Dal diritto ambientale a quello internazionale o dell’Unione europea, dal bancario e finanziario al penale, tributario, o condominio e locazioni. Sono solo alcune delle materie in cui l’avvocato potrà ottenere il titolo di specialista. Seguendo un corso di durata almeno biennale e di non meno di 200 ore, superando una prova, scritta e orale, e sottoponendosi all’obbligo di formazione continua nella specifica area di specializzazione. a pag. 30 Dal diritto ambientale a quello internazionale o dell’Unione europea, dal bancario e fi nanziario al penale, tributario, o condominio e locazioni. Sono solo alcune delle materie in cui l’avvocato potrà ottenere il titolo di specialista. Seguendo un corso di durata almeno biennale e di non meno di 200 ore e superando una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso. Non solo. L’avvocato specialista, titolo che potrà rilasciare solo il Consiglio nazionale forense, è sottoposto all’obbligo di formazione continua nella specifica area di specializzazione. È quanto emerge dalla bozza di regolamento sulle specializzazioni inviata l’altro ieri dal ministero della giustizia, per i prescritti pareri, al Consiglio nazionale forense, al Consiglio di stato e alle competenti delle commissioni parlamentari (si veda ItaliaOggi di ieri). L’altro regolamento inviato dal guardasigilli, Andrea Orlando, riguarda invece l’elenco dei difensori d’uffi cio nei processi penali,e stabilisce i requisiti di iscrizione all’elenco degli avvocati disponibili ad assumere la difesa d’uffi cio, che il Cnf predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale. Andiamo con ordine. Le specializzazioni. Il primo regolamento, di attuazione dell’art.9 della legge n. 247/2012, disciplina le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e fi ssa i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l’esercizio assiduo, prevalente e continuativo della attività professionale nell’ambito di uno specifi co settore di competenza, tale da integrare il presupposto della comprovata esperienza nell’area di specializzazione. L’articolo 6 del regolamento prevede i requisiti necessari per il conseguimento del titolo di avvocato specialista in una delle aree di specializzazione indicate in una tabella allegata al decreto. Il titolo non può essere conseguito per più di un’area di specializzazione, mentre la domanda per il conseguimento può essere presentata dall’avvocato: che abbia svolto il percorso formativo come da regolamento (art. 7), ovvero maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione (art. 8); che non abbia riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare defi nitiva conseguente a un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza e aggiornamento professionale; che non abbia subito, nei due anni precedenti, la revoca del titolo di specialista. L’articolo 7 prevede che i percorsi formativi funzionali al conseguimento del titolo consistano in corsi di specializzazione organizzati dalle facoltà, dai dipartimenti o dagli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute. L’art.8 prevede invece che il titolo di avvocato specialista possa essere conseguito anche dimostrando di avere maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati di almeno otto anni nonché di aver trattato nell’ultimo quinquennio in modo assiduo prevalente e continuativo incarichi professionali fi duciari rilevanti per quantità e qualità, in numero pari ad almeno 50 l’anno. Difensori d’ufficio. Per quanto riguarda invece i requisiti di iscrizione all’elenco degli avvocati difensori d’uffi cio nei processi penali, è prevista: la partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’ordine circondariale, ovvero da una Camera penale territoriale o dall’Unione delle camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; l’iscrizione all’albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione; conseguimento del titolo di specialista in diritto penale. Secondo Valerio Spigarelli, presidente dell’Unione delle camere penali, il via libera del ministro ai regolamenti rappresenta «un passaggio estremamente importante per l’effettività della difesa del cittadino, su cui l’Unione delle camere penali si è molto impegnata a fi anco del Cnf e del quale il ministro ha dimostrato di comprendere l’importanza, raccogliendo prontamente la sollecitazione che gli avevamo rivolto nel nostro incontro».
DI GABRIELE VENTURA