04.02.15 Il Sole 24 Ore – Corsia distinta per il processo telematico

Norme ad hoc per il processo civile telematico perché marci in modo autonomo rispetto al codice dell’amministrazione digitale. A chiedere corsie separate al ministro della Giustizia, Andrea Orlando, è il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, preoccupato per gli effetti negativi, in termini di efficienza, di un’eventuale estensione al Processo civile telematico delle regole tecniche che disciplinano il documento amministrativo informatico (Dpcm 13 novembre 2014 Gazzetta ufficiale 12 gennaio 2015). Con una lettera indirizzata al Guardasigilli, il presidente del Cnf chiede di mettere in atto i correttivi per separare le strade delle due norme assicurando una corsia dedicata al processo civile telematico.

Il Dpcm – sottolinea Alpa – pur essendo destinato anche ai privati, è tarato soprattutto sulle esigenze di formazione, gestione, e archiviazione dei documenti informatici della Pubblica amministrazione. Con tutto quello che ne comporta in termini di formalismi.

Secondo il presidente del Cnf, a meno di una correzione di rotta, è quasi inevitabile la contaminazione del processo civile telematico nato proprio da una “costola”del Codice dell’amministrazione digitale. Alpa non manca di elencare alcune delle previsioni del Dpcm che potrebbero frenare il cammino del processo civile telematico. Tra gli adempimenti di cui gli avvocati non sentono il bisogno c’è l’obbligo di accompagnare il documento informatico con un file di .xml sul quale riportare alcuni metadati, o l’attestazione di conformità delle copie con un documento separato che richiede l’estrazione dell’impronta (hash) del documento. Oneri che finirebbero per pesare sui soggetti del processo sia nella fase di produzione di atti e allegati probatori, sia in quella dedicata al controllo e alla verifica di questi documenti.

Incombenze che non aumenterebbero in alcun modo né le garanzie di identificabilità del soggetto che ha prodotto l’atto né darebbero maggiori certezze su integrità e immodificabilità del documento: tutele già assicurate dalla normativa sul processo telematico vigente.

Per evitare il legame a doppio filo tra le due norme si potrebbe sostenere, in base ad alcune linee interpretative, l’inapplicabilità delle regole tecniche del Cad in specifiche situazioni, come l’attestazione di conformità delle copie informatiche per immagine di documento analogico o informatiche per la procura alle liti, ma, si sottolinea nella lettera, gli ambiti sarebbero troppo circoscritti e dunque la strada non è risolutiva.

La giusta via da imboccare è quella di integrare la normativa del processo telematico per regolare in maniera esaustiva i temi del documento informatico,della copia, anche per immagine, del duplicato e delle attestazioni di conformità. Il tutto guardando alle esigenze processuali e dunque seguendo la formula: minime formalità e massima tutela sulla certezza degli atti. Operazione che, ricorda Alpa, appare più che mai necessaria in nome della semplificazione e della razionalizzazione della norma che regola il processo telematico, frammentaria, poco coordinata e carente nella gerarchia delle fonti.

Patrizia Maciocchi

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