Stop al riconoscimento degli avvocati specialisti per comprovata esperienza. Almeno fino a quando il Tar Lazio non si sarà pronunciato sul regolamento ministeriale, con l’udienza fissata per il prossimo 8 marzo. Lo ha comunicato il Consiglio nazionale forense agli ordini territoriali, inviando la delibera adottata nella seduta del 22 gennaio scorso, e pubblicata sulla newsletter di ieri. L’articolo 8 del dm n. 144/2015 prevede infatti, con riferimento alle domande di riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza, la presentazione di documentazione relativa a 15 affari trattati per ciascuno dei cinque anni antecedenti alla domanda, nonché un successivo colloquio presso il Cnf. Tra i motivi dell’impugnazione al Tar, però, figura anche la previsione circa il numero degli affari che devono essere documentati ogni anno e le caratteristiche degli incarichi svolti, nonché la legittimazione dello stesso Cnf a effettuare il colloquio e a rilasciare il titolo di avvocato specialista. Per le valutazioni della documentazione pervenuta, inoltre, specifica il Cnf nella delibera, è necessaria un’istruttoria tecnica da compiersi sulla documentazione presentata dal candidato, di cui va considerata «la rilevanza per quantità e qualità», mentre non vanno considerati «affari che hanno a oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva». Si tratta però sempre di elementi oggetto di censure innanzi al Tar Lazio. Non solo, le impugnative presentate, tra gli altri, da Oua e Anf, si riferiscono agli stessi criteri di valutazione delle istanze di riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza. Per cui, per evitare anche possibili disparità di valutazione nel tempo, il Cnf ha deliberato di «sospendere necessariamente la disamina delle istanze di riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza siano a diversa comunicazione che verrà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio». Sempre nella seduta amministrativa del 22 gennaio scorso, riporta la newsletter, il Cnf ha approvato la nuova versione dell’articolo 35 del codice deontologico, che riguarda il dovere di corretta informazione da parte degli avvocati. La nuova formulazione, approvata dagli ordini territoriali tramite consultazione telematica, in pratica apre alla libertà dei mezzi comunicativi «quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni», eliminando quindi il riferimento specifico alla disciplina dei siti web attraverso l’eliminazione dei commi 9 e 10, finiti nel mirino dell’Antitrust. In altri termini, l’avvocato può utilizzare qualsiasi mezzo per farsi pubblicità, dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento, purché l’informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale. La modifica all’art. 35 entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Gabriele Ventura