Le nuove normative sui rapporti che intercorrono fra cliente e avvocato,in particolare riguardo tariffe e compensi, non soddisfano la gran parte degli avvocati e sono state al centro dell’in contro promosso dall’Associazione nazionale forense e da Fondo professioni, presso la sala consiliare del Comune. I risvolti pratici per il Foro crotonese nei rapporti con l’organo giudicante al momento della liquidazione, illustrati dall’avvocato Giuseppe Albanese, «sviliscono il ruolo dell’avvocato nel processo», quando, «con parametri ridotti dal 30 al 50%», una volta emessa la sentenza, il giudice applica i nuovi criteri al ribasso. Il ruolo dell’associazionismo forense, che deve essere «più attivo, vigile, presente e reattivo» è stato dunque auspicato da Vincenzo Medici, segretario della sezione crotonese dell’Anf, per cui le istanze della categoria – benché ampiamente presente in parlamento, ma dedita agli interessi «solo di una persona», facilmente intuibile chi – non sono state particolarmente incisive, «ad esempio circa la riforma dell’ordinamento forense sancita a Bari». E’ stato Cesare Piazza, principe del Foro di Firenze, già presidente dell’Oua, a discernere della «trasformazione della figura del professionista intellettuale», e dei passaggi normativi che hanno prodotto i mutamenti normativi, «dalla tariffa ai parametri». Questi, applicati, giovano quasi esclusivamente a patrocinanti in cassazione e avvocati d’affari, o chi abbia in essere cause di rilevanza. Il suo excursus parte dal Decreto ministeriale 140 del 2012 e dal Decreto Cresci Italia del 2012. E’ la stessa reciprocità col cliente a mutare, poiché il cliente stesso «diviene consumatore e la libera professione forense è praticamente equiparata a quella dell’imprenditore», ottemperando la Direttiva europea 83 del 2011. Dunque il Codice del consumo del 2005 considera vessatorie talune clausole e definisce contratto asimmetrico alcune caratteristiche «che difficilmente non sono presenti nella professione legale». L’abbassamento dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte del giudice, inoltre, contraddice l’articolo 2233 del Codice civile ela Legge professionale forense, per cui « pattuizione dei compensi dovrebbe essere libera», precisa Piazza. In sostanza, i compensi debbono ora essere formulati in forma scritta, al momento dell’assegnazione dell’incarico, e sottoscritti dal cliente – meglio:«dal consumatore» -gli oneri di spesa previsti in base a caratteristiche quali «la complessità dell’incarico, la quantità,qualità, novità, la reperibilità dei documenti, la necessità di concerto con professionisti e consulenti». Tali indicatori,in tutto dieci parametri,sono solo ipotizzabili, espressi ex ante. «In una scala da zero a cento, secondo dieci parametri,valutati da zero a dieci, sono espressi al momento della firma del contratto fra avvocato e cliente-consumatore», spiega ancora l’avvocato Piazza. Questo determina spesso la liquidazione di compensi molto bassi, solo al momento della sentenza. I nuovi parametri forensi hanno prodotto disagi anche nel foro di Crotone. L’aspetto è stato poi approfondito da Giuseppe Albanese. In particolare, cita il caso di un collega che ha ricevuto l’incarico nel 2005, la cui causa è finita nel 2010, che attende la sentenza, per la liquidazione giudiziale. Inoltre, sottolinea «l’applicazione dei parametri ai minimi, anche per cause non poco complesse». Dunque, Albanese preconizza un maggiore ruolo dell’associazionismo forense, evitando«la concorrenza al ribasso» su tariffe e compensi, ponendo «le giuste pressioni sull’autorità giudiziale per le liquidazioni».
Qui l’articolo sulle pagine del giornale MimesiTemp