06.05.16 Guida al Diritto – La pluralità formativa rischia di fare un passo indietro (Editoriale del Segretario Pansini)

logo_guida_al_diritto (1)Per gli aspiranti avvocati si profila un vero e proprio percorso a ostacoli con destinazione un esame di abilitazione non novellato, ancora legato a fato e fortuna e non al merito e alla preparazione. Questo è il rischio se il regolamento sulla disciplina dei corsi di formazione per la professione forense non cambierà durante il suo iter di approvazione. L’auspicio di Luigi Pansini, segretario generale dell’Associazione nazionale forense, è che lo schema di decreto faccia tesoro delle esperienze recenti sui decreti in tema di specializzazioni ed elezioni forensi, entrambi bocciati dai giudici amministrativi, e che cambi direzione.

Il Consiglio Nazionale Forense, ai sensi di legge e su impulso del Ministero della Giustizia, ha invitato gli ordini circondariali e le associazioni maggiormente rappresentative a formulare le loro osservazioni sullo schema di regolamento ministeriale recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense, così come previsto dall’art. 43 della legge professionale n. 247 del 2012.

Lo schema di decreto, che si compone di undici articoli, assume grande valenza perché afferisce il novellato istituto del tirocinio professionale forense di diciotto mesi complessivi, propedeutico all’esame di abilitazione, caratterizzato dalla contemporanea obbligatorietà della pratica presso lo studio legale (in verità limitata a soli sei mesi, potendo il tirocinio per i residui dodici essere svolto, ad esempio, anche con il conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, secondo le modalità previste dall’art 41, L. 31.12.2012 n. 247) e della frequenza – con profitto e per un periodo non inferiore a diciotto mesi – di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

Al Ministro della Giustizia, quindi, il compito, con il regolamento in questione, di disciplinare:

  1. a)  le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;
  2. b)  i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
  3. c)  la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l’intero periodo;
  4. d)  le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

Le riflessioni dell’Associazione Nazionale Forense muovono dai principi fondamentali contenuti nella norma primaria richiamata e, più in generale, nella legge n. 247/12 e che mirano a favorire l’accesso alla professione e a garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa nonché la scelta individuale del tirocinante.

In prima battuta, il principio sancito dall’art. 1 della L. 247/12 secondo il quale l’ordinamento forense “…favorisce l’ingresso e l’accesso alla professione, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito…”, è subito contraddetto dal riconoscimento (art. 7) in capo ai soggetti che organizzano i corsi formativi del potere di programmare il numero delle iscrizioni con la successiva approvazione del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense.

Appare evidente la violazione dell’art. 43 L. 247/12, in combinato disposto con l’art. 1, che non prevede invece la regolamentazione, tramite decreto ministeriale, del numero programmato; del pari evidente è il tentativo di introdurre limiti all’accesso alla professione con il numero chiuso per i corsi di formazione.

La partecipazione ai corsi, che è obbligatoria ai fini del tirocinio professionale, deve – a nostro avviso – essere assicurata a tutti coloro che si iscrivono nell’albo dei praticanti avvocati sicché non può non dubitarsi della legittimità del previsto potere di esclusione e di preselezione secondo la discrezionalità dei COA e degli altri soggetti che li organizzano, per una frequenza sì obbligatoria ma finalizzata unicamente al rilascio del certificato di compiuta pratica per poter poi accedere all’esame abilitativo.

Altro aspetto su cui riflettere è quello della mancata valutazione della coincidenza tra domanda ed offerta in quanto sul territorio non è scontata la circostanza che vi sia un numero di scuole sufficienti a soddisfare il numero delle domande; inoltre, anche il sistema e il numero (almeno tre) delle verifiche intermedie e di quella finale rappresentano previsioni non solo farraginose quanto alla relativa applicazione ma fortemente lesive del principio affermato dall’art. 1 della legge professionale sopra richiamato e del favor riconosciuto per l’accesso, considerando anche tutti gli altri adempimenti a carico del praticante per lo svolgimento del tirocinio professionale. Infine, alle verifiche intermedie e a quella finale si aggiunge “la verifica del profitto”, che deve caratterizzare la frequenza ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della frequenza dei corsi di formazione e che è rimessa alla discrezionalità delle commissioni di valutazione e al “controllo” del componente della Scuola Superiore dell’Avvocatura (art. 9).

