02.04.14 Italia Oggi – Legale co.co.co. Niente Cassa

L’avvocato non è tenuto a comunicare i suoi redditi alla Cassa se svolge solo collaborazioni per conto di imprese, amministrazioni o riveste cariche all’interno di società, in questo caso di vicepresidente. Infatti, l’obbligo previdenziale per gli iscritti all’albo e non all’ente sussiste esclusivamente per l’attività libero-professionale in senso stretto. A questa importante conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7559 del 1 aprile 2014, ha respinto il ricorso della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La vicenda riguarda un avvocato di Napoli che svolgeva abitualmente attività di collaboratore coordinato e continuativo presso un comune. Il professionista era iscritto all’albo ma non alla Cassa. Per questo non aveva trasmesso all’ente la comunicazione circa il volume d’affari prodotto. La Cassa aveva quindi spiccato una cartella esattoriale di oltre 4 mila euro, a titolo di contributo integrativo per gli anni dall’87 all’89. Lui aveva impugnato l’atto ottenendo dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello l’annullamento. Oggi la Cassazione ha reso defi nitivo il verdetto. Le motivazioni della sentenza fanno vacillare l’obbligo di comunicazione del volume d’affari cui, fi no a oggi, sembrava essere sempre tenuto l’avvocato, sia se iscritto alla Cassa sia se iscritto solo all’ordine. In sentenza gli stessi Ermellini ricordano che solo due anni fa, con la sentenza n. 20219, il Massimo consesso di Piazza Cavour aveva stabilito che costituisce illecito disciplinare la condotta dell’avvocato iscritto all’albo che ometta di inviare alla Cassa le comunicazioni relative all’ammontare dei redditi professionali dichiarati, anche se il professionista non sia iscritto alla Cassa, né abbia l’obbligo di domandare l’iscrizione a essa a fi ni previdenziali e di versare conseguentemente il contributo soggettivo. Nonostante questa pronuncia la Cassazione ricorda però che l’anno scorso, con la sentenza n. 5975 la stessa sezione lavoro ha invece affermato che l’avvocato non deve corrispondere alla Cassa forense alcun tipo di contribuzione per i compensi percepiti come consigliere di amministrazione di una società.

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