La mediazione diventa a regime

Il Sole 24 Ore, di Giovanni Negri –

Tutto sommato la conciliazione obbligatoria non va male. I dati sono incoraggianti. Merita così di andare a regime nel nostro ordinamento. A prevedere la fine del periodo transitorio, o di sperimentazione che lo si voglia chiamare, del tentativo di mediazione è un emendamento al disegno di legge concorrenza predisposto dal ministero dello Sviluppo economico in sintonia con quello della Giustizia. Senza l’intervento, la durata del regime di obbligatorietà si concluderebbe il prossimo 20 settembre. Per effetto della modifica, viene eliminata la norma che aveva istituito, ma solo a termine, il vincolo del tentativo di mediazione per le controversie in alcune materie. Si tratta, nel dettaglio, dell’articolo 5, comma 1­bis, terzoe quarto periodo del decreto legislativo 4 marzo 2010. Disposizione, da subito oggetto di pesanti perplessità e contestazioni dell’avvocatura, rivista e corretta dopo che la Corte costituzionale aveva censurato la disposizione nel 2012 per eccesso di delega. La correzione, inserita nel decreto legge n. 69 del 2013, prevedeva un periodo di sperimentazione lungo 4 anni, alla fine del quale tirare le sommee verificare le possibilità di una stabilizzazione della disciplina. In questa prospettiva si muove l’emendamento che sottolinea «gli esiti positivi dell’applicazione della previsione normativa in esame sul piano della riduzione del numero delle controversie pendenti presso i tribunali e le corti d’appello e, quindi, nella riduzione del contenzioso». A corroborare questa tesi, la relazione all’emendamento precisa che, dai dati sui procedimenti civili relativi al 2015, si rileva una contrazione delle cause pendenti del 9,5% rispetto all’an­ no precedente. Un risultato che viene messo in relazione diretta con l’entrata a regime della disciplina della obbligatorietà del tentativo di mediazione che rappresenta sempre, per lo stesso anno, l’81,6% dei procedimenti di mediazione. Dato poi ancor più valorizza­ to dalla relazione, dove si mette in evidenza come le mediazioni obbligatorie, iscritte nel 2015 (sulla base di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1 bis della legge 28/2010) sono state 151.469 e che, nei casi in cui le parti hanno accettato di proseguire nel tentativo di conciliazione ­ scavallando quindi lo step del primo incontro, tradizionale ostacolo alla continuazione della procedura ­ nel 43,2% dei casi le liti si sono chiuse con un’intesa, evitando in questo modo di instaurare il contenzioso davanti all’autorità giudiziaria. Del resto, la commissione del ministero della Giustizia, presieduta dall’ex presidente del Cnf Guido Alpa, ha recentemente proposto un’estensione delle materie soggette al tentativo di conciliazione, comprendendovi anche i rapporti “di durata” o che comunque comportano relazioni durature, le controversie in materia di società di persone; ancora, i contratti d’opera, di opera professionale, di appalto privato, franchising, leasing, fornitura e somministrazione, concorrenza sleale “pura”, trasferimento di partecipazioni sociali di società di persone.

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