11.12.13 Il Sole 24 Ore – Il Tar nega la sospensiva sull’obbligo di conciliazione

Il Tar Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dall’Oua sulla disciplina applicativa della conciliazione obbligatoria reintrodotta nel settembre scorso con il decreto «del fare». L’ordinanza è stata depositata ieri e ha ritenuto che il regolamento adottato dal ministero della Giustizia con decreto n. 180 del 4 novembre 2010 non abbia caratteristiche tali da provocare un danno con i connotati dell’irreparabilità e della gravità a carico delle associazioni che hanno presentato il ricorso (in primis l’Oua, ma poi anche gli Avvocati romani e i consigli dell’ordine forense di Firenze e Salerno, mentre si sono opposti Adr center, l’Associazione avvocati per la mediazione e l’Associazione italiana dei dottori commercialisti e l’Unione nazionale giovani dottori commercialisti). Unificato a questo il ricorso presentato dall’Unione delle camere civili.
Per il Tar i ricorrenti potranno far valere le loro ragioni nel corso del giudizio di merito dove verranno esaminate anche le questioni di legittimità costituzionali che sono state poste in seguito all’entrata in vigore delle novità in vigore dal settembre scorso. La battaglia quindi è destinata a trasferirsi a breve davanti ai medesimi giudici amministrativi con la possibilità di un nuovo giudizio davanti alla Consulta che circa un anno fa dichiarò illegittima la precedente versione della mediazione come condizione di procedibilità per il successivo giudizio davanti al tribunale.
La versione attuale della conciliazione prevede, per un ampio periodo di sperimentazione fino al 2017, l’obbligo di un tentativo di accordo in alcune materie chiave del contenzioso civile come il condominio, i diritti reali, il risarcimento del danno da responsabilità medica. In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione, con l’assistenza di un avvocato, che deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito, sia della possibilità di procedere alla mediazione e delle relative agevolazioni fiscali che dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire. Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposizione, mentre il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50mila euro. In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione.

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