L’Associazione Nazionale Forense

L’Associazione Nazionale Forense ( A.N.F.) ha il suo momento fondativo con il Congresso tenutosi a Chianciano il 20-22 giugno 1997 . La sua costituzione è stata effetto della confluenza culturale , morale e politica delle due associazioni denominate ” Assoavvocati-Confederazione Nazionale delle Associazioni Sindacali Forensi d’ Italia” e ” Sindacato Nazionale degli Avvocati-Federavvocati ” . Essa è succeduta nelle posizioni politiche e culturali, nonché nell’uso dei nomi, dei simboli e degli emblemi delle predette associazioni, proseguendo la tradizione e l’ esperienza delle associazioni forensi che si erano riconosciute nella disciolta Fe.S.A.P.I.( Federazione dei Sindacati Avvocati e Procuratori d’ Italia).
Ad A.N.F, con sede legale in Roma, aderiscono oltre 40 associazioni locali denominate A.T.A. ( Associazioni Territoriali Aderenti), distribuite su tutto il territorio nazionale  e aventi migliaia di iscritti, caratterizzate da una propria autonomia organizzativa ed economica.
Il sodalizio tiene ogni tre anni il suo Congresso Nazionale, nel cui ambito si svolgono le procedure per l’elezione democratica degli organismi dirigenti.

 

STATUTO
(Testo vigente contenente evidenziate in neretto le modifiche statutarie approvate dal Congresso Straordinario 8-10 ottobre 2010 – Pescara)

1 – Costituzione 

  1. E’ costituita, con sede in Roma, l’associazione nazionale degli avvocati italiani, denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, con la sigla A.N.F., caratterizzata dal logo della stella a otto punte riprodotto nel presente statuto.

  1. Ad essa possono aderire anche i praticanti avvocati.

– Scopi 

  1. L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, in autonomia e indipendenza da qualsiasi movimento, o partito politico, od organizzazione sociale; e con esclusione di ogni scopo di lucro.

  1. promuove e rafforza il processo di realizzazione della rappresentanza unitaria dell’avvocatura italiana

  1. opera per l’affermazione del diritto inviolabile di azione e di difesa quale contenuto essenziale della libertà dei cittadini, e presupposto fondamentale per lo sviluppo democratico del paese nel rispetto dei principi costituzionali; attuando ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli di ordine giudiziale ed economico che impediscono o rendono difficile il diritto di azione e di difesa, anche realizzando forme di patronato difensivo, gestite esclusivamente dalle istituzioni forensi, per la difesa dei più deboli

  1. si adopera per garantire ad ogni cittadino un’equa e pubblica udienza davanti ad un giudice indipendente ed imparziale, costituito secondo legge, al fine della determinazione in tempi ragionevoli sia dei suoi diritti e doveri sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta impegnandosi inoltre perché sia data piena attuazione all’art. 111 della Costituzione in tutti i procedimenti.

  1. svolge la propria attività in armonia con le linee di sviluppo della collettività europea, in rapporto con le associazioni forensi e partecipando ad organismi internazionali

  1. svolge funzioni di tutela sindacale a favore degli iscritti e, indirettamente, di tutti gli avvocati.

  1. si impegna nella individuazione degli interessi e degli obiettivi comuni a tutte le libere professioni intellettuali, cooperando, per la tutela ed il raggiungimento degli stessi, con tutti i soggetti rappresentativi delle dette professioni.

  1. si impegna affinchè:

1) si realizzi un modello giurisdizionale tendenzialmente unico che, nell’equilibrio delle separate funzioni dell’avvocatura e della magistratura, contribuisca a realizzare la legalità

2) siano salvaguardati i principi di terzietà, indipendenza ed autonomia del giudice e della piena responsabilità di tutti i soggetti del processo

3) sia riconosciuto il rango costituzionale dell’esercizio della difesa e sia costituita l’avvocatura come ordine autonomo ed indipendente, partecipe a pieno titolo sia allo studio ed alla formazione delle norme che interessano la giustizia sia alla gestione dell’amministrazione giudiziaria a livello nazionale e territoriale

4) siano tutelati il prestigio e gli interessi morali ed economici degli avvocati nonché dei giovani che intendono avviarsi alla professione, attraverso:

  1. una rigorosa formazione professionale correlata a un costante processo di aggiornamento anche a livello di diritto comunitario e di conoscenza dei sistemi giudiziari dell’unione europea

  2. un adeguato sistema di remunerazione e di sicurezza sociale per i professionisti forensi

  3. un rigoroso controllo dell’esercizio della professione forense sulla base di una deontologia codificata

  4. l’istituzione presso ogni singola ATA di sezioni Giovani che favoriscano e promuovano la tutela professionale degli iscritti con età inferiore ai 40 anni.

