18.01.19 Italia Oggi – Cnf contro la Cassazione

Il Cnf va contro la Cassazione sulle elezioni dei Coa. È stato riammesso dal Consiglio nazionale forense, infatti, un candidato all’Ordine di Roma escluso dalla commissione elettorale dell’ordine capitolino per il superamento del limite dei due mandati, la cui valenza retroattiva è stata sancita dalla Cassazione con la sentenza 32781 del 19 dicembre 2018. Secondo il Cnf, mentre la mancata revoca dell’esclusione «determinerebbe un vulnus irreparabile alla posizione soggettiva del candidato, impedendogli la partecipazione alla tornata elettorale di prossimo svolgimento, viceversa la conferma della medesima misura non preclude una diversa valutazione a cognizione piena delle complesse e assolutamente nuove questioni giuridiche implicate nella presente controversia, consentendo, anche in caso di rigetto nel merito del ricorso, la conservazione della validità complessiva della tornata elettorale». Un altro aspetto considerato dal Cnf per la riammissione riguarda il tempo effettivo di svolgimento dei mandati, come spiegato dal presidente dell’Associazione nazionale forense Luigi Pansini con una nota diffusa ieri: «Per quanto riguarda i mandati espletati prima dell’entrata in vigore della legge professionale n. 247 del 2012, la cui durata era di due anni e non di quattro come oggi, si sta adottando la linea difensiva secondo la quale, poiché le elezioni ante 2012 si celebravano nei primi mesi dell’anno (per esempio febbraio 2012) e il consiglio dell’ordine decadeva il 31 dicembre di due anni dopo (quindi, 31.12.2014), tutti i mandati ante legge n. 247/12 non sono computabili ai fini del limite del doppio mandato (essendo passato un anno e undici mesi invece che due anni ndr). Questa linea difensiva sembra già emergere dalla pronuncia del 15 gennaio scorso con cui il Cnf ha ritenuto candidabile un aspirante consigliere del foro proprio facendo leva sull’esatto calcolo aritmetico del biennio del mandato». Il Consiglio dei ministri, nel frattempo, ha approvato un decreto (2/2019, nella Gazzetta n.9 dell’11 gennaio scorso) in cui viene confermata la valenza retroattiva dei mandati, il cui calcolo dovrà partire da prima del 2012 (così come stabilito dalla sentenza della Cassazione) e defi nita una proroga al 31 luglio per lo svolgimento delle elezioni Coa (si veda ItaliaOggi dell’11 gennaio). Inoltre, in questi giorni è stato presentato un emendamento al ddl di conversione del decreto semplifi cazioni (atto Senato n. 989) dello stesso tenore. Intanto, regna il caos nei vari ordini d’Italia la cui scadenza era stata fissata, per tutti, dalla legge Falanga al 31 dicembre del 2018. A Brescia, uno dei due Coa che già ha svolto le elezioni, 12 consiglieri si sono dimessi sulla scia delle novità e il consiglio è stato commissariato; a Catania, l’altro ordine dove si è già votato, le elezioni sono state annullate, non senza polemiche. Molti altri (tra cui Milano, Roma, Torino, Lecce, Salerno, Trieste, Foggia) hanno, invece, rinviato le elezioni per permettere un corretto svolgimento delle stesse alla luce della sentenza della Cassazione e del decreto 2/2019. «Tutti i Coa vanno in ordine sparso con una situazione caotica e confusa», è il commento del presidente di Movimento forense Massimiliano Cesali. «In questo modo si è ottenuto proprio l’effetto opposto di quello che era il fi ne sia della legge professionale che della legge Falanga, ovvero uniformare la scadenza e il rinnovo di tutti i consigli. Insomma, si tratta di un fallimento nella gestione della vita delle rappresentanze forensi».

MICHELE DAMIANI 

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