Anche nel processo tributario debutta la nuova sospensione feriale «ridotta» introdotta dal decreto Giustizia (articolo 16 del Dl 132/2014) e in vigore dal 1° gennaio 2015. La riduzione della «pausa estiva» da 46a 31 giorni incide su tutto il calendario processuale di contribuentie difensori. Vediamo come. Il ricorso In base all’articolo 21 del Dlgs 546/1992 il ricorso deve essere propostoa pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato. Se tale termine scade tra il 1° e il 31 agosto, o se questo periodoè compreso nel termine per impugnare, il ricorrente ha altri 31 giorni, quindi i 60 giorni iniziali diventano novantuno. Costituzione in giudizio La stessa cosa accade se il termine di 30 giorni per la costituzione del ricorrente scade tra il 1° e il 31 agosto. Il termine di 60 giorni previsto per la costituzione del resistente, può scadere in questo periodo o può comprendere questo periodo. In entrambi i casi ai 60 giorni si aggiungono i 31 della sospensione. Documenti e memorie Le parti possono depositare do cumenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione, così come fino a 10 giorni liberi prima della trattazione della causa in pubblica udienza le parti possono depositare memorie illustrative. L’articolo 23 consente, inoltre, nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio, di depositare brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della trattazione. In tutti questi casi bisogna stare attenti al computo dei giorni liberi: se il giorno iniziale cade nel periodo feriale (1° agosto31 agosto) si deve procedere all’indietro fino al primo «giorno utile». Fissazione dell’udienza Le modifiche introdotte dall’articolo 16 del Dl 132/2014 non solo riguardano l’articolo 1 della legge 742/1969 sulla sospensione feriale dei termini ma anche quello sulle ferie dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello Stato che ora avranno, in base all’articolo 8bis della legge 97/1979, un periodo annuale di ferie di 30 giorni.A questo punto,a differenza degli anni scorsi, è molto probabile che vengano fissate e discusse, sulla base dei calendari di udienza dettati dalle Commissioni tributarie, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, udienze anche nelle prime due settimane di settembre. I termini per impugnare Infine la sospensione può riguardare i termini per impugna re una sentenza. Se il termine per proporre l’impugnazione scade tra il 1° e il 31 agosto, o se questo periodo è compreso nel termine ordinario di impugnazione, al termine ordinario si aggiungeranno i 31 giorni di sospensione feriale. Non c’è motivo di distinguere tra le sentenze relative a giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009 (per le quali il termine lungo per impugnare è di un anno) e sentenze relative a giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (per le quali il termine lungo per impugnare è di sei mesi), posto che in tuttii casi dal 1° gennaio 2015i termini di sospensione feriale non sono più 46 giorni, ma trentuno. La sospensione si applica anche per i termini di costituzione in appelloo di proposizione di controricorso in Cassazione e vale anche per il termine di riassunzione del giudizio. Non vale, invece, per la procedura incidentale della sospensiva cautelare per la particolare natura del provvedimento che si chiede. La mediazione Per la procedura di reclamo/mediazione la legge di stabilità 2014 ha riformulato il testo dell’articolo 17bis prevedendo che il reclamo in Ctp si iscrive decorsi tutti i 90 giorni e che al computo di tale termine «si applicano le disposizioni sui termini processuali», quali per esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale alla legge 742/1969.
La bussola
I CONTROLLI AUTOMATICI
A un commercialista il 2 luglio 2015 è stata notificata una comunicazione relativa a controllo automatico, per non avere pagato l’ Iva indicata in dichiarazione ( omesso versamento ). Nella comunicazione viene scritto che il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla prima comunicazione. Il dentista deve pagare, quindi, entro il primo agosto, oppure può usufruire dei termini di sospensione feriale che scadono il 31 agosto? La sospensione feriale non opera per gli atti aventi valenza meramente amministrativa. Nel caso, quindi, di avvisi bonari, adesione ai processi verbali di constatazione risposta a questionari ed inviti al contraddittorio non si applicano i 31 giorni previsti per i termini processuali. Pertanto il contribuente, se non vuole perdere il beneficio della riduzione della sanzione deve pagare entro il 1° agosto
LA SENTENZA IMPUGNATA
Una società ha impugnato nel 2000 degli avvisi di accertamento notificati per un maggior reddito accertato a seguito di controllo. La Ctp ha dato ragione alla contribuente, la Ctr ha accolto il ricorso dell’ufficio, mentre la Cassazione ha bocciato con rinvio e la Ctr ha dato nuovamente ragione all’Ufficio con una sentenza depositata il 20 maggio 2014. A questo punto, nel computo dei termini di impugnazione il contribuente ha ancora un anno e 46 giorni? Sì, la società ha un anno e 46 giorni di tempo, e ha tempo fino al 6 luglio 2015 per impugnare la sentenza della Ctr in quanto, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato prima del 4 luglio 2009, il termine lungo per impugnare la sentenza è di un anno e si conteggiano come sospensione feriale i 46 giorni maturati nel 2014, restando fuori dal conteggio il periodo più corto introdotto nel 2015, che non viene interessato dalla vicenda
LE MEMORIE DIFENSIVE
La Ctp ha comunicato a un contribuente che la trattazione della causa proposta avverso un accertamento basato su indagini finanziarie sarà discussa in pubblica udienza il 17 settembre 2015. Poiché al contribuente la banca ha consegnato documentazione giustificativa solo dopo la presentazione del ricorso, come si calcolano i 20 giorni liberi prima di cui parla l’articolo 32 del decreto legislativo 546/92 per il deposito di documenti? Il termine è il 27 luglio. Quando la legge stabilisce un termine con l’indicazione di un certo numero di giorni liberi ciò significa che non devono computarsi nel termine né il giorno iniziale (dies a quo) né il giorno finale (dies ad quem). Né, tantomeno, si applica ai termini liberi la proroga prevista nel caso di scadenza in giorno festivo, perché verrebbe altrimenti ridotto il periodo di tempo che si vuole assicurare per intero alla parte
LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA
A un contribuente è stato notificato l’8 giugno 2015 un avviso di accertamento con il quale gli è stato contestato l’utilizzo di una fattura falsa di 5mila euro. Poiché il giudizio di impugnazione deve passare dalla fase di reclamo/mediazione perché sotto i 20mila euro, come opera la sospensione feriale? O meglio, quando conviene presentare il ricorso, prima o dopo la sospensione feriale? Al computo dei 90 giorni, previsti per la procedura di mediazione, si applicano le disposizioni sui termini processuali. Pertanto il contribuente può presentare il reclamo anche dopo la sospensione feriale ma entro il 7 settembre 2015 (applicando i 31 giorni di pausa feriale ai 60 giorni per proporre reclamo) oppure, se presenta il reclamo prima del 1° agosto aggiungerà 31 giorni ai 90 previsti per l’espletamento della procedura di mediazione