27.05.15 Il Tempo – Da oggi è possibile il divorzio breve

Ci siamo. È entrata in vigore da ieri la nuova legge che abbrevia i tempi per il divorzio: d’ora in poi basteranno 6 mesi per dirsi addio, in caso di separazione consensuale, o 1 anno se la separazione è giudiziale, indipendentemente dalla presenza di figli. Le nuove norme, approvate in via definitiva dall’assemblea di Montecitorio il 23 aprile, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale il 6 maggio. Prima di questo voto, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio poteva essere chiesta da uno dei coniugi solo dopo 3 anni di separazione. Il vincolo della comunione dei beni viene meno quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati o al momento di sottoscrivere la separazione consensuale. Prima dell’avvento del divorzio breve la comunione dei beni poteva essere cancellata solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. L’applicazione delle nuove regole ha effetto immediato e vale anche per i procedimenti in corso. Ecco le novità della nuova legge. I TEMPI Nelle separazioni giudiziali si applica la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio. Nelle separazioni consensuali si applica la riduzione a sei mesi della durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine più breve è riferito anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali. SEPARAZIONI GIÀ IN CORSO Per quel che riguarda le separazioni in corso, la cessazione del matrimonio può essere chiesta da uno dei coniugi o da entrambi se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, se è stata omologata la separazione consensuale, se è intervenuta una separazione di fatto iniziata almeno 2 anni prima del 18/12/1970. I BENI Vengono poi anticipati i tempi della separazione dei beni, che le norme finora vigenti fissano al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale e che d’ora in poi avviene invece nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, o alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale. AFFIDAMENTO DEI FIGLI Per quanto riