Il 14 ottobre il Segretario generale di ANF Luigi Pansini ha inviato una comunicazione al Ministro della Giustizia Orlando in merito alla questione del regolamento elettorale.
Da ANF, in vista dell’incontro che si terrà in merito a via Arenula il 21 ottobre, arriva l’apertura alla soluzione normativa per ridare piena legittimità al sistema elettivo della rappresentanza dell’Avvocatura, ma a condizioni ben precise.
Di seguito il testo della lettera.
Illustrissimo Sig. Ministro,
la presente per illustrare la posizione dell’ANF Associazione Nazionale Forense sul regolamento elettorale ex DM 170 del 10.11.2014 in vista del prossimo incontro previsto per il 21 ottobre p.v. presso il Ministero della Giustizia.
L’ANF ha già rappresentato, con una precedente nota di settembre scorso, le sue perplessità in ordine ad un possibile intervento sulla norma primaria (art. 28, L. 247/12); tuttavia, non si può essere pregiudizialmente contrari ad una soluzione normativa laddove si contemperino le basilari regole di democrazia, rappresentanza e rappresentatività che devono sottostare alle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi e laddove l’intervento sia improntato a criteri di legalità, generalità ed astrattezza.
Va da sé che l’intervento normativo sostituirebbe ed assorbirebbe in toto la disciplina regolamentare delle modalità di elezione dei componenti dei COA circondariali forensi.
Nel corso del precedente incontro del 6 agosto scorso, massima attenzione è stata prestata alle Sue parole con riferimento alla volontà di ripensare il sistema di rappresentanza dei COA circondariali e all’invito – rivolto all’Avvocatura – di pronunciarsi sui principi fondamentali dell’attuale disciplina quali, ad esempio, il ricorso o meno al voto di lista, per poi regolamentare, da ultimo, la disciplina transitoria delle nuove disposizioni.
Quindi, accogliendo il Suo invito, le riflessioni che seguono muovono in primo luogo dal “voto di lista”.
Il “voto di lista” non era previsto nello schema di regolamento inviato al Consiglio Nazionale Forense per il parere previsto dall’art. 1 della L. 247/12; schema che, nell’analisi di impatto di accompagnamento al provvedimento, rispondeva alla necessità di superare la vetusta disciplina risalente al D. Lgs. Lgt. 23.11.1944, n. 382, e “… di garantire le minoranze, realizzando una più ampia democraticità nella manifestazione del voto consentendo la partecipazione paritaria dei candidati”.
Inoltre, la lettura attenta del parere reso dal CNF e dal dossier ad esso allegato evidenzia che solo due ordini circondariali forensi, rispetto ai trenta che, oltre alle
associazioni, avevano formulato osservazioni al riguardo, suggerivano l’introduzione del voto di lista.
Non appare azzardato affermare, quindi, che il voto di lista non costituiva per (ANF sicuramente, ma più in generale per) l’Avvocatura un’esigenza e un principio fondamentale per l’elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
E il Ministro della Giustizia, nell’adozione dello schema di regolamento, aveva fatto propria e recepito la sostanziale inutilità del voto di lista nel sistema di governo locale dell’Avvocatura, salvo poi introdurlo nella versione definitiva sfociata nel DM 170 del 10.11.2014.
Alla luce di quanto precede, pertanto, l’Associazione Nazionale Forense non può che propendere per l’eliminazione del voto di lista; l’eliminazione del voto di lista, ferma la facoltà dell’aggregazione in liste, deve costituire uno dei principi guida per l’ipotesi in cui Lei, nella qualità, decidesse di optare definitivamente per un intervento sulla norma primaria dell’art. 28 della L. 247/12.
In merito alla tutela delle minoranze e al rispetto della parità di genere, l’ANF ribadisce quanto evidenziato in sede di ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio e quanto affermato dai giudici amministrativi di primo grado nelle sentenze n. 8332 e n. 8333 del 13 giugno 2015.
Il precetto normativo contenuto nel terzo comma dell’art. 28 della L. n. 247/12 è chiaro, inequivoco e costituisce garanzia certa, effettiva ed imprescindibile del principio di composizione pluralistica dei COA, in linea, peraltro, con i precetti costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. che il Consiglio di Stato ha ritenuto rilevanti in un ente pubblico di tipo associativo, quali sono appunto i COA.
Quanto al mantenimento del principio del voto limitato, inteso come tutela delle minoranze, pertanto, è da rispettare il precetto normativo contenuto nel terzo comma dell’art. 28 della L. 247/12.
Naturalmente il numero massimo di preferenze potrà essere espresso solo in caso di rispetto della parità di genere.
