27.01.15 Il Sole 24 Ore – Mediazione obbligatoria promossa dal Tar Lazio

Il Tar del Lazio promuove la conciliazione obbligatoria. E nello stesso tempo rende più leggero sul piano economico il procedimento di avvio (si veda l’articolo nella pagina). Con due diverse sentenze, una del 23 e una del 26 gennaio, i giudici amministrativi hanno respinto la larghissima parte delle motivazioni alla base dei ricorsi dell’Oua e dell’Unione delle Camere civili. La conciliazione 2.0 messa punto due anni dal decreto “del fare” supera quindi indenne uno scoglio aguzzo. Resta da vedere ora se la questione verrà riproposta davanti al Consiglio di Stato. Intanto, il Tar Lazio, nella sentenza depositata ieri manda indenne da sostanziali censure e considera infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulle misure che hanno disciplinato l’introduzione del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità prima di potere rivolgersi al giudice in alcune materie del contenzioso civile.

I giudici, quanto alla mancanza di criteri chiari sulla professionalità dei mediatori, osservano che l’intervento effettuato con il decreto legge n. 69 del 2013 ha modificato il quadro, prevedendo sì la conferma dell'”obbligatorietà” del tentativo, ma, nello stesso tempo, ha reso anche necessaria l’assistenza legale. Semaforo verde anche per la necessità di presentare una polizza da parte degli organismi di conciliazione per potersi iscrivere al registro, ma il semaforo diventa rosso se poi si prevede che a essere esentati siano gli organismi dei consigli degli ordini degli avvocati. Per il Tar «la pretesa che gli organismi di mediazione presentino, ai fini dell’iscrizione al registro di cui trattasi, una polizza assicurativa, lungi dal costituire una limitazione all’accesso all’attività di mediazione, risponde a un chiaro criterio di opportunità, essendo evidentemente finalizzata a garantire la funzionalità dell’organismo, e, conseguentemente, a tutelare il soggetto privato, che, obbligatoriamente o volontariamente, allo stesso si affida».

Bocciate però anche le questioni di legittimità costituzionale avanzate. In primo luogo, l’utilizzo del decreto legge sembra comunque giustificato, visto che, a giudizio del Tar, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2012, erano state evidentemente compromesse quelle finalità di deflazione del contenzioso civile che il legislatore aveva messo a fondamento dell’introduzione dell’istituto.

Ancora più sostanziali le argomentazioni che respingono un ormai “tradizionale” tema di opposizione, quello centrato sull’ostacolo all’accesso alla giurisdizione che la mediazione obbligatoria determinerebbe. Su questo punto la sentenza del Tar è netta. E sottolinea la diversità dell’ultima versione della disciplina (al netto di possibili correzioni già parte previste trascorso un primo quadriennio di applicazione). Il Tar, infatti, ricorda tra altro, che :

le materie per cui la mediazione è obbligatoria sono diminuite, non essendo più compresi il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;

la condizione di procedibilità è ora assolta senza che sia necessario esperire un vero e proprio tentativo di conciliazione, ovvero con la semplice partecipazione a un primo incontro ;

nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, da svolgersi non oltre trenta giorni dalla domanda di mediazione, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione ;

si prevede un’ampia assistenza legale;

si rafforza la qualità del servizio di mediazione.

Tutti elementi che conducono il Tar a escludere che il sistema attuale possa configurare una restrizione all’accesso alla giustizia.

Giovanni Negri

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