Sono stati innalzati i limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato. È quanto riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dello scorso 12 agosto. Ha visto infatti la luce il tanto atteso (del 7 maggio 2015) decreto del ministero della giustizia, che di concerto con il ragioniere generale dello stato del ministero dell’economia e delle finanze, ha adeguato i limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato. È stato, quindi, aumentato il limite di reddito: il precedente importo di 11.369,24 euro, così indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del presidente della repubblica n. 115/2002, adeguato nel 2014, è ora aggiornato a 11.528,41 euro. Tale adeguamento si basa sulla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, avvenuto nel biennio precedente, ed è previsto ogni due anni; infatti il decreto del presidente della repubblica n. 115/2002 fissa le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato e all’art. 77 dello stesso decreto si prevede l’adeguamento biennale dei limiti di reddito che consentono di usufruirne. Il decreto parla di un adeguamento per il periodo relativo al biennio 1° luglio 2012-30 giugno 2014, del limite fissato precedentemente. Infatti, periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari all’1,4%. È opportuno in questa sede ribadire che l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e accidentali, comunque connesse e che la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
07.09.15 Italia Oggi – Patrocinio, innalzati i limiti
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