanda per il conseguimento del titolo per comprovata esperienza, evidente è la disparità di trattamento che subiscono gli avvocati in ragione delle segmentazione di alcuni settori rispetto alla genericità di altri (diritto penale, amministrativo o del lavoro), ingiustificato è il disvalore attribuito all’esperienza professionale rispetto alla formazione teorica dei corsi (la disciplina transitoria sembrerebbe consentire il conseguimento del titolo in due settori senza alcuna esperienza acquisita).

Tuttavia, con queste poche righe, si vuole richiamare l’attenzione di ogni operatore del diritto sulla principale distorsione della norma primaria (art. 9) operata con il regolamento ministeriale, che investe un aspetto principale dell’intero sistema ideato per il conseguimento e il mantenimento del titolo di “avvocato specialista”.

Con l’art. 9 citato il legislatore ha chiaramente espresso la volontà di attribuire alle facoltà di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute il ruolo centrale nell’organizzazione e gestione della formazione per l’attribuzione agli avvocati del titolo di specialista, prevedendo la possibilità per il Consiglio Nazionale Forense e gli ordini circondariali forensi di stipulare convenzioni con le Facoltà di giurisprudenza e le sue articolazioni.

Inoltre la norma di legge ha precisato che per il conseguimento del titolo di specialista debbano svolgersi corsi di alta formazione.

La ratio della norma risulta evidente: l’università, a cui istituzionalmente è attribuita l’attività formativa, di specializzazione e soprattutto di alta formazione, diventa garante dell’uniformità, omogeneità ed imparzialità dei percorsi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista.

Il regolamento ha di fatto sottratto detto ruolo centrale all’università attribuendo, per giunta in via esclusiva, al Consiglio nazionale forense – e ai Consigli dell’ordine degli avvocati – ruoli e compiti non previsti dall’art. 9 della legge professionale forense, così come è scomparso qualsiasi riferimento ai corsi di alta formazione espressamente indicati nella norma primaria per il conseguimento del titolo di specialista.

La norma di legge ha previsto una mera facoltà per le articolazioni delle università di stipulare convenzioni (…i percorsi sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni) mentre la disposizione regolamentare (art. 7, comma 3) ha attribuito al CNF (e ai COA) il compito di organizzare i corsi con l’obbligo per le articolazioni delle università di stipulare le convenzioni (ai fini dell’organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell’ordine degli avvocati stipulano convenzioni).

Ma la legge non ha attribuito al Consiglio Nazionale Forense (né ai COA) compiti di organizzazione dei corsi (detto compito è invece riconosciuto in via esclusiva alle facoltà di giurisprudenza) né ha imposto alle facoltà la stipula di convenzioni con CNF e COA e solo con questi.

Sul punto dovrà pronunciarsi il TAR Lazio a seguito dell’impugnazione proposta dall’Associazione Nazionale Forense: il compito del giudice sarà quello di indicare quale sia la corretta interpretazione della norma primaria e se ad essa sia stata data corrispondente attuazione.

Un altro aspetto critico riguarda le modalità di mantenimento del titolo e i soggetti deputati all’organizzazione dei corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.

L’art. 10 del regolamento impugnato attribuisce il compito di organizzare e gestire l’aggiornamento professionale specialistico al Consiglio Nazionale Forense e ai COA, d’intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lett. s) della legge n. 247/2012.

La previsione sembra essere in contrasto con le norme in materia di libera concorrenza e dei principi comunitari e interni di libera iniziativa economica, come resi evidenti nella pronuncia n. 1/2013 della Corte di Giustizia UE e per effetto della quale il Consiglio Nazionale Forense e gli ordini circondariali devono considerarsi “imprese” quando esercitano un’attività economicamente rilevante quale quella della “formazione” (nel nostro caso, specialistica).

Sotto altro e diverso profilo, il ruolo del Consiglio Nazionale Forense incide sul numero e la qualità delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, e di conseguenza sul “mercato” della formazione e dell’aggiornamento specialistico, atteso che l’art. 35 della legge n. 247/2012 e il relativo regolamento di attuazione del CNF n. 1 dell’11.4.2013, attribuiscono a quest’ultimo in via esclusiva e, di fatto, la gestione dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, in quanto unico soggetto deputato a valutarne l’iscrizione e la permanenza.

La sorte di questo regolamento sembra, infine, incerta. Travagliata di certo, al pari di quanto avvenuto per il regolamento elettorale forense.

L’auspicio è che si intervenga tempestivamente per eliminare quelle criticità che impediscono, oggi, di realizzare pienamente le finalità per le quali la “specializzazione” va salutata con favore e valorizzata per la modernizzazione della professione.

Luigi Pansini, Segretario generale A.N.F.

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