Ordini circondariali forensi, via libera ai nuovi criteri per l’elezione dei componenti dei consigli.E trova conferma la possibilità di effettuare le votazioni con modalità telematica. Il sistema, però, dovrà prevedere un minimo di tre password diverse e un archivio digitale ad hoc contenente tutte le liste dei candidati e degli iscritti aventi diritto al voto. Lo prevede il regolamento pubblicato ieri sera in G.U. a pag. 24 Ordini circondariali forensi, via libera ai nuovi criteri per l’elezione dei componenti dei consigli. E trova conferma la possibilità di effettuare le votazioni con modalità telematica. Il sistema, però, dovrà prevedere un minimo di tre password diverse e un archivio digitale ad hoc contenente tutte le liste dei candidati e degli gli iscritti aventi diritto al voto. Niente da fare, invece, per le gli ordini che vanno verso la soppressione Per gli iscritti negli albi degli ordini che saranno soppressi entro il 31 dicembre 2014,è previsto, infatti, il passaggio di diritto a partire dal primo gennaio 2015, negli albi degli ordini accorpanti. Le elezioni, inoltre, indipendentemente dalla forma, dovranno essere fissate entro il 10 dicembre dell’anno precedente e dovranno salvaguardare la parità di genere. A stabilirlo il regolamento sulle modalità di elezione dei consigli degli ordini circondariali, previsto dal decreto n. 170 del Ministero della giustizia del 10 novembre 2014, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale n. 273. Il testo, che lo scorso 28 agosto ha ricevuto il via libera del Consiglio di stato, è frutto della previsione normativa contenuta nell’art. 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e si compone di 17 articoli (si veda ItaliaOggi del 9 settembre 2014). Obiettivo dichiarato del regolamento quello di «superare le criticità relative all’assoluta mancanza di tutela delle minoranze di genere, ad un percepito defi cit di trasparenza del procedimento elettorale e», ha sottolineato il Ministero della giustizia tramite una nota diffusa ieri, «all’esigenza di un sistema di garanzia dell’indipendenza delle commissioni elettorali». Nel dettaglio, il testo prevede che, dove se ne verifi chi la necessità, la votazione potrà essere fatta anche in modo telematico. Il sistema, però, dovrà prevedere un archivio digitale contenente la lista di tutti gli iscritti e degli aventi diritto di voto. Non solo. Dovrà, infatti, essere assicurata una procedura che preveda l’utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l’abilitazione del sistema di voto. Deve, infi ne, prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fi no al momento in cui viene effettuata la chiusura defi nitiva delle votazioni. Indipendentemente dalla modalità, l’avviso di convocazione per le elezioni, dovrà essere spedito a tutti gli aventi diritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax o Pec. Quando, però, il numero degli iscritti all’Ordine sarà superiore a 500 la comunicazione delle elezioni potrà essere sostituita dalla pubblicazione su un giornale locale. Per quanto riguarda le candidature, gli avvocati potranno presentarle sia individualmente sia attraverso una lista. Quando nella lista, però, non vi sarà la rappresentanza di genere, l’indicazione dei nominativi della lista non potrà superare i due terzi dei componenti complessivamente eleggibili. Il voto, inoltre, nel caso in cui si riferisca a una lista dovrà essere inteso come voto di favore di ognuno dei componenti della lista. Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, la preferenze potranno essere espresse in misura pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere. Altolà, poi, alla partecipazione del presidente del consiglio e del consigliere segretario alla commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati. Chiuse le votazioni ed effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predisporrà, in base ai voti, una graduatoria con l’indicazione di tutti i candidati che hanno riportato i voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano per iscrizione all’albo e tra, coloro che hanno la stessa anzianità, prevarrà la maggiore età.
25.11.14 Italia Oggi – Avvocati, ok al voto online
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