H. favorisce la tutela dei diritti attraverso l’accesso dei cittadini alla giustizia

 

I. promuove la formazione e l’aggiornamento professionale, anche attraverso l’istituzione al suo interno di sezioni specializzate e/o la creazione di distinti enti e/o organismi partecipati da ANF e/o l’organizzazione e la gestione di scuole e/o di corsi di alta formazione per il conferimento dei titoli di specializzazione, nonché ogni altra iniziativa per il miglioramento della qualità ed affidablità delle prestazioni intellettuali rese dagli studi legali, contribuendo all’approfondimento ed alla divulgazione dei problemi della società moderna per adeguare il diritto sostanziale e processuale alle esigenze della collettività nazionale nel contesto europeo, anche istituendo biblioteche e videoteche a disposizione degli associati.

(NDR ripetuto nel testo sottoposto e approvato)

J. promuove la formazione e l’aggiornamento professionale, nonché ogni altra iniziativa per il miglioramento della qualità ed affidablità delle prestazioni intellettuali rese dagli studi legali, contribuendo all’approfondimento ed alla divulgazione dei problemi della società moderna per adeguare il diritto sostanziale e processuale alle esigenze della collettività nazionale nel contesto europeo, anche istituendo biblioteche e videoteche a disposizione degli associati.

K. promuove iniziative, organizza seminari ed incontri sulle suddette attività, ivi comprese quelle inerenti la tutela generale sia dei diritti sia degli interessi diffusi dei citadini, favorendo interventi stragiudiziali e giudiziali per la riaffermazione e tutela degli stessi.

L. partecipa ad enti, associazioni e fondazioni che svolgano attività ed abbiano scopi analoghi ai propri, promuovendone la costituzione.

3 – Patrimonio

  1. Il patrimonio dell’Associazione Nazionale Forense è costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni.

  2. ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo.

  3. Entro il mese di febbraio, il segretario generale, o il suo delegato alla tesoreria, nella prima riunione del consiglio nazionale convocata nel corso di ciascun anno solare, presenta il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso ed il bilancio preventivo per l’esercizio iniziato, entrambi corredati dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. Tali atti sono messi a disposizione di tutti i soci che ne possono liberamente ottenere copia.

  4. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge .

  5. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

  6. In caso di scioglimento dell’Associazione Nazionale Forense e di sua estinzione il consiglio nazionale nominerà un liquidatore il quale al termine della liquidazione devolverà il patrimonio utile netto residuo all’ente, istituzione o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4 – Soci dell’Associazione Nazionale Forense 

  1. Sono soci dell’Associazione Nazionale Forense tutti gli avvocati e i praticanti avvocati, regolarmente iscritti all’ordine ed esercenti effettivamente la professione, nonché gli avvocati titolari di pensione erogata della Cassa Forense, che appartengono ad un’associazione territoriale di cui al successivo art. 5, aderente all’Associazione Nazionale Forense ed operante nel circondario dell’ordine di iscrizione.

 

  1. Ove nel distretto dell’ordine di iscrizione non operi alcuna associazione aderente all’Associazione Nazionale Forense l’iscrizione individuale è ammessa presso la sede centrale dell’Associazione Nazionale Forense.

5 – Associazioni territoriali aderenti all’Associazione Nazionale Forense 

  1. Possono aderire all’Associazione Nazionale Forense, previa richiesta accolta dal consiglio nazionale, le associazioni e i sindacati territoriali forensi che siano costituiti da almeno 10 iscritti che condividano gli scopi, gli obbiettivi e le iniziative dell’Associazione Nazionale Forense.

