Il Giudice del lavoro di Taranto, con un provvedimento d’urgenza, ha sancito l’obbligo per Cassa Forense di erogare la pensione in favore dell’avvocato che sia stato irregolare nei versamenti contributivi, purché sussistano i requisiti di cui all’art. 2, comma 1 del regolamento per le prestazioni previdenziali, nel caso di specie, 66 anni di età e almeno 31 di effettiva iscrizione e contribuzione. Si tratta di un orientamento conforme a quanto già enunciato dalla Cassazione con le sentenze 5672 del 10/4/2012 e 29962 del 2/12/2013, rese in ambito di fattispecie riguardanti l’inefficacia di anni, per intervenuta prescrizione dei contributi, e cioè l’impossibilità per Cassa Forense di far coincidere il requisito dell’integralità della contribuzione, con il concetto di effettività. «In altri termini», spiega l’avvocato Carmela Milena Liuzzi, in passato responsabile della previdenza per l’Associazione nazionale forense, «in presenza di situazioni simili a quella che ha originato il giudizio, e cioè effettiva anzianità contributiva, ma parziale versamento del dovuto, l’ente non può negare il diritto a pensione, ma solo ricalcolare la stessa, considerando ai fi ni del montante, quale reddito, quello corrispondente ai versamenti effettivamente corrisposti. Naturalmente», continua la Liuzzi, «i risvolti di questo provvedimento sono molteplici e soprattutto, in un momento di grande crisi economica quale quella che sta vivendo l’avvocatura italiana, può rappresentare un barlume di luce per i tanti che sono vicini al traguardo e che, magari, a causa della caduta libera dei redditi professionali ha visto vacillare le proprie aspettative».
04.02.14 Italia Oggi – Irregolarità nei versamenti La pensione resta salva
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