Stretta sulle incompatibilità dei conciliatori. È in vigore il decreto del ministero della Giustizia numero 139 del 4 agosto 2014 con le modifiche alla disciplina degli organismi di mediazione. La norma più significativa è senza dubbio quella che rivede i criteri di autonomia e indipendenza di cui devono essere titolari i mediatori.
Così, il mediatore non può essere parte oppure rappresentare o assistere in procedure di mediazione davanti all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati o che esercitano la professione negli stessi locali. Non può assumere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento.
Cambia poi anche la norma sul capitale minimo per l’iscrizione dell’ente al registro del ministero della Giustizia. A fronte del precedente riferimento alle Srl si chiarisce che la somma minima è di 10mila euro.
Sui criteri di determinazione dell’indennità, si interviene sulle spese di avvio, specificando che sono necessarie per lo svolgimento del primo incontro, quello che può concludersi anche con un nulla di fatto e fare ritenere assolta la condizione di procedibilità. Si chiarisce così che i 40 euro devono essere corrisposti per le liti fino a un valore di 250mila euro, mentre per le controversie di valore superiore la cifra raddoppia e arriva a 80 euro. Inoltre, si specifica che l’importo fissato deve essere corrisposto anche nel caso, frequente, di mancato accordo e di prosecuzione della lite davanti all’autorità giudiziaria.
L’organismo iscritto è tenuto poi a comunicare al ministero della Giustizia, alla fine di ogni trimestre, i dati statistici sull’attività di mediazione effettivamente svolti. Il mancato rispetto dell’obbligo può condurre sino alla cancellazione dal registro, passando prima per una misura di sospensione. Si dimezza poi da un anno a 6 mesi il tempo del monitoraggio della Giustizia sulle diverse tipologie di mediazione.
Il decreto disciplina poi la fase transitoria, lasciando agli enti già iscritti al registro un arco di tempo di 120 giorni per adeguarsi alle nuove indicazioni del ministero, pena la cancellazione della iscrizione dal Registro stesso. Inoltre, i mediatori che non hanno completato l’aggiornamento professionale in forma di tirocinio assistito devono provvedere entro la fine di settembre 2015.