  1. Le associazioni ed i sindacati territoriali aderenti hanno autonomia regolamentare, amministra­tiva e patrimoniale e rispondono in proprio, a norma del codice ci­vile, per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

  1. Essi sono regolamentati da norme autonomamente deliberate che non devono essere in contrasto con i principi del presente statuto e che devono prevedere, per la elezione dei propri organismi dirigenti nonché dei delegati al congresso e dei consiglieri nazionali dell’Associazione Nazionale Forense, il rispetto delle minoranze con l’attuazione del principio del voto limitato di cui all’art. 8.

  1. I rappresentanti delle Associazioni Territoriali Aderenti all’ANF compongono la consulta dei rappresentanti ATA, la quale, sarà convocata almeno due volte l’anno e ogni volta che ne faccia richiesta il Segretario generale o almeno un terzo dei dirigenti ATA, al fine di migliorare l’informazione e la divulgazione dei deliberati e delle iniziative promosse dal Consiglio Nazionale e dal Segretario stesso, nonché per coadiuvare in ambito territoriale le iniziative di ANF.

5 bis – Coordinamento delle associazioni territoriali

I. In ogni Regione, tre o più Associazioni territoriali ivi presenti, aderenti ad ANF ed in regola con il versamento delle quote, possono designare un proprio Coordinatore da individuarsi tra i dirigenti delle ATA aderenti, dandone comunicazione al Segretario Generale ed al Presidente Nazionale di ANF.

 

II. Il Coordinatore:

a) coordina in ambito esclusivamente regionale le iniziative delle sole ATA che lo hanno designato, nel rispetto delle funzioni degli organi statutari dell’ANF di cui all’art. 8 e delle autonomie delle singole ATA regionali non aderenti all’iniziativa;

b) promuove la creazione di nuove sedi di ATA territoriali ai livelli circondariali;

c) partecipa senza diritto di voto nelle adunanze del Consiglio Nazionale.

6 – Affiliazioni

Associazioni forensi autonome, anche a carattere nazionale, possono affiliarsi all’Associazione Nazionale Forense e partecipare ai lavori del consiglio nazionale con propri delegati con diritto ad un solo voto , secondo le modalità apposita­mente stabilite dallo stesso consiglio nazionale, il quale determina anche il contributo annuale dovuto dalle associazioni affiliate .

7 – Diritti e obblighi dei soci 

  1. I soci dell’Associazione Nazionale Forense hanno tutti pari diritti a tempo indeterminato essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; essi godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche ed hanno tutti, alle condizioni di cui alle norme statutarie, diritto di voto per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; essi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal consiglio nazionale.

  1. Il versamento del contributo annuale viene eseguito a cura dell’associazione aderente di appartenenza del socio ovvero direttamente alla sede centrale dell’Associazione Nazionale Forense nell’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art. 4 e dell’art. 6.

  1. La qualità di socio non è in alcun modo trasmissibile e si perde:

a) per morte o per dimissioni

b) per cancellazione dall’albo di appartenenza

c) per espulsione deliberata e motivata dai competenti organi statutari.

IV La quota di partecipazione sociale e il contributo associativo non sono trasmissibili né rivalutabili.

8 – Organi, cariche e incompatibilità

Sono organi dell’Associazione Nazionale Forense:

  • A Congresso
  • B Consiglio Nazionale
  • C Segretario Generale
  • D Direttivo Nazionale
  • E Tesoriere
  • E Collegio dei Revisori dei conti
  • F Collegio dei Probiviri
  1. Gli organi di cui alle lettere B), C), D), E), F) e G del comma precedente durano in carica fino al successivo congresso ordinario salva la proroga di diritto fino all’effettiva sostituzione.

  1. Le elezioni a qualsiasi carica devono avvenire sempre con voto limitato a due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi.

  1. Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall’organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione.

  1. Le cariche di segretario generale e di presidente del consiglio nazionale sono incompatibili, a pena di decadenza di diritto, con le cariche di componente del consiglio nazionale forense, di consigliere di amministrazione della Cassa di Previdenza Avvocati, di componente della giunta dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana e con quella di presidente del consiglio dell’ordine.

  1. Le cariche di cui al comma precedente sono rinnovabili consecutivamente soltanto per un mandato.

9 – Il Congresso 

  1. Il congresso è convocato dal consiglio nazionale, e si svolge in via ordinaria ogni tre anni.

  1. Esso determina le linee programmatiche e le scelte fondamentali dell’azione dell’Associazione Nazionale Forense.

  1. I lavori dell’assemblea sono disciplinati dal regolamento congressuale approvato dal primo consiglio nazionale successivo a quello della elezione degli organi statutari.

