L’intelligenza artificiale nel futuro della professione

Dove siamo rimasti? 

Siamo partiti dal IX congresso dell’Associazione Nazionale Forense, dal titolo “Insieme nella giusta direzione” del settembre dell’anno 2021, nel quale è stato elaborato un documento preparatorio per il XXXV Congresso Nazionale Forense, poi svoltosi a Lecce nell’ottobre scorso, e nel quale è stato affrontato il tema in materia di intelligenza artificiale, dal titolo “L’ESPERIENZA DELLA LEGGE E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: SOSPESI TRA GIUDIZIO E ALGORITMO”, avente ad oggetto la trattazione dei seguenti temi: 1. La percezione umana e giuridica della tecnologia; 2. Il giudice emotivo e la macchina pensante: prevedibilità, predittività e autonomia negoziale. Profili costituzionali dell’uso dell’IA; 3. I labili confini della responsabilità da algoritmo. 4. IA e statistica: dati reali per un uso virtuale? Analisi dei metodi di creazione di un sistema predittivo. 

Successivamente, la nostra Associazione ha provveduto a partecipare ai gruppi di lavoro pre-congressuali organizzati dal CNF, e più precisamente al gruppo 3.1 denominato “Intelligenza artificiale e giurisdizione”, il quale ha prodotto un apposito documento (1),
avente ad oggetto la definizione di IA e di giustizia predittiva, l’IA nella giurisdizione
penale, la giustizia predittiva nella giurisdizione tributaria, l’IA e Principi Etici e infine l’IA e il ruolo dell’avvocatura. 

Al Congresso di Lecce, l’ANF ha altresì presentato la mozione (n. 85) in tema di intelligenza artificiale nella giurisdizione e nella professione forense, contenente la richiesta di adozione di misure per l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nel sistema Giustizia con modalità rispettose dei principi e dei valori costituzionali e che garantissero trasparenza, equità, autonomia e indipendenza della magistratura e di tutti i soggetti coinvolti, e che è stata approvata dalla massima assise dell’Avvocatura. 

Questo è quello di cui ci siamo già occupati, adesso invece proviamo a capire di cosa ci occuperemo, ovvero qual è stata l’evoluzione normativa, politica, culturale e tecnologica del fenomeno da allora ad oggi, ed in particolare di: 

  1. La direzione Europea e l’evoluzione di principi etici;
  2. La personalità elettronica dei robot;
  3. L’utilizzo dell’IA nell’esercizio della professione;
  4. Il Metaverso: Una Nuova Frontiera per gli Avvocati;
  5. Legal design.

Quando si parla di intelligenza artificiale, infatti, la prima domanda che ci poniamo è: che cos’è? E dopo aver capito che cos’è, immediatamente dopo ci domandiamo: a che punto siamo? 

Proprio perché le due domande sono strettamente correlate possiamo, sin d’ora, dire che fornire una definizione di intelligenza artificiale non è semplice, perché si tratta di un concetto i cui confini sono, in modo costante e repentino, mutevoli nel tempo, al pari e specularmente all’incontenibile progresso tecnologico. 

Tuttavia, ricercare una definizione di IA nel sistema giudiziario è tanto utile quanta necessaria al fine di individuare quali sono le potenzialità in termini di efficacia ed efficienza della stessa.

Per tale motivo si proverà a fornire una definizione “attuale” di intelligenza artificiale, limitatamente al “sistema giudiziario”, che è quello che qui ci interessa. 

Secondo la Carta etica europea per intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari si intende l’«Insieme di metodi scientifici, teorie e tecniche finalizzate a riprodurre mediante le macchine le capacità cognitive degli esseri umani». (2)

L’obiettivo è quello di far svolgere alle macchine compiti complessi svolti in passato dagli esseri umani. 

L’espressione “intelligenza artificiale” è però criticata dagli esperti, che sono soliti distinguere tra intelligenze artificiali “forti” (capaci di contestualizzare problemi in maniera completamente autonoma, in cui le macchine sono capaci di vedere, comprendere il linguaggio, apprendere, ragionare) e intelligenze artificiali “deboli” o “moderate” (alte prestazioni limitate all’ambito di addestramento, la macchina cerca di riprodurre i risultati ottenibili dall’intelligenza umana per singoli compiti). 

Al momento il successo dell’intelligenza artificiale è circoscritto a quella di tipo debole, successo in gran parte dovuto agli importanti avanzamenti ottenuti dalle tecniche di machine learning (trattasi di un sottoinsieme dell’IA, il cui compito è quello di addestrare i computer ad imparare dai dati e a migliorare con l’esperienza), e di deep learning (trattasi di un sottoinsieme del machine learning, in cui gli algoritmi di reti neurali vengono plasmati per funzionare come il cervello umano, apprendendo da una grandissima quantità di dati). 

Tuttavia, queste tecnologie sono ottenute con tecniche di programmazione e che pertanto non comportano alcuna capacità cognitiva. 

2 cfr. Glossario allegato alla «Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi», adottata dalla CEPEJ nel corso della sua 31 ͣ Riunione plenaria (Strasburgo, 3-4 dicembre 2018), pag. 47). 

La macchina si limita a trattare i dati senza comprenderne il significato più intimo, limitandosi ad ottenere un risultato analogo, o talvolta anche migliore, rispetto alle prestazioni umane.

Per questo motivo si ottiene un comportamento intelligente senza tuttavia usare l’intelligenza. 

Ritornando ora alla domanda di partenza, ovvero che cos’è l’intelligenza artificiale nel sistema giudiziario, potremmo definire quest’ultima «come quella parte di tecnologia finalizzata a realizzare dispositivi che, percependo il proprio ambiente mediante l’acquisizione di dati, l’interpretazione dei dati strutturati o non strutturati raccolti, il ragionamento sulla conoscenza o l’elaborazione delle informazioni derivate da questi dati, individuano le azioni più utili da intraprendere per velocizzare le attività ed evitare eventuali errori umani nell’esercizio della giurisdizione, con l’obiettivo di rafforzare la certezza dell’ordinamento giuridico, attraverso il contenimento del soggettivismo giudiziario». (3)

L’esigenza, invero, di stabilizzare l’interpretazione delle norme e di assicurare un’uniforme applicazione della legge, in modo da consentire agli operatori del diritto di valutare e prevedere gli effetti giuridici delle condotte, ha portato allo sviluppo dell’intelligenza artificiale nell’ambito giudiziale, diretta a prevedere l’esito delle pronunce, attraverso l’utilizzo di algoritmi che analizzano le norme giuridiche e le vicende processuali. 

Dopo aver fornito la risposta alla prima domanda, proviamo adesso ad occuparci della seconda questione, ovvero a che punto siamo? Qual è l’evoluzione normativa, politica, culturale e tecnologica del fenomeno da allora ad oggi?

A cura di Maria Gabriella Saia 

Note

1) GDL 3.1 – documento finale “Intelligenza artificiale e giurisdizione” in https://congressonazionaleforense.it/benvenuti/lavori-pre-congressuali/

2) cfr. Glossario allegato alla «Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi», adottata dalla CEPEJ nel corso della sua 31 ͣ Riunione plenaria (Strasburgo, 3-4 dicembre 2018), pag. 47).

3) cfr. SAIA M.G., ROCCHI G., POLINI A., in “Definizione di Intelligenza Artificiale”, GDL 3.1– documento finale “Intelligenza artificiale e giurisdizione”, cit., p. 8 

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