03.02.15 Sole 24 Ore – Mediazione, la Giustizia toglie il forfait

A dieci giorni dalla sentenza del Tar del Lazio (1351/2015) che ha abrogato due commi strategici del dm 180/2010 – appunto sul forfait di 40 euro delle spese di avvio pratica – il ministero della Giustizia prende una posizione netta, almeno nell’immediato, sulla gestione “economica” dei casi che non riescono a decollare davanti all’organismo di composizione della lite.

La scelta del ministero è netta, e di segno totalmente opposto all’interpretazione delle associazioni di Adr emersa a margine della sentenza del Tar: l’organismo di mediazione in sede di primo incontro, scrivono da via Arenula sul sito istituzionale, non può «richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio», ma nemmeno può esigere alcun pagamento a titolo di indennità.

La formula utilizzata dalla Giustizia per chiudere la questione, per quanto dirimente («gli organismi di mediazione sono invitati ad adeguarsi immediatamente a tale decisione»), lascia aperta la porta ad una futura riconsiderazione della materia, visto che l’obbligo è tassativo «fino ad eventuali nuove comunicazioni».

Dietro la genericità di questa formula, secondo voci che trovano peraltro le prime conferme anche in ambienti ministeriali, ci sarebbe l’opzione della Giustizia di impugnare la sentenza del Tar Lazio davanti al Consiglio di Stato. A questo proposito, l’Avvocatura dello Stato sarebbe già stata incaricata di valutare la percorribilità, o più che altro la “tenuta”, di un ricorso amministrativo di secondo grado.

Nelle more, in ogni caso, viene sconfessata da via Arenula la posizione di alcune associazioni di organismi Adr – tra le altre, quella di Adugi – che, invocando una delibera del ministero in esecuzione della sentenza Tar (decisione poi arrivata appunto ieri), sottolineavano la sopravvivenza delle altre «indennità» previste dall’articolo 1 del Dm 180 e delle norme del decreto 145/2011.

In sostanza, a giudizio di Adugi, la sentenza del Tar non riguarderebbe i «rimborsi» (taxi, affitto sale eccetera) e le spese di segreteria, somme che sarebbero ancora esigibili ex articolo 1 del Dm 180/2010. Dal ministero però, come si è visto, è arrivata una chiusura su tutto il fronte, almeno fino a nuovo ordine. Ma c’è chi, senza violare il precetto di via Arenula, continuerà a chiedere «liberamente» alle parti il versamento di un contributo spese – è il caso di Adrcenter – «a garanzia della qualità del servizio reso».

La questione però ora si sposta sul piano prospettico di ciò che accadrà nelle prossime settimane. Il ministero, come si è detto, sarebbe orientato a sostenere, anche per via giudiziaria, le ragioni degli organismi, non fosse altro per coerenza con l’impostazione «deflattiva» adottata sul tema della giustizia civile.

Secondo l’associazione Adugi, «il Governo, lungi dal poter abbandonare la mediazione, è invece giuridicamente tenuto a rafforzarla, estendendola ai contratti coi consumatori e all’e-commerce, per effetto della direttiva europea 11/2013, che dovrà essere recepita entro il 9 Agosto 2015» scrivono dall’associazione.

E quanto al presunto mancato successo della fase di avvio della conciliazione, bilancio evidenziato da alcune associazioni forensi, secondo Adugi invece «i dati forniti dal ministero della Giustizia in merito all’esito delle procedure di mediazione vanno letti in un’ottica complessiva e da essi non si può desumere l’insuccesso dello strumento della mediazione».

Alessandro Galimberti

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