08.09.15 Italia Oggi – Avvocati, ma a certe condizioni

Per continuare a stare nell’albo degli avvocati, i legali dovranno avere uno studio, il telefono, la partita Iva e trattare almeno cinque affari l’anno. Ma anche la posta elettronica certificata, la polizza assicurativa, l’avvenuto pagamento dei contributi dovuti all’ordine e alla Cassa di previdenza e l’essere in regola con l’aggiornamento professionale saranno tra i requisiti richiesti. Lo prevede uno schema di decreto che ha avuto l’ok dal Consiglio di stato. Macheda a pag. 23 Per continuare a stare nell’albo degli avvocati, i legali dovranno avere uno studio, il telefono, la partita Iva e trattare almeno cinque affari l’anno. Ma anche la posta elettronica certificata, la polizza assicurativa, l’avvenuto pagamento dei contributi dovuti all’ordine e alla Cassa di previdenza e l’essere in regola con l’aggiornamento professionale saranno tra i requisiti richiesti. Solo in presenza di tutto ciò, l’esercizio della professione avverrà in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Consentendo, appunto, la permanenza nell’albo. Attenzione, però: situazioni particolari, quali per esempio la crisi economica o problemi personali, possono evitare la cancellazione. A prevederlo è lo schema di decreto ministeriale concernente il «Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», che il ministero della giustizia, dopo averlo fatto avere al Consiglio nazionale forense per il placet (si veda ItaliaOggi del 4 e del 16 febbraio scorso), ha inviato al Consiglio di stato. Il quale, nell’adunanza del 27 agosto scorso, ha dato parere favorevole con alcune osservazioni. La legge di riforma forense affida allo schema di regolamento il compito di stabilire le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione del professionista cancellato dall’albo. I requisiti individuati – si legge nell’articolato (si veda tabella in pagina) – devono ricorrere congiuntamente, vale a dire che l’esercizio della professione può dirsi effettivo solo se essi sussistono tutti. Possono tuttavia essere autocertificati, quindi comprovati nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000, con dichiarazioni sostitutive da sottoporre comunque a controllo a campione. L’art. 3 dello schema di decreto, ormai in dirittura d’arrivo, prevede che l’accertata mancanza dei requisiti comporta la cancellazione dall’albo del professionista. L’avvocato può però dimostrare che uno o più dei requisiti previsti non sussistono per la presenza di giustificati motivi. Questi possono essere sia di ordine oggettivo sia soggettivo, «in modo da dare rilevanza sia a casi di crisi economica diffusa sul territorio ovvero attinenti a mercato rilevante per il professionista oggetto dell’accertamento, sia a eventi che si riferiscono alla persona di quest’ultimo», specifica il provvedimento. Il riscontro sulla presenza dei requisiti, e quindi l’accertamento della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale va fatto ogni tre anni dal consiglio dell’ordine territoriale. Deve riguardare anche gli avvocati stabiliti, ma non i giovani avvocati. Sono infatti sottratti all’accertamento della effettività dell’esercizio coloro che hanno un’anzianità di iscrizione all’albo inferiore a cinque anni e gli avvocati iscritti alla sezione speciale di cui all’articolo 6 del dlgs n. 96 del 2001. Per quanto riguarda la reiscrizione all’albo, essa riguarda l’avvocato che ha subito un provvedimento di cancellazione. Due i diversi limiti temporali definiti ai fini della nuova iscrizione in relazione ai requisiti la cui mancanza ha dato luogo alla cancellazione. Quando la cancellazione ha avuto luogo per mancanza del requisito del numero minimo di cinque affari per anno ovvero di quello relativo all’aggiornamento professionale obbligatorio, la reiscrizione può aver luogo non prima che siano decorsi 12 mesi dal momento in cui la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva. Cioè il tempo minimo occorrente per acquisire effettivamente i requisiti. In tutti gli altri casi la reiscrizione all’albo può avere luogo anche subito dopo la cancellazione e sempre che il professionista sia venuto in possesso dei requisiti mancanti. Va ricordato che la procedura di cancellazione dall’albo è costruita sul contraddittorio con l’interessato. Il Consiglio dell’Ordine invita l’avvocato, a mezzo Pec o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni. L’avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente, mentre la delibera di cancellazione è notificata entro 15 giorni all’interessato.

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