  1. Al congresso possono partecipare tutti i soci ma hanno diritto di voto solo i delegati eletti dalle associazioni aderenti nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento congressuale. Le associazioni affiliate di cui al precedente art. 6 hanno diritto ad un solo delegato con diritto di voto.

  1. Il congresso può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno la metà più uno dei membri del consiglio nazionale aventi diritto di voto.

  1. Il presidente del congresso che ha proceduto all’elezione del consiglio nazionale come disposto dall’art. 10 convoca la riunione del consiglio nazionale, da tenersi entro quaranta giorni dalla fine del congresso, per i suoi adempimenti statutari; nelle more, egli assume la rappresentanza legale dell’Associazione Nazionale Forense.

  1. La convocazione del congresso è effettuata mediante comunicazione della relativa delibera del consiglio nazionale a tutte le associazioni aderenti e a tutti i soci iscritti direttamente, a mezzo di posta raccomandata ovvero mediante telefax o posta elettronica. Le delibere congressuali sono pubblicate attraverso l’organo di stampa ufficiale dell’associazione o con mezzo equipollente.

  1. Ai fini di cui all’ 111 del TUIR ed a ogni altro fine tributario si considera assemblea sovrana dei soci, degli associati e dei partecipanti, il congresso convocato secondo le norme che precedono.

10 – Il consiglio nazionale 

  1. Il consiglio nazionale attua i deliberati congressuali e definisce le linee guida della politica dell’associazione fornendo indicazioni generali al segretario generale ed al direttivo nazionale.

  1. Il consiglio nazionale è composto:

a) dai membri eletti dalle associazioni territoriali aderenti in ragione di uno ogni settanta iscritti o frazione superiore a venticinque.

Le ATA che in questo ambito eleggono un numero di consiglieri non inferiore a 5 dovranno necessariamente eleggerne almeno uno con età inferiore ai 40 anni.

Il computo degli iscritti è effettuato con riferimento alla media delle quote annuali effettivamente pagate nell’anno del congresso e nel biennio precedente; in caso di necessità di sostituzione o di revoca l’elezione del sostituto spetta all’associazione territoriale aderente che aveva eletto il consigliere nazionale sostituito o revocato;

b) dal rappresentante in carica di ciascuna associazione territoriale aderente, qualunque sia il numero dei suoi iscritti

c) dai membri eletti dal congresso fra tutti gli iscritti ai lavori dell’assemblea congressuale in numero pari ad una volta e mezzo quello delle sedi aderenti all’Associazione alla data di apertura del Congresso; in caso di necessità di sostituzione il sostituto è eletto dal consiglio nazionale in carica con voto che riporti la maggioranza dei tre quarti dei partecipanti alla votazione

  1. Possono partecipare ai lavori del consiglio nazionale i membri eletti dalle associazioni territoriali aderenti e affiliate in regola con il pagamento delle quote.

  1. Il consiglio nazionale nella sua prima seduta, che viene convocata dal presidente del congresso, convalida la nomina dei consiglieri nazionali, elegge fra i suoi componenti il presidente del consiglio nazionale, due vice-presidenti del consiglio nazionale, il segretario generale nonché, su indicazione di questo ultimo, i membri del Consiglio Direttivo e il Tesoriere. Il Consiglio nazionale elegge altresì, anche fra estranei, il collegio dei revisori dei conti.

  1. Il consiglio nazionale è presieduto dal suo presidente che lo convoca d’ufficio almeno due volte l’anno; deve comunque essere convocato su richiesta del segretario generale o di almeno un quinto dei membri del consiglio. La convocazione avviene mediante avviso spedito a ciascun membro del consiglio per posta raccomandata o per telefax ovvero per posta elettronica.

  1. Il consiglio nazionale delibera sulle richieste di adesione all’Associazione Nazionale Forense di associazioni territoriali con facoltà di attribuire ad esse una rappresentanza all’interno del consiglio stesso secondo i criteri di cui al precedente comma II lettere a) e b); delibera altresìsull’istituzione al suo interno di sezioni specializzate e/o la creazione di distinti enti e/o organismi partecipati da ANF e/o l’organizzazione e la gestione di scuole e/o corsi di alta formazione per il conferimento dei titoli di specializzazione, sulle richieste di iscrizione di soci singoli, sull’esclusione di associazioni aderenti e sull’espulsione di soci singoli. Delibera, infine, sulle richieste di affiliazione ai sensi del precedente art. 6.

