23.07.13 Il Sole 24 Ore – Tribunali soppressi, gli Ordini resistono

Avvocati all’offensiva sulla geografia giudiziaria. Ma in conflitto sui 56.000 “senza Cassa”. Il Consiglio nazionale forense ha diffuso ieri una nota per spiegare le ragioni per cui, anche dopo la soppressione dei tribunali decisa nell’ambito della riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, gli Ordini locali non devono essere considerati cancellati.
Infatti, osserva il Cnf, l’istituzione/soppressione di un Ordine professionale è soggetta alla riserva di legge per la natura degli Ordini: enti pubblici non economici a carattere associativo, come tali inquadrabili tra le formazioni sociali tutelate dall’articolo 2 della Costituzione.
La tesi del ministero della Giustizia favorevole alla soppressione produrrebbe, per il Cnf, «effetti abnormi in ordine alla sorte dell’Albo professionale tenuto presso gli Ordini (quale sorte per gli avvocati iscritti, per i procedimenti disciplinari, per il personale dipendente, per il patrimonio o i contratti in corso?) laddove in altri casi di riforme di ordinamenti professionali (come la unificazione degli albi di dottori commercialisti e ragionieri del 2005) la legge si è fatta, giustamente, carico di disciplinare dettagliatamente tutti questi rapporti».
Così, il Cnf conclude ritenendo che, in assenza di una norma primaria che si faccia carico di disciplinare anche la tenuta dell’albo e gli altri rapporti in essere, gli ordini forensi costituiti presso i Tribunali di prossima soppressione continueranno a svolgere regolarmente le loro funzioni nella circoscrizione territoriale coincidente con il territorio dell’ex circondario.
E ieri è emerso, su denuncia dell’Anf, cui in serata ha replicato l’Aiga, che la stessa Aiga ha presentato un ricorso ex articolo 700 del Codice di procedura civile contro la delibera della cassa forense che ha escluso dal voto oltre 56.000 avvocati che prima della riforma forense non erano iscritti alla Cassa. Per il presidente Aiga, Dario Greco, poi «affermare che se fosse accolto il ricorso i 56.000 avvocati dovranno pagare l’attuale contribuzione minima di circa 3.500 euro annui è un nonsenso giuridico, oltre che politico. Non si comprende perché la Cassa abbia potuto sospendere la riscossione dei contributi per il 2013, in attesa di approvare il regolamento ex articolo 21, comma 9, e non possa farlo anche per il 2014».

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