Sempre, in linea generale, lo schema di regolamento non assicura in alcun modo il pluralismo formativo e la libertà di formazione.

L’accreditamento di soggetti organizzatori terzi, infatti, si dovrebbe perfezionare decorsi tre mesi dalla presentazione dell’istanza (art. 2); ciò, vuol dire, di fatto, escluderli dalla possibilità di poter organizzare i corsi o comunque porre una forte limitazione temporale e organizzativa rispetto ai corsi organizzati dai COA. A ciò si aggiunga l’assoluta discrezionalità riconosciuta in capo ai COA e al CNF quanto all’accreditamento. Altresì discutibile è la discrezionalità riconosciuta ai COA, in assenza di validi criteri, per la valutazione di idoneità per i soggetti terzi con cui organizzare i corsi (art. 2).

Inoltre, la previsione secondo cui la possibile quota di iscrizione è destinata alla copertura delle spese di organizzazione potrebbe fortemente limitare l’offerta formativa da parte di soggetti terzi diversi dai COA (art. 6).

I programmi dei corsi organizzati dalle associazioni e da soggetti terzi dovrebbero unicamente rispondere ai criteri ministeriali, senza ulteriori limitazioni e considerando che appare oramai pacifico il principio (ribadito nuovamente dal TAR Lazio nella recente sentenza n. 4426 del 14 aprile scorso con cui si è pronunciato sulle specializzazioni ex DM 144/2015 e sul ricorso proposto da ANF) secondo il quale, nell’attività di formazione e aggiornamento, i COA e il CNF devono rispettare i principi costituzionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa economica e di concorrenza.

La libertà di formazione del tirocinante, riconosciuta espressamente dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 43 della L. 247/12, appare fortemente limitata in quanto la disposizione regolamentare (art. 5) sembra escludere che questi possa preferire la frequenza di corsi organizzati da COA o soggetti terzi di altre e differenti città rispetto a quella sede del foro di appartenenza ovvero nel caso in cui l’ordine al quale è iscritto non organizzi, nemmeno con soggetti terzi, i corsi di formazione.

Nel merito e sul piano meramente applicativo, poi, alcune disposizioni destano forti perplessità.

Il riferimento, ad esempio, è a quelle sulla distribuzione delle centosessanta ore minime complessive nei diciotto mesi di frequenza obbligatoria (art. 5) o sulla costituzione delle commissioni di valutazione presso ciascun ordine (art. 9).

Senza contare che lo schema di regolamento nel suo complesso non tiene in debito conto la circostanza che il giovane laureato può iscriversi all’albo dei praticanti in qualunque momento dell’anno e che a tutti i tirocinanti, indipendentemente dal momento dell’iscrizione, deve essere assicurata parità di trattamento ai fini delle scuole obbligatorie e del rilascio del certificato di compiuta pratica: un’imperfetta regolamentazione non può far sì che il tirocinio, per difettosa organizzazione dei corsi, duri più dei diciotto mesi previsti per legge.

Per gli aspiranti avvocati, insomma, si profila un vero e proprio percorso ad ostacoli con destinazione un esame di abilitazione inspiegabilmente non novellato dalla legge ordinamentale forense e che rimane ancora oggi una prova non più attuale dove fato e fortuna sono preminenti rispetto al merito e all’effettiva preparazione.

L’auspicio è che nel corso dell’iter di formazione del regolamento il Ministero della Giustizia faccia tesoro delle esperienze recenti sui decreti in tema di specializzazioni e elezioni forensi, entrambi censurati dai giudici amministrativi.

 

Luigi Pansini

(Segretario Generale ANF)

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