  1. Il consiglio nazionale approva i bilanci preventivi e consuntivi, previo parere del collegio dei revisori dei conti. A maggioranza assoluta dei propri componenti può deliberare – determinandone le modalità per l’espletamento e per l’applicazione dell’esito – l’indizione di referendum propositivo fra i soci onde conoscerne l’opinione su questioni di particolare interesse.

  1. Le sessioni del consiglio nazionale sono validamente costituite con la presenza di almeno un quinto dei suoi membri; non sono ammesse deleghe ad eccezione che per i consiglieri nazionali di cui al comma 2 lett.b) che possono conferire la delega ad altro consigliere nazionale che non può essere portatore di più di una delega.

  1. Per le deliberazioni relative all’elezione del presidente e dei due vice presidenti, del segretario generale e del direttivo nonchè per quelle relative alle mozioni di sfiducia che riguardino i detti organi la sessione è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri del consiglio.

  1. Le deliberazioni del consiglio nazionale, ove non sia diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, inclusi nel computo gli astenuti e vengono pubblicate mediante deposito del relativo verbale presso la segreteria organizzativa a disposizione di tutti i soci che ne possono liberamente ottenere copia.

  1. L’elezione del presidente e dei due vice presidenti avviene a scrutinio segreto con separate votazioni; per l’elezione dei due vice presidenti l’espressione di voto è uninominale.

  1. L’elezione del segretario generale e del direttivo nazionale avviene a scrutinio segreto con unica votazione sulle proposte di composizione dell’organo e di indicazioni programmatiche fornite dai candidati alla carica di segretario generale. In caso di più candidati, qualora nessuno di essi ottenga la maggioranza assoluta dei votanti, si procede al ballottaggio fra i due che hanno riportato più voti; in questa occasione i candidati possono modificare la proposta di composizione del direttivo.

  2. Il direttore responsabile degli organi di stampa, ove non sia consigliere nazionale, partecipa alle riunioni del consiglio quale componente di diritto così come il Presidente onorario.

11 – Il presidente e i vice presidenti del consiglio nazionale

  1. Il presidente del consiglio nazionale:

a) convoca e presiede il consiglio

b) determina l’ordine del giorno delle sessioni del consiglio

c) comunica al direttivo Nazionale e alle associazioni aderenti o affiliate i deliberati del consiglio

d) partecipa personalmente, o mediante delega a uno dei due vicepresidenti, alle riunioni del direttivo, senza diritto di voto

 

e) convoca la consulta delle ATA, la presiede e la coordina.

 

  1. I vice presidenti coadiuvano il presidente nell’espletamento delle sue funzioni, e il vice presidente più anziano per iscrizione all’albo lo sostituisce in caso di suo impedimento.

12 – Il Segretario Generale 

  1. Il segretario generale ha la rappresentanza politica, legale e amministrativa dell’Associazione Nazionale Forense; dirige, coadiuvato dal direttivo, tutte le at­tività necessarie e opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l’esecuzione dei deliberati del consiglio nazionale.
  1. Il segretario generale nella prima riunione del direttivo nomina il responsabile organizzativo ed il responsabile della comunicazione scegliendoli fra i membri del direttivo.
  1. Il segretario generale designa propri sostituti per le ipotesi di suo temporaneo impedimento.
  1. Il segretario generale convoca, inoltre, la consulta dei rappresentanti ATA di cui all’art. 5, IV° comma, al fine di migliorare l’informazione e la divulgazione dei deliberati e delle iniziative promosse dal consiglio nazionale e dal segretario stesso.

13 – Il Direttivo Nazionale 

  1. Il direttivo coadiuva il segretario generale nell’espletamento delle sue funzioni ed assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei votanti.

  1. Il direttivo è composto da un minimo di sei membri ad un massimo di dieci, di cui almeno uno dovrà preferibilmente essere di età inferiore ai 40 anni, nonché dal Tesoriere; in caso di necessità di sostituzione di un membro del direttivo o di nomina di nuovi membri dello stesso, vi provvede il consiglio nazionale su proposta motivata del segretario generale.

