Speciale Riforma Forense: le specializzazioni

L’articolo 9 della legge di Riforma Forense introduce le specializzazioni, prevedendo che l’avvocato possa ottenere ed indicare il titolo di specialista in vari rami del diritto, senza che questo comporti riserva di attività professionale, dopo aver seguito scuole e corsi di formazione di durata non inferiore a due anni ovvero per comprovata esperienza professionale, debitamente accertata dal CNF, maturata nel settore oggetto di specializzazione.

 

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