01.02.17 Italia Oggi – Avvocati, elezioni annullate

Annullate le elezioni degli ordini degli avvocati svolte secondo il regolamento annullato dal Tar Lazio. Le sezioni unite della Cassazione hanno stabilito infatti che le sentenze del Tar vanno applicate anche retroattivamente. Per cui, gli ordini che hanno votato secondo il dm 170/2014, anche se prima delle sentenze del Tar, lo hanno fatto «in applicazione di norme regolamentari illegittime». Ventura a pag. 38 Annullate le elezioni degli ordini degli avvocati svolte secondo il regolamento annullato dal Tar Lazio. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 2481/17 del 10 gennaio scorso, pubblicata ieri, hanno stabilito che le sentenze del Tar vanno applicate anche retroattivamente. Per cui, gli ordini che hanno votato secondo il dm 170/2014, anche se prima delle sentenze del Tar, lo hanno fatto «in applicazione di norme regolamentari illegittime». I giudici, in particolare, si sono espressi su uno dei 33 ricorsi presentati contro le sentenze del Cnf che avevano invece validato le operazioni elettorali. Nel caso di specie, si tratta dell’Ordine degli Avvocati di Latina, dove furono presentate due liste, ciascuna di 15 candidati su un totale di 15 consiglieri da eleggere e vennero attribuiti tutti i seggi ai candidati di una sola lista. Mentre la successiva sentenza del Tar Lazio (n. 8333/2015) prevedeva la «necessaria riconduzione delle liste al limite massimo dei due terzi degli eligendi». La Cassazione ha accolto il primo motivo con cui i ricorrenti lamentano che il Cnf abbia violato l’art. 28, comma 12, della legge n. 247/2012, secondo cui «contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al Cnf entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo consiglio». L’altro motivo accolto dalla Suprema Corte riguarda il fatto che il Cnf non abbia ritenuto retroattivo l’annullamento operato dal Tar Lazio con le sentenze 8332 e 8334 del 2015, con le quali sono stati dichiarati illegittimi gli art. 7 e 9 del regolamento ministeriale sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli nella parte in cui consentono, a ciascun elettore, di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere, la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri complessivamente da eleggere e prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere. A questo punto, è probabile l’accoglimento degli altri ricorsi, tra i quali anche quello della sede di Bari, con l’annullamento dei relativi risultati elettorali. «Dopo le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato», afferma Luigi Pansini, segretario generale Anf, «le Sezioni Unite mettono la parola fine a una vicenda grottesca. Ai Coa che non hanno votato adesso si aggiungeranno i Coa con i risultati elettorali annullati. E mentre il ministero della giustizia si sottopone al giudizio di ottemperanza per non aver dato esecuzione alle decisioni del giudice amministrativi, il Cnf ne esce a pezzi come giudice che ha deciso i ricorsi. È necessario che il ministro intervenga e si proceda rapidamente all’approvazione del ddl Falanga in discussione al Senato. La composizione dei Coa deve essere pluralista e rispettare la parità di genere. Giustizia è fatta ma le istituzioni ne escono danneggiate: i responsabili dovrebbero fare mea culpa e trarne le ovvie conseguenze».

Gabriele Ventura

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