01.03.19 Il Sole 24 Ore – Elezioni forensi, il Cnf fa ricorso alla Consulta

Sul limite di doppio mandato per le elezioni forensi la parola passa alla Corte costituzionale. A chiamarla in causa è stato il Consiglio nazionale forense con ordinanza depositata ieri. A venire contestata è la norma a monte che introdusse il divieto, (articolo 3, comma 3, secondo periodo della legge 113 del 2017) e quella a valle che ne ha fornito un’interpretazione autentica, circoscrivendone l’applicazione, al rinnovo dei soli consigli dell’Ordine locali e non invece al Cnf stesso.

Nel testo di rinvio alla Consulta si mette in evidenza, tra l’altro, l’irragionevolezza del divieto che compromette il rapporto di rappresentanza con l’introduzione di una causa di ineleggibilità/incompatibilità del tutto sproporzionata. «È proprio ciò – si legge -, e non già la possibilità di essere riletti, ad alterare la corretta e libera competizione elettorale, considerata con giurisprudenza costante valore costituzionale essenziale».

Di più, nella lettura del Cnf, il divieto realizza una indebita compressione dell’ambito di autonomia degli Ordini forensi. Insomma, una specificità forense, che rende evidente la natura amministrativa e non politica dell’Ordine circondariale, impedendo di estendere alle elezioni forensi limiti alla rielezione che possono avere un senso solo nel contesto della rielezione degli organi di vertice degli enti politici territoriali.

Inoltre, sottolinea il Cnf, da ricordare c’è il fatto che l’ordine forense ha il carattere di una comunità di professionisti, con un rapporto di rappresentanza dai tratti tipici di prossimità. La cui conseguenza è un rapporto di fiducia tra elettore ed eletto che esclude, per esempio, la possibilità del voto di lista, ammettendo invece il solo voto a singoli candidati. Perciò, ricorda l’ordinanza, ferma restando la piena libertà della competizione elettorale, il singolo avvocato è spesso guidato, nell’espressione del voto, proprio dalla considerazione dell’autorevolezza che deriva al candidato dall’esperienza maturata nell’attività di gestione.

«Quello della disciplina del rapporto di rappresentanza è, dunque, ambito disciplinare profondamente connesso all’autonomia dell’ordine circondariale forense e alla peculiare natura della relazione associativa che lega gli iscritti tra loro e questi ultimi ai rappresentati eletti»

Sempre con riferimento al Consiglio nazionale forense e alla sua composizione, con delibera del 22 febbraio, il medesimo Cnf con delibera 580 del 22 febbraio ha proclamato gli eletti per il quadriennio 2019-2022. E lo ha fatto dopo avere preso atto dell’orientamento della commissione del ministero della Giustizia che considera la limitazione ai due mandati, anche nella lettura datane dalla Corte di cassazione e poi sintetizzata nella norma di interpretazione autentica, limitata ai soli Ordini locali.

Vanno all’attacco le associazioni. Con Luigi Pansini dell’Anf che mette nel mirino lo spirito di autoconservazione di un’avvocatura che «resiste al limite del doppio mandato, dimenticando che ci sono consiglieri e presidenti che sono tali da più di 10 anni».

Giovanni Negri

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