Il TAR annulla incompatibilità avvocati-mediatori

La sentenza del Tar Lazio n. 3989 dello scorso primo Aprile segna una tappa importante nella definizione del ruolo e del rapporto tra l’avvocatura e la mediazione.rnLa sentenza, in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi del mediatore civile e commerciale, annulla il decreto ministeriale n. 139 del 2014 e la circolare esplicativa del luglio 2015, con riferimento alle disposizioni secondo cui il mediatore cui non poteva essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui era iscritto o relativamente al quale era socio o rivestiva una carica a qualsiasi titolo, estendendo il divieto ai professionisti soci, associati ovvero che esercitassero la professione negli stessi locali.rnIl divieto, che toccava anche la figura espressamente istituita dell’avvocato-mediatore, era posto a garanzia dell’imparzialità e terzietà del mediatore, con la sentenza del Tar da adesso ad esserne pienamente responsabile, sotto la Vigilanza del Ministero della Giustizia, sarà lo stesso Organismo di Mediazione mediante il proprio codice etico e la designazione del mediatore tra le parti.

 

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