Le prove scritte dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2020-2021, previste per il mese di dicembre, causa emergenza da Covid-19, slittano alla primavera del prossimo anno.
Decisione inevitabile (ma, ora, si organizzi tutto tempestivamente, anche quanto al completamento delle prove orali), che, però, sembra aver riportato al centro della discussione la necessità ineludibile di una sua riforma e, più in generale, di quella dell’intero sistema di accesso alla professione.
L’Ordine degli Avvocati di Milano, sull’esperienza di varie forme di esecuzione a distanza delle prove scritte generate dalla pandemia, particolarmente in ambito universitario, ha invitato il Ministero di Giustizia a prevedere per tempo eventuali idonee forme di svolgimento delle prossime prove scritte in modalità telematica qualora l’emergenza epidemiologica lo richiedesse. L’Ordine degli Avvocati di Genova, invece, sin da ora ritiene imprescindibile l’orale abilitante ove le prove scritte non si dovessero tenere in primavera.
Poi, ci sono le iniziative parlamentari.
La Commissione Giustizia della Camera sta discutendo due disegni di legge: l’AC 2687 (di matrice AIGA) e l’AC 2334 (M5S). Il primo prevede un’unica prova scritta (atto giudiziario) e due sessioni all’anno, senza nulla dire sul tirocinio; il secondo delinea un sistema di accesso senza scuole obbligatorie, con due prove scritte (un parere e un atto giudiziario), la prova orale e un diritto del praticante ad un compenso minimo.
In Senato, ancora nessuna discussione del disegno di legge AS 1906, secondo il quale “l’esame di stato consiste in un tirocinio pratico obbligatorio e in una prova scritta”.
Infine, il Ministero della Giustizia; imminente è la costituzione di un “tavolo” di lavoro con il Consiglio Nazionale Forense e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per una riforma che investa anche il periodo di formazione universitaria.
Era ora; finalmente si discute di accesso alla professione!
Al momento, però, è dominante più l’onda emotiva da emergenza sanitaria che una compiuta riflessione sul tema.
I dossier e le relazioni di accompagnamento alle proposte di legge non aiutano né risulta che Ministero di Giustizia, CNF e MIUR abbiano approfondito gli aspetti più importanti.
Ciò nonostante, a legislazione vigente, non è difficile individuare gli attuali limiti dell’esame per l’abilitazione:
- non vi è alcuna garanzia che la correzione degli elaborati scritti e lo svolgimento delle prove orali avvengano con criteri omogenei a livello nazionale;
- le attuali modalità di svolgimento delle prove sono anacronistiche e del tutto inefficaci a valutare la preparazione dell’aspirante avvocato.
La legge professionale n. 247/2012 non ha innovato in alcun molo l’esame di stato, ma si è limitata, con scuole forensi obbligatorie e verifiche intermedie e finali, a rendere più difficile e, probabilmente, assai più costoso il periodo di tirocinio, senza far discendere da ciò la garanzia di una preparazione di maggiore qualità.
Poi, come sempre, ci sono i numeri.
Nel 2014, i candidati sono stati 34.883; alle prove scritte erano in 32.123, gli ammessi agli orali sono stati 13.651 e gli idonei 11.005. Nel 2015, a fronte di 31.279 candidati, solo 28.897 di loro erano presenti alle prove scritte e gli idonei sono stati 9.496 rispetto agli 11.893 ammessi alle prove orali. Nel 2016, 29.990 sono state le domande presentate, 13.058 gli ammessi agli orali rispetto ai 27.605 che hanno svolto le prove scritte (non disponibili gli altri dati). Nel 2017, domande presentate 27.031 e candidati che hanno svolto le prove scritte 25.867 (non disponibili gli altri dati).
Del 2018 e 2019 poco sappiamo, ma la stampa specializzata ha registrato, per le prove scritte di dicembre 2019, il numero di 22.200 candidati.
È evidente il calo costante del numero delle candidature, fenomeno che si osserva concretamente nei vari fori dove, senza distinzione tra Nord, Sud, Centro e Isole, il numero dei tirocinanti è drasticamente diminuito; è un aspetto su cui soffermarsi con attenzione allorché si discute di riforma del sistema di accesso alla professione.
Attenzione meritano anche le recenti riforme processuali – seppure allo stato provvisorie – e l’introduzione dell’udienza cartolare, che dovrebbero/potrebbero indurre a rivedere il concetto di “partecipazione all’udienza”, sino ad oggi uno dei capisaldi del tirocinio professionale in funzione dell’esame; di ciò dovrà necessariamente tenersi conto in futuro, soprattutto se, come sembra, alcune modifiche da provvisorie sono destinate a diventare definitive.
Ebbene, i disegni di legge attualmente in discussione non solo non sembrano dare risposta, anche in prospettiva, agli spunti di riflessione sopra appena accennati, ma contengono, altresì, previsioni che suscitano molte perplessità.
Per l’Associazione Nazionale Forense, infatti, una qualsiasi ipotesi di riforma non può prescindere:
- dalla necessità di ribadire che quello per l’esercizio della professione forense è e deve rimanere un esame di abilitazione e non deve assumere le sembianze di un concorso (simile a quello per notai e magistrati);
- dall’attuazione del principio in forza del quale l’ordinamento forense “favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare le giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito” (art. 1, comma 2, lett. d), L. 247/12);
- dalla consapevolezza che, ai fini della prescritta pratica, oggi sono sufficienti (solo) sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine, ben potendo il praticante svolgere i restanti dodici mesi di tirocinio nelle altre forme previste dalla L. 247/12;
- dal rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 16.10.2020, n. 142, di attuazione della direttiva 2018/958 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.6.2018, che (anche per la professione forense) sottopone a un test di proporzionalità l’adozione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che limitano l’accesso alle professioni regolamentate, o la modifica di quelle esistenti;
- dalla salvaguardia del diritto di libera scelta dei percorsi formativi in capo al praticante posto che l’ordinamento professionale già gli riconosce la possibilità di svolgere il tirocinio con modalità diverse tra loro e, addirittura, in altro paese europeo presso avvocati abilitati all’esercizio della professione;
- dalla necessità di abbandonare le attuali tradizionali modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione.
Le proposte, quindi, sono conseguenziali; libertà di formazione, scuole forensi facoltative, un primo test con quesiti a risposta multipla o correzione automatica e con un numero minimo di risposte esatte da rispettare, un atto scritto e la discussione orale di un caso pratico su una traccia/materia a scelta/indicata del/dal candidato, l’uso della tecnologia per assicurare omogeneità e gestione di grandi numeri, possono rappresentare un primo passo di una reale riforma del sistema di accesso.
L’esame per l’abilitazione deve rappresentare il momento in cui il giovane aspirante è chiamato a dimostrare, attraverso prove a carattere teorico–pratico, le abilità professionali acquisite durante il periodo di tirocinio.
Se, poi, anche l’Università ci mette del suo, allora sì che la riforma dell’accesso alla professione potrà dirsi più completa.
Luigi Pansini
2020 12 30 GUIDA_DIRITTO_WebPdf_20210109_ADr8yf5