13.01.17 Gazzetta del Mezzogiorno – «Avvocati cassazionisti, italiani discriminati» Tar Lazio: «Si esprima la Corte costituzionale»

Il Tar Lazio (ordinanza n. 12874/2016) rinvia alla Corte Costituzionale, su ricorso del Sindacato Avvocati ANF di Bari difeso dagli avvocati Loredana Papa ed Emilio Toma, la legge n. 247/2012 che ha riformato l’ordinamento professionale forense. Una buona notizia, soprattutto per gli Avvocati più giovani, giunta alla fine dell’anno con la possibilità per costoro di diventare cassazionisti e patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori con le stesse modalità previste dalla normativa comunitaria per coloro che hanno conseguito l’abilitazione forense all’e s t e ro. I giudici amministrativi hanno ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge professionale forense n. 247 del 31.12.2012 sollevata con l’impugnazione del regolamento adottato nel 2015 dal Consiglio Nazionale Forense, la massima istituzione forense, per disciplinare le modalità di acquisizione del titolo di cassazionista. L’attuale disciplina, infatti, prevede che, per l’ottenimento del titolo, si debba superare l’esame previsto dalla legge n. 1003 del 1936 ovvero l’esame finale presso la Scuola Superiore dell’Avvocatura dopo un regolare corso, prove di accesso preselettive, frequenze obbligatorie, così come previsto dal regolamento del CNF del 2015 impugnato dal Sindacato Avvocati di Bari. Una grave discriminazione alla quale si aggiunge la beffa: gli avvocati che conseguono l’abilitazione all’estero godono di una legislazione più favorevole rispetto a coloro che lo hanno conseguito in Italia. Infatti mentre gli avvocati stabiliti (ovvero abilitati in altri Stati membri dell’Unione europea che esercitano stabilmente in Italia la professione) possono acquisire il titolo di cassazionista con la mera dimostrazione di avere esercitato la professione per almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri, per gli avvocati italiani tale possibilità è preclusa imponendosi loro il superamento di uno dei due esami previsti dalla norma rimessa al vaglio della Corte costituzionale e dall’impugnato regolamento attuativo disposto dall’istituzione forense nazionale. In particolare, rispetto alla disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’attuale legge professionale del 2012 – che consentiva l’iscrizione, oltre che con il superamento di apposito esame disciplinato dalla legge n. 1003/1936, altresì, in via alternativa, con la dimostrazione di aver patrocinato in un determinato numero di giudizi, per un certo numero di anni e dinanzi alle sedi giudiziarie indicate – la norma sospettata di incostituzionalità ha confermato, quale presupposto per assumere il titolo di cassazionista, il superamento dell’esame di cui alla legge del ’36 eliminando, però, il successivo e alternativo requisito legato all’anzianità di esercizio della professione di avvocato e sostituendolo con il superamento di altro tipo di esame presso il Consiglio Nazionale Forense da tenersi dopo la lodevole e proficua frequenza della Scuola superiore dell’avvocatura istituita dallo stesso CNF a cui si può essere ammessi dopo otto anni di iscrizione all’a l b o. La pronuncia del Tar Lazio interviene dopo altre pronunce che hanno demolito parti rilevanti del nuovo ordinamento professionale come disegnato dalla legge di riforma e dai regolamenti applicativi. Sono già infatti stati annullati (sempre su ricorso del Sindacato avvocati di Bari patrocinato dagli stessi difensori), i regolamenti ministeriali sulle modalità di elezioni degli ordini circondariali forensi e sulle specializzazioni. Soddisfatti i difensori del Sindacato Avvocati ANF di Bari, Loredana Papa ed Emilio Toma e gli avvocati Luigi Pansini e Nicola Bonasia, tutti iscritti al foro di Bari, rispettivamente rappresentanti nazionale e locale dell’Associazione Nazionale Forense, cui il Sindacato di Bari appartiene, che subito si sono rivolti al Ministro della Giustizia Orlando, organo vigilante per legge sulla professione, affinché colmi la macroscopica lacuna evidenziata dai giudici amministrativi e operi per la reale affermazione del principio contenuto nella legge professione secondo il quale l’ordinamento forense “favori sce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito”. Il giudizio dinanzi al TAR è stato sospeso in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

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