Qualora nei primi mesi dell’anno 2015, la società per azioni si sia trasformata in società a responsabilità limitata, priva delle caratteristiche che impongono la nomina di un organo di controllo, il collegio sindacale sarà comunque tenuto a predisporre la relazione al bilancio non solo per l’esercizio 2014, ma anche per il 2015, limitatamente però al periodo in cui è rimasto in carica. Nel caso, infatti, in cui una società dotata di collegio sindacale si trasformi in un tipo di società incompatibile con la presenza di tale organo, i componenti dello stesso “decadono” dalla data di efficacia della trasformazione. Tuttavia, anche se da quando avviene la trasformazione non sono più configurabili in capo ai sindaci gli obblighi di vigilanza e controllo, tale circostanza non li esonera dalla redazione della relazione “parziale” al bilancio fino al momento in cui sono rimasti in carica. In merito alle caratteristiche che impongono alla Srl la nomina di un organo di controllo, si ricorda innanzitutto che il Dl 91/2014 (articolo 20, comma 8) ha abrogato la norma che imponeva la nomina dell’organo di controllo anche nelle Srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le Spa (articolo 2477, comma 2, del Codice civile). In sede di conversione in legge del Dl 91/2014 è stato poi precisato che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina del collegio sindacale correlato all’entità minima del capitale sociale costituisce giusta causa di revoca. Tuttavia, in merito a questo ultimo aspetto, si sono registrate posizioni discordanti tra il ministero della Giustizia e il Consiglio nazionale del Notariato. Secondo il ministero, infatti, la revoca dell’organo di controllo non sarebbe automatica, poiché sarebbe comunque sempre necessario il controllo del Tribunale ai sensi dell’articolo 2400 del Codice civile (ministero della Giustizia, nota 13 gennaio 2015 n. 4865). Di diverso avviso, invece, il Consiglio nazionale del Notariato, secondo cui l’intervento del Tribunale non sarebbe necessario per la revoca del collegio sindacale in caso di trasformazione della società in Srl priva delle caratteristiche che impongono la nomina di un organo di controllo (studio 11292014/I). In ogni caso, come già precisato, la cessazione dall’incarico di sindaco a seguito di trasformazione non esonera gli stessi a redigere la relazione parziale al bilancio 2015, con cui riferire all’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio sui risultati conseguiti nella parte dell’esercizio sociale in cui è rimasto in carica, sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri di vigilanza e controllo e sulle osservazioni e proposte fatte dagli amministratori. Alle stesse conclusioni, si deve giungere anche nel caso in cui la società di capitali con collegio sindacale abbia deliberato la trasformazione nei primi mesi del 2015 in società di persone e, dunque, in società priva del collegio sindacale (la trasformazione regressiva). In tal caso, infatti, come precisato dalla norma di comportamento Cndcec 10.3, il collegio sindacale è tenuto a redigere la relazione al bilancio da presentare all’assemblea dei soci con riferimento al periodo sociale tra l’inizio dell’esercizioe la data in cui ha effetto l’operazione.
08.04.15 Il Sole 24 Ore – Se la Spa diventa Srl niente esonero per il collegio uscente
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