03.03.16 Italia Oggi – Società tra avvocati, in cda più professionisti

logo_ita_oggiLe società tra avvocati si avvicinano a quelle delle altre categorie. I soci professionisti, infatti, potranno rivestire la carica di amministratori e la maggioranza dei membri dell’organo di gestione dovrà essere composta da soci avvocati. Queste alcune delle modifi che apportate al ddl concorrenza nel corso della votazioni sulle proposte di modifi ca che si sono svolte nella serata di martedì 1° marzo, mentre è attesa per oggi o, al più tardi per martedì prossimo, la presentazione da parte dei relatori del pacchetto di emendamenti. Accolte, quindi, alcune delle proposte che sono state presentate al ministro della giustizia Andrea Orlando dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel corso dell’incontro che si è svolto la scorsa settimana (si veda ItaliaOggi del 24 febbraio 2016). Spazio, quindi, alla possibilità di avere soci professionisti a ricoprire la carica di amministratori della società ma soprattutto sancito l’obbligo di avere la maggioranza di soci avvocati all’interno del principale organo di gestione della società. Modifiche, quelle apportate al testo, verso le quali ha espresso soddisfazione l’Associazione nazionale forense che, tramite il segretario generale Luigi Pansini, ha fatto sapere che «con l’approvazione di queste norme sono state respinte sia le pressioni per esercitare un controllo organico sull’attività professionale degli avvocati, secondo una mal interpretata pretesa liberalizzatrice che andrebbe a discapito della trasparenza dell’attività di difesa, sia la tentazione interna all’avvocatura di mantenere anacronistiche posizioni, incompatibili con una professione che deve confrontarsi con una realtà e una società in continua evoluzione». Nel corso della seduta, inoltre, è stata approvata una modifi ca all’art. 42 sulla professione notarile. In particolare, è stato abrogato il periodo che prevedeva la possibilità per i notai italiani di «recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana», come invece era previsto nel testo originale del ddl concorrenza. Per l’esercizio delle sue funzioni, quindi, il notaio potrà recarsi invece «in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d’appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, e aprire un uffi cio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa».

Gabriele Ventura

2marz16_emend-page-001

NON SEI ASSOCIATO AD ANF?

Scopri il nostro statuto e invia subito la tua domanda di iscrizione.

ANF Associazione Nazionale Forense

Press room

Esclusivamente per rapporti con la stampa