21.06.14 Italia Oggi – Avvocati senza Cassa in stand by

Per gli avvocati con redditi inferiori ai 10.300 euro (circa 50 mila soggetti),fi no ad oggi privi di copertura previdenziale di categoria, l’iscrizione d’ufficio a Cassa forense scatterà il giorno successivo alla pubblicazione dell’apposito regolamento (ex articolo 21 della legge 247/2012) sulla Gazzetta Ufficiale. E non dal due febbraio 2013, come inizialmente previsto dall’istituto pensionistico. Anche se, su base volontaria, c’è la possibilità di recuperare la contribuzione 2013. E’ questa la modifica più importante, sulla scorta delle indicazioni del ministero del lavoro del 5 giugno 2014, approvata dal comitato dei delegati che ieri si è riunito proprio per correggere la nuova disciplina proposta e in prima battuta non approvata dai ministeri vigilanti. «Resta, invece, integralmente confermato», spiega il presidente Nunzio Luciano, «l’impianto generale del regolamento». Luciano ricorda «le agevolazioni previste (sconto del 50%) in materia di contributi minimi dovuti e di modalità di pagamento degli stessi, per i primi anni di iscrizione alla Cassa; il procedimento di iscrizione d’ufficio alla Cassa, con delibera della giunta esecutiva, a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione all’Albo da parte del Consiglio dell’Ordine; lo specifico regime transitorio previsto per gli avvocati che, all’entrata in vigore del regolamento, non sono ancora iscritti alla Cassa». Il nuovo testo sarà ora trasmesso ai ministeri vigilanti per la conclusione dell’iter di approvazione che, a questo punto, auspicano i vertici dell’ente «sia particolarmente rapido». La lettera ministeriale. Sistemata la questione della decorrenza, tuttavia, restano aperti un paio di fronti. Poiché il contributo minimo scontato, con la possibilità di integrare i propri versamenti nell’arco dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa anche per chi non è più giovanissimo, non solo non risolve la questione dell’adeguatezza delle future pensioni ma lascia aperto il fronte della sostenibilità dell’ente. Il ministero mette bene in evidenza questi aspetti quando scrive sulla sua missiva del 5 giugno che «in considerazione degli elementi di forte indeterminatezza sottostanti le ipotesi attuariali connesse all’intensità del turnover di categoria la direzione generale invita la Cassa a prevedere all’interno del regolamento forme di eventuale revisione della soglia reddituale nonché delle agevolazioni decorso un anno dall’entrata in vigore. C’è una nuova realtà della professione», scrive il ministero, «fatta anche di difficoltà lavorative, che alla lunga non possono non riflettersi sui flussi contributivi». Le modalità di iscrizione. Entrato in vigore il regolamento, dell’avvenuta iscrizione d’ufficio alla Cassa sarà data immediata comunicazione al professionista, unitamente all’indicazione dei termini per avvalersi dei benefici riconosciuti dal regolamento. L’iscrizione obbligatoria riguarda anche gli iscritti agli albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri albi professionali. Tuttavia, essi saranno tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d’affari relativi alla professione di avvocato, fermo in ogni caso l’obbligo a corrispondere i contributi minimi. Non solo. Il nuovo obbligo riguarda anche gli iscritti agli albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza. In tal caso, i contributi soggettivi e integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione, fermo in ogni caso l’obbligo a corrispondere i contributi minimi.

Ignazio Marino

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