Ordini forensi, consiglieri solo per due mandati consecutive Damiani a pag. 34 La Consulta boccia il Cnf. Niente terzo mandato consecutivo per i consiglieri degli ordini degli avvocati. La Corte costituzionale, infatti, ha respinto ieri le questioni di legittimità costituzionale presentate dal Consiglio nazionale forense lo scorso 28 febbraio (si veda ItaliaOggi del primo marzo), che contestava la disposizione prevista dall’articolo 3, comma 3, della legge 113/2017 (legge Falanga) confermata poi dalla sentenza delle sezioni unite n. 32781 del 19 dicembre 2018. La vicenda riguarda il limite massimo di mandati che un consigliere di un ordine locale può svolgere consecutivamente. L’articolo 28, comma 5, dell’ordinamento professionale forense (legge 247/2012) stabilisce che «i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato». Successivamente, la cosiddetta legge Falanga (legge 113/2017) aveva confermato il divieto: l’articolo 3, comma 3 stabilisce che «i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi». Su questa basi veniva presentato, alla fine del 2017, ricorso davanti al Cnf per l’annullamento della tornata elettorale di Agrigento, svoltasi tra il 6 e il 7 ottobre 2017, visto il superamento del limite che toccava sei dei consiglieri eletti. Tuttavia il Cnf, con la sentenza n. 80 del 21 giugno 2018, respingeva il ricorso, dichiarando le elezioni regolari e interpretando la disposizione sul limite dei due mandati come attiva dal momento dell’entrata in vigore della norma, ovvero da dopo il 2017. La decisione veniva contestata dall’avvocato Antonino Maria Cremona, che presentava ricorso davanti alla Corte di cassazione. Da qui la decisione della Corte, che con la sentenza 32781 ribaltava la posizione presa dal Consiglio nazionale. Per la Corte, il divieto deve valere da prima del 2012. La sentenza ha creato molti disordini nei vari Coa che, per l’effetto della legge Falanga, andavano in scadenza al 31 dicembre del 2018 su tutto il territorio nazionale. Anche per questi motivi, il governo ha approvato un decreto che sanciva la valenza retroattiva del calcolo (confermando l’interpretazione della Cassazione) e stabilendo una proroga per le elezioni dei Coa, che avranno tempo fi no al 31 luglio per volgere le tornate elettorali (decreto 2/2019). Il decreto è stato poi assorbito da un emendamento al decreto semplifi cazioni (dl 135/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio. Con l’ordinanza n. 4 del 28 febbraio, il Cnf ha rimesso alla Consulta la questione, Il primo giugno scorso, anche palazzo Chigi è intervenuto sulla vicenda, andando contro l’interpretazione del Consiglio nazionale. La Consulta, ieri, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Cnf, escludendo che il divieto violi il diritto passivo degli iscritti visto che la norma «realizza un ragionevole bilanciamento con le esigenze di rinnovamento e di parità d’accesso alle cariche forensi». «Dopo la Cassazione, il Governo, il Parlamento ed il Presidente della Repubblica che ha promulgato la legge, anche la consulta ha preso posizione», dichiara il presidente di Movimento Forense Massimiliano Cesali. «È stata così messa parola fine ad una querelle che aveva visto l’Italia dell’avvocatura divisa in due». «Bene la decisione della Corte», commenta invece Luigi Pansini, segretario generale Anf. «Adesso ci aspettiamo senso di responsabilità da parte delle istituzioni forensi, nell’assicurare che siano decisi velocemente tutti i reclami avverso i risultati elettorali impugnati».
La decisione La Corte ha escluso che il divieto (che comunque consente la ricandidabilità dopo un quadriennio di sosta) violi il diritto di elettorato passivo degli iscritti e ha considerato che la norma censurata realizza un ragionevole bilanciamento con le esigenze di rinnovamento e di parità nell’accesso alle cariche forensi. La Corte ha inoltre ritenuto che la disposizione censurata non ha carattere retroattivo, come già affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione.
– MICHELE DAMIANI