11.05.15 Italia Oggi – Mediatori, Palazzo Spada sollecita il merito

La questione dell’incompatibilità avvocati-mediatori evidenzia profili di delicatezza, dovuti al necessario equilibrio da rinvenire tra principi generali e normativa testuale, che paiono meglio ponderabili nella sede di merito. Con queste motivazioni il Consiglio di stato ha accolto l’appello promosso da alcuni avvocati-mediatori avverso l’ordinanza n. 162 del 15/1/2015 del Tar Lazio (si veda ItaliaOggi Sette del 4/5/2015) che ha rigettato l’istanza di sospensiva di efficacia delle disposizioni contenute nel dm 4 agosto 2015 n. 139 che ha introdotto l’art. 14-bis nel dm 18 ottobre 2010 n. 180, prevedendo una tipizzazione dei casi in cui sussiste incompatibilità/ conflitto di interessi del mediatore. Il Consiglio di stato, quindi, riconosce che le modifiche apportate al dm 180/10 da parte del dm 139/14, in particolare quella relativa alle incompatibilità, affrontano temi particolarmente delicati che necessitano, quindi, di una sollecita decisione nel merito. Ricordiamo che anche il Tar Lazio, nel rigettare la richiesta di sospensiva, aveva fatto riferimento a principi generali di particolare importanza. Il tribunale, infatti, nella propria ordinanza, aveva affermato che nel quadro della disciplina della mediazione adottata dal legislatore pro tempore, le incompatibilità si palesano come una diretta attuazione dei superiori principi di imparzialità e buon andamento e del giusto processo espressamente previsti sanciti dalla Costituzione,e sembrano altresì costituire uno degli strumenti volti a conferire la necessaria effettività alla garanzia di tutela giurisdizionale ugualmente sancita dalla Carta costituzionale. Sulla scia di tale provvedimento, poi, anche il ministero e il Consiglio nazionale forense, con due distinte note, avevano confermato la legittimità delle norme introdotte. Le conclusioni del Tar, del ministero e del Cnf, tuttavia, non sembrano in linea con la ratio dell’imparzialità all’interno del procedimento di mediazione. In tutti i ricorsi promossi avverso il dm 139/15, infatti, sono stati evidenziati i profili di illegittimità delle modifiche e in primis la circostanza che il decreto ministeriale non avrebbe potuto incidere sul tema dell’incompatibilità/conflitto di interessi del mediatore, in quanto estraneo alle materie oggetto della delega. Lo stesso Tar Lazio, in altra pronuncia (Tar Lazio sent. 1351/15), aveva confermato tali conclusioni affermando che l’indipendenza, l’imparzialità e la riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione sono stati posti dalla legge delega a carico degli organismi di mediazione, sotto i profili personali, strutturali e funzionali e, quindi, da ritenersi compresi nell’art. 14 del dm 180/10. All’esito del provvedimento del Consiglio di stato, quindi, non resta che attendere la fissazione dell’udienza di merito da parte del Tar Lazio non solo del ricorso oggetto del provvedimento d’appello, ma anche dei ricorsi avanzati contro il dm 139/14 da parte del Coordinamento della conciliazione forense, della camera di conciliazione forense dell’Ordine degli avvocati di Vasto e da alcuni avvocatimediatori.

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