Così come, deve essere ribadita e assicurata, nel rispetto della libertà di voto, la possibilità per l’elettore di esprimere la preferenza in favore di candidati che appartengano a liste diverse (voto disgiunto).
L’annunciato intervento normativo, quindi, dovrà limitarsi a regolamentare ex novo le sole modalità di espressione delle preferenze per garantire la tutela del genere meno rappresentato (modificando il 2° comma dell’art. 28 e) nel rispetto di quanto previsto dal TAR Lazio nelle citate pronunce: “…le norme a tutela della parità di genere risultano compatibili con il sistema complessivamente delineato dagli articoli 3, 48 e 51 della Costituzione laddove si limitino a prevedere misure promozionali “a monte” del procedimento elettorale, mentre risultano costituzionalmente illegittime laddove prevedano meccanismi correttivi “a valle” del procedimento medesimo.
In sostanza l’obiettivo della tutela di genere può essere legittimamente perseguito incidendo sulle modalità di formazione delle liste o sulle modalità di espressione delle preferenze, mentre il perseguimento della suddetta finalità non può importare una modifica ex post della volontà espressa dal corpo elettorale, ciò che è invece avvenuto nel caso in esame in forza del contenuto del comma 7 dell’art. 14 del regolamento impugnato…”.
Il Tar, invero, ha reso evidente che “per una precisa e netta scelta del legislatore, nelle elezioni dei consigli degli ordini forensi il numero di preferenze individuato a norma del comma 3 si pone come limite massimo dei voti esprimibili dai singoli elettori, al fine di consentire al maggior numero di liste e, quindi, di orientamenti, anche non necessariamente politici, di ottenere la presenza di propri rappresentanti nel consiglio”.
Da ultimo, la disciplina transitoria dovrà necessariamente essere improntata a criteri di legalità ed equità che tengano conto delle differenti situazioni in cui si sono venuti a trovare i COA all’indomani dell’annullamento da parte del Giudice Amministrativo del Regolamento elettorale forense (COA nei quali si è votato e i risultati sono ormai intangibili; COA nei quali si è votato ma i risultati sono attualmente sub iudice; COA nei quali non si è ancora votato).
La posizione di ANF è nota: laddove si è votato e non vi sono state impugnazioni dei risultati, il procedimento (amministrativo) elettorale deve ritenersi concluso e i risultati sono intangibili.
Laddove si è votato occorrerà tener presente la pendenza dei giudizi dinanzi ai giudici amministrativi e al Consiglio Nazionale Forense e procedere nuovamente alle operazioni di voto alla luce delle nuove disposizioni.
Infine, laddove non si è ancora votato, si dovrà procedere nuovamente alle operazioni di voto alla luce delle nuove disposizioni introdotte con l’annunciato intervento del Ministero della Giustizia sulla norma primaria.
Opportuno appare altresì un allineamento temporale della scadenza del primo mandato a seguito delle operazioni di voto effettuate all’indomani dell’entrata in vigore della L. 247 del 31.12.2012.
Volendo, quindi, riassumere i principi fondamentali che devono caratterizzare un intervento normativo sulla norma primaria, l’ANF ritiene necessarie e imprescindibili:
-
l’eliminazione del “voto di lista”;
-
la tutela della parità di genere nel senso delineato dal TAR Lazio nelle sentenze nn. 8332 e 8333 del 13.6.2015;
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la previsione e il rispetto di un limite del numero delle preferenze esprimibili così come previsto dal vigente art. 28, comma 3, a tutela delle minoranze, con possibilità di esprimere preferenze di candidati anche appartenenti a liste diverse;
-
una disciplina transitoria improntata a criteri di legalità nel senso sopra descritto.
A margine delle considerazioni che precedono, l’ANF auspica che l’annunciato intervento normativo sulle modalità di elezione dei componenti dei COA circondariali forensi costituisca il primo passo di un più ampio ripensamento dell’intero sistema di rappresentanza dell’Avvocatura, con riferimento alla posizione del Consiglio Nazionale Forense che racchiude in sé le funzioni legislative, giurisdizionali e di governo, e delle altre criticità della legge professionale in tema di accesso, specializzazioni (DM 144 del 12.8.2015) e formazione professionale continua, problematiche a Lei note sin dai tempi che hanno preceduto l’approvazione della legge professionale forense n. 247/12.
Auspicando un collaborativo confronto in occasione del prossimo incontro del 21 ottobre 2015, l’occasione è gradita per porgerLe, anche a nome dell’Associazione, i più cordiali saluti.
Avv. Luigi Pansini
(Segretario Generale ANF)
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