  1. Alle riunioni del direttivo può (NdR omesso nel testo = partecipare), ove si trattino argomenti di sua competenza, anche il Tesoriere, ma con funzioni consultive e senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Segretario generale.

  1. Il direttivo si scioglie, con la conseguente decadenza del segretario generale, a seguito di:

a) dimissioni della maggioranza dei suoi componenti

b) sfiducia votata dal consiglio nazionale

c) dimissioni o di impedimento non temporaneo del segretario generale

  1. Nell’ipotesi di scioglimento del direttivo il presidente del consiglio nazionale provvede entro dieci giorni alla convocazione del consiglio stesso che deve riunirsi entro i successivi trenta giorni affinchè proceda alle nuove elezioni; sino all’elezione del nuovo Segretario Generale, quello dimissionario potrà compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione e/o rappresentanza.

 

14 – Il Tesoriere

I. Il Tesoriere Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale con voto segreto e a maggioranza.

II. Il Tesoriere coadiuva il Segretario Generale nella gestione contabile ed amministrativa dell’Associazione. Partecipa alle riunioni del direttivo, con funzioni consultive ma senza diritto di voto, allorquando vi siano deliberazioni che possano determinare impegni di spesa.

15 – Il Collegio dei revisori dei conti 

  1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio nazionale anche al di fuori dei propri membri; esso è convocato e presieduto dal componente più anziano di età.

  1. Mancando per qualsiasi causa uno dei componenti effettivi, gli subentra il supplente più anziano.

  1. Il collegio dei revisori dei conti controlla, con ampi poteri ispettivi esercitabili disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti, le entrate e le uscite di cassa, riscontra i documenti giustificativi, esamina preventivamente i bilanci preventivi e consuntivi e allega ad essi la propria relazione.

16 – Il Collegio dei probiviri 

  1. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal congresso tra gli iscritti alle associazioni aderenti.

  1. L’appartenenza al collegio dei probiviri è incompatibile con qualunque altro incarico nell’Associazione Nazionale Forense.

  1. Il collegio dei probiviri dura in carica fino al successivo congresso ordinario in quanto conservino la qualità di iscritti ad un’associazione aderente; la perdita di tale qualità comporta la sostituzione con un supplente; il consiglio nazionale reintegra il collegio dei probiviri sino al successivo congresso ordinario.

  1. Compito del collegio dei probiviri è giudicare sulle controversie fra soci singoli dell’Associazione Nazionale Forense o fra associazioni aderenti e l’Associazione Nazionale Forense stessa, ad esclusione delle questioni di natura politica per le quali è competente esclusivamente il consiglio nazionale.

  1. Il collegio dei probiviri giudica inoltre sulla lealtà, probità e correttezza nei confronti dell’Associazione Nazionale Forense di chiunque sia componente di un organo dell’associazione.

17 – Revisione dello statuto 

  1. Modifiche al presente statuto possono essere apportate dal congresso, che espressamente fin dalla convocazione abbia tali proposte all’ordine del giorno, con il voto favorevole della maggioranza dei delegati.

18 – Norme finali 

  1. La costituzione dell’Associazione Nazionale Forense è effetto della confluenza culturale, morale e politica delle due associazioni denominate “Assoavvocati – Confederazione Nazionale delle Associazioni Sindacali Forensi d’Italia” e “Sindacato Nazionale degli Avvocati – Federavvocati”. Essa succede nelle posizioni politiche e culturali nonché nell’uso dei nomi, dei simboli e degli emblemi delle predette associazioni, fermo rimanendo che tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi attualmente esistenti rimangono a favore o a carico delle predette associazioni stesse, gestiti dai rispettivi liquidatori.

  1. Il consiglio nazionale provvede nella sua prima riunione ad approvare il regolamento per i suoi lavori; fino a che quest’ultimo non sia approvato, i lavori del consiglio nazionale sono disciplinati dal suo presidente.

19  Norma transitoria (apportata al Congresso Straordinario 8-10 ottobre 2010)

Le modifiche apportate al presente statuto rispetto a quello previgente entrano immediatamente in vigore fatta eccezione per le norme relative la composizione, elezione e funzionamento degli organi statutari che si applicheranno a decorrere dalla prima elezione successiva per ciascuno di essi.

 

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