18.12.19 Il Sole 24 Ore – Avvocati, vincolo del doppio mandato anche per il Cnf

Limite di doppio mandato anche per i componenti del Consiglio nazionale forense. Lo afferma il tribunale di Roma con un’ordinanza di 30 pagine depositata ieri. La Seconda sezione civile, intervenendo in via cautelare, ha così da una parte sospeso gli effetti della proclamazione di uno degli attuali consiglieri, negando tuttavia l’automatico subentro, al contrario di quanto era invece stato deciso a settembre, senza lo svolgimento di elezione suppletiva.

In particolare i giudici romani svolgono una serie di considerazioni giuridiche tese ad avvalorare la tesi di una equiparazione della disciplina prevista per i consiglieri degli Ordini locali e per i componenti del Cnf; sottolineano che la legge 247/2012 disciplina in maniera unitaria l’ordine forense, mettendo espressamente sullo stesso piano, come sue articolazioni, i singoli Ordini e il Cnf e ponendo, infatti, per gli uni e per l’altro, norme ampiamente speculari, anche con riferimento alla salvaguardia dell’equilibrio tra generi oltre che in riferimento al principio della rotazione degli incarichi e al divieto del triplo mandato consecutivo.

In particolare, ricorda ancora l’ordinanza «il limite all’elettorato passivo del doppio mandato è stato reso identico, con riferimento al rinnovo dei consigli dell’ordine e del Cnf , proprio dalla sopravvenuta legge 113/17, relativa alla sola elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi». Il che rende «agevole concludere che se unitaria, sotto tutti i punti vista, letterale, sistematico, teleologico, articolo 12 preleggi, è la disciplina relativa alla temporaneità della carica dei membri dei consigli dell’ordine e del Cnf, comuni devono essere anche la relativa interpretazione e applicazione, ove a ciò non ostino in maniera insuperabile le implicazioni del diverso sistema elettorale».

L’ordinanza valorizza poi quanto stabilito dalla Corte costituzionale nel luglio scorso, con la sentenza numero 173, nella quale veniva affermato che la previsione di un limite ai mandati che possono essere svolti consecutivamente è un principio di larga applicazione per le cariche pubbliche e «di portata generale nel più specifico ambito degli ordinamenti professionali». La Consulta esemplificava anche con riferimento esplicito al Cnf.

Affonda il colpo allora l’Anf, con il segretario Luigi Pansini: «Per quanto reso in sede cautelare è stata confermata ancora una volta l’identità di ratio letterale, sistematica e teleologica delle norme che disciplinano l’elezione dei consiglieri degli ordini circondariali e dei componenti del Consiglio nazionale forense e di questo provvedimento la massima istituzione forense e tutti coloro che si trovano nella condizione del Consigliere X, in distretti con più o meno di diecimila iscritti, devono prendere atto e assumere un atteggiamento responsabile e di rispetto del principio di legalità. Anche dai componenti del Cnf eletti per la prima volta ci aspettiamo un operato e una reazione conformi a regole, diritto e alto senso delle istituzioni».

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