Prima si paga, poi si fa causa. La controversia civile non viene iscritta a ruolo se il contributo unificato risulta non pagato oppure versato soltanto in parte: è infatti escluso che la cancelleria debba procedere quando la somma non corrisponde al valore della lite dichiarato dalla parte. La norma spunta dalla legge di bilancio 2022 all’esame del Senato e fa già discutere, specie gli avvocati, che temono si possano verificare decadenze processuali per semplici errori o disguidi (cfr l’articolo 192 del ddl 2448 depositato a Palazzo Madama). E c’è già chi avanza dubbi di costituzionalità: la disposizione «subordina, in concreto, l’esercizio dell’azione giudiziaria al pagamento di una somma di denaro», protesta il Consiglio nazionale forense. Il Governo giustifica la misura con la necessità di combattere l’evasione del tributo, aumentata a dismisura col processo telematico che consente di iscrivere online la causa: Palazzo Chigi definisce «farraginosa» la procedura di recupero del credito ad opera di Equitalia Giustizia spa. Addio carta. Si trova nel titolo della manovra in materia di entrate la modifica al testo unico sulle spese di giustizia. Che per l’iscrizione a ruolo introduce una disposizione analoga a quella prevista per il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato e delle spese per la notifica a richiesta d’ufficio nel processo civile. Al momento, quando la causa è iscritta al ruolo, la parte che per prima si costituisce in giudizio è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato ma deve ottemperare al versamento entro trenta giorni dal deposito dell’atto in cancelleria. La regola vale per chi deposita il ricorso introduttivo nel giudizio ordinario e per chi che nei processi di esecuzione forzata fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati. La parte o il difensore deve poi andare in cancelleria per consegnare la ricevuta di versamento. Ma processo telematico e procedure online imposte dal Covid hanno fatto passare di moda la marca da bollo di carta annullata in cancelleria. Con la novità prevista dalla legge di bilancio la riscossione del contributo unificato diventa immediata: una boccata d’ossigeno per le cassa dell’erario e soprattutto per Equitalia Giustizia, che deve smaltire gli arretrati accumulati nel magazzino dei crediti 2015-2020. Il tutto perché l’iter per riprendersi i soldi dal contribuente impone di coinvolgere vari soggetti istituzionali con compiti diversi, sia operativi sia gestionali: dall’ufficio recupero crediti alla cancelleria; una procedura che prevede «anche la prenotazione a debito derivante dalla notifica dell’atto attraverso l’ufficiale giudiziario». Dal 2022, invece, si passa al «pagare moneta, vedere cammello», ironizzano sui social network. La nuova norma nello specifico dice: «In caso di omesso pagamento del contributo unificato, ovvero nel caso in cui l’importo versato non è corrispondente al valore della causa dichiarato dalla parte ai sensi dell’articolo 15, comma 1, anche quando sono utilizzate modalità di pagamento con sistemi telematici, il personale incaricato non deve procedere all’iscrizione al ruolo». Levata di scudi. «Si tratta di una disposizione che, col pretesto di combattere l’evasione, si mostra punitiva non tanto verso l’avvocatura, quanto verso gli utenti i cui diritti gli avvocati difendono», attacca il coordinatore dell’Organismo congressuale forense Giovanni Malinconico. Risultato? «Chi ha meno disponibilità economiche potrebbe rinunciare a chiedere giustizia. Un ritorno al Medioevo». Il tutto mentre secondo Palazzo Chigi la riformulazione dell’articolo 16 dpr 115/02 «realizza diverse e meritorie finalità»: evita un «adempimento alla cancelleria», riducendo «i tempi dei processi». Attenzione, però: «Il Governo mette con le spalle al muro il cittadino che intende rivolgersi alla giustizia per tutelare i propri diritti», punta il dito il segretario generale dell’Associazione nazionale forense Giampaolo Di Marco. «Netti», secondo l’Anf, «i profili di incostituzionalità». E «ancora più netta», osserva Di Marco, «è la sgradevole sensazione di uno Stato che fa pagare le proprie inefficienze ai cittadini».«No alla giustizia classista», è la parola d’ordine degli avvocati di Roma, Milano e Napoli. «Si demolisce un principio basilare dello Stato di diritto», affonda il colpo Antonino Galletti, presidente del Coa capitolino. Per i giovani avvocati dell’ Aiga è «inaccettabile subordinare l’accesso alla giustizia ad adempimenti meramente fiscali», senza dimenticare le possibili disfunzioni «legate a malfunzionamento dei sistemi di pagamento». «Il fine e l’obiettivo sono tristemente chiari», spiega la presidente facente funzioni del Cnf Maria Masi, «arginare, limitare, contenere, inibire l’accesso alla giustizia a scapito dei cittadini e soprattutto a danno dei più deboli e al contempo caricare di ulteriori responsabilità l’avvocatura, costretta spesso anche se non volentieri ad anticipare gli oneri e le spese di giudizio salvo poi dover procedere a un recupero lento e incerto». «La domanda che rivolgiamo al governo Draghi è se ritiene sostenibile che in un Paese che ancora riconosce sé stesso come Stato di diritto, si possa abdicare all’azione di tutela dei diritti per l’inefficienza di una procedura amministrativa di recupero delle spese eventualmente evase», chiedono igli avvocati tributaristi dell’ Uncat. Senza tributo. Sarà la Corte d’appello di Roma a recuperare per conto della Cassazione il contributo unificato, sempre tramite Equitalia Giustizia, laddove il provvedimento impugnato proviene, ad esempio, dalla Corte dei conti e dal Consiglio nazionale forense, autorità presso le quali non è previsto il versamento del tributo: si tratta di entrate modeste, fino a 120 mila euro l’anno. Dal 2022, dunque, si passa al «pagare moneta, vedere cammello», si ironizza sui social network. La disposizione è contenuta nell’art. 192 del ddl Il Governo giustifica la misura con la necessità di combattere l’evasione del tributo, che è aumentata a dismisura col processo telematico Si chiede l’Uncat: è sostenibile che si abdichi all’azione di tutela dei diritti per l’inefficienza di una procedura amministrativa di recupero delle spese?
DARIO FERRARA –