24.03.15 Il Sole 24 Ore – Divorzi assistiti senza contributo

Gli accordi di separazione e divorzio raggiunti in sede di negoziazione con l’assistenza di un legale non pagano il contributo unificato. Il chiarimento è fornito dal ministero della Giustizia al Procuratore generale della Corte d’Appello di Milano. La Procura aveva chiesto di sapere se, al momento del deposito dell’accordo presso l’Ufficio competente fosse previsto l’onore al pari di quanto avviene per le cause in tribunale. Il secondo dubbio riguardava la possibilità di sottoporre la stessa procedura alla sospensione dei termini feriali. E anche in questo caso il responso di via Arenula è negativo.

La direzione generale della Giustizia civile nella sua risposta ricorda il contenuto delle misure, contenuto del Dl 132/2014 (convertito nella legge 162/2014) che mira a deflazionare e smaltire l’arretrato civile. L’articolo 6 del Dl consente, attraverso la negoziazione con l’assistenza di almeno un avvocato, ai coniugi di raggiungere una soluzione condivisa per separarsi divorziare o sciogliere il matrimonio. Per ottenere, senza il giudice, lo stesso risultato al quale si arriverebbe con il procedimento giudiziale. Il risultato dell’accordo deve essere trasmesso al procuratore che, se non rileva alcuna irregolarità, dà agli avvocati il via libera per mandarlo all’ufficiale di Stato civile, oppure concede la propria autorizzazione nei casi in cui i “patti” coinvolgano interessi di figli minori o maggiorenni incapaci, portatori di handicap o non autosufficienti. In caso contrario il procuratore della Repubblica trasmette invece l’accordo al presidente del Tribunale perchè apra un procedimento che si svolgerà presso il tribunale stesso.

Riassunto il percorso, la Direzione generale chiarisce che non è dovuto il contributo di iscrizione al ruolo, previsto per ciascun grado di giudizio, in caso di «richiesta di attività giurisdizionali delle parti».

Una scelta in linea con l’attività di controllo amministrativo svolta del procuratore e coerente con la ratio della norma di sottrarre la materia alla giurisdizione. Con la stessa logica la Direzione generale nega che sia possibile sospendere i termini nel periodo feriale come avviene nel processo.

Degli adempimenti imposti all’avvocato dalla legge, si preoccupa il Consiglio nazionale forense che – con l’intento di rendere la procedura più semplice – invia ai legali e mette sul proprio sito il fac- simile dei moduli standard necessari per trasmettere all’Ufficiale di Stato civile la copia autenticata dell’accordo: un adempimento che va assolto pena la sanzione. Ma il Cnf va oltre e raccoglie anche l’invito dell’Istat a fornire un supporto per monitorare le procedure di separazione e divorzio. A questo scopo, comunica il Cnf, è stata avviata una collaborazione con la Direzione statistica del ministero della Giustizia e il ministero dell’Interno per arrivare a condividere due formulari. Uno consentirà di sapere quanti accordi sono stati raggiunti con la presenza dell’avvocato, mentre con l’altro si darà conto delle separazioni consensuali davanti all’ufficiale di Stato civile. Procedura quest’ultima che lascia le parti libere di farsi assistere da un legale, pur non essendo obbligatoria la difesa tecnica.

 

Patrizia Maciocchi

NON SEI ASSOCIATO AD ANF?

Scopri il nostro statuto e invia subito la tua domanda di iscrizione.

ANF Associazione Nazionale Forense

Press room

Esclusivamente per rapporti con la stampa