06.01.14 Il Sole 24 Ore – Organismi di mediazione con criteri più severi

Il ministero della Giustizia stringe la vigilanza sugli organismi di mediazione per garantire la qualità, l’imparzialità e l’economicità del servizio. E lo fa nel solco delle linee-guida individuate con la direttiva del 5 novembre del ministro Annamaria Cancellieri e precisate con la circolare del 27 novembre.
Formazione e designazione
Innanzitutto, occorre garantire che il procedimento di mediazione si svolga in maniera tale da assicurare ai cittadini che debbano o intendano avvalersene «un elevato livello di preparazione professionale dei mediatori». L’attenzione sembra quindi puntata sui corsi e sui tirocini (svolgere questi ultimi, soprattutto, è stato problematico nel periodo in cui la mediazione non era obbligatoria) per l’aggiornamento biennale, obbligatorio per la permanenza nell’elenco ministeriale.
Le indicazioni della direttiva sembrano inoltre investire anche la corretta applicazione delle norme regolamentari circa la designazione del mediatore, irrigidite dal Dm 145/2011 che ha modificato il Dm 180/2010 prevedendo che gli affari di mediazione siano assegnati con criteri «inderogabili» fissati dal regolamento dell’organismo e «rispettosi» della competenza professionale del mediatore, in base anche alla sua laurea.
Stop ai conflitti d’interesse
In secondo luogo, il ministro, nella direttiva del 5 novembre, afferma la necessità che sia assicurata «l’effettiva imparzialità e terzietà degli organismi di mediazione e dei loro mediatori rispetto alle parti coinvolte nel procedimento». Per questa indicazione operativa la questione appare ancor più delicata e complessa. Traspare l’obiettivo di verificare le eventuali commistioni di interessi nella gestione degli organismi, che spesso non hanno sedi proprie ma condividono – a diverso titolo – gli spazi con altre tipologie di attività, da quelle professionali a quelle associative. Limiti sono stati introdotti per gli avvocati con la modifica del Codice deontologico forense, che impedisce la commistione di studi legali con le sedi di organismi di mediazione.
Sull’aspetto cruciale dell’imparzialità e dell’indipendenza degli organismi di mediazione è intervenuta anche la circolare del ministero della Giustizia del 27 novembre, che ha richiamato l’attenzione sul fenomeno delle convenzioni e degli accordi stipulati tra organismi, avvocati o consulenti, enti terzi e altri soggetti. Queste convenzioni, precisa la circolare, «devono ritenersi non consentite». E il documento prosegue affermando che «in ogni caso, eventuali agevolazioni o sconti, attuati in concreto, devono essere praticati nei confronti di tutte le parti in mediazione».
Il ministero ricorda poi l’obbligo deontologico per gli avvocati di non consentire la commistione di sedi tra l’organismo di mediazione e lo studio professionale e puntualizza la valenza esterna di questa prescrizione: la violazione del divieto non dà luogo solo alla segnalazione al competente consiglio dell’ordine forense, ma anche ad atto di rilievo e contestazione dell’inosservanza nei confronti dell’organismo, con la possibile adozione dei provvedimenti da parte dell’autorità vigilante.
Il monitoraggio
Infine, una circolare tecnica del 15 novembre, prima, e la circolare interpretativa del 27 novembre, poi, hanno posto l’attenzione sull’obbligo di monitoraggio, ricordando agli organismi la necessità di rispettare gli obblighi di comunicazione dei dati statistici relativi all’attività di mediazione. Il mancato o il ritardato adempimento di questi obblighi sarà considerato, si legge nella circolare, «elemento sintomatico della inattività dell’organismo, ovvero comunque della sua incapacità a garantire uno “standard” minimo di efficienza».

Le principali precisazioni

SPESE E COMPENSI

Le spese di avvio del procedimento di mediazione, determinate nella misura fissa di 40 euro oltre Iva sono dovute al primo incontro, anche se al termine le parti non intendano procedere nella mediazione. Le spese di avvio sono dovute da entrambe le parti: dalla parte invitante al momento del deposito della domanda di mediazione e da quella invitata al momento dell’adesione o della partecipazione al primo incontro preliminare. Oltre alle spese di avvio, devono anche essere corrisposte le spese vive, purché documentate dall’organismo di mediazione

ASSISTENZA LEGALE

Il ministero della Giustizia, con la circolare del 27 novembre scorso, ha chiarito che le parti devono essere assistite da un avvocato solo nei casi di mediazione obbligatoria (inclusa quella ordinata dal giudice) e non quando la mediazione è facoltativa. Naturalmente, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti possono in ogni momento ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. Il Consiglio nazionale forense, nella circolare del 22 novembre 2013, interpreta diversamente la norma e afferma che l’assistenza legale è sempre obbligatoria

GRATUITO PATROCINIO

Secondo la circolare del 22 novembre 2012 del Cnf, per l’assistenza del difensore è possibile usufruire dei benefici previsti dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Secondo il Cnf, infatti, non dovrebbe ostacolare questa possibilità l’articolo 17, comma 5-bis, Dlgs 28/2010, che esonera dal pagamento dell’indennità di mediazione la parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Infatti, l’articolo 76 Dpr 115/2002 non è stato modificato in questo senso, ma non contiene nemmeno disposizioni contrarie

CONVENZIONI E SCONTI

Sono vietate le convenzioni, tra l’organismo di mediazione e le parti o i loro patrocinatori, per stabilire agevolazioni o sconti sui compensi a favore di una soltanto delle parti in mediazione o dei loro patrocinatori. In ogni caso, agevolazioni e sconti devono essere praticati per tutte le parti in mediazione. Sono vietati anche gli accordi con cui l’organismo di mediazione si obbliga a versare una quota dei compensi a enti o associazioni, calcolata in percentuale del volume di affari che gli aderenti all’associazione (come parti o patrocinatori) hanno garantito all’organismo

COMPETENZA TERRITORIALE

La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato con la sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre. Si tiene conto della sede principale dell’organismo o delle sue sedi secondarie che si trovino in qualunque Comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente per la controversia. Per individuare in modo esatto le sedi, occorre che siano state regolarmente comunicate al ministero della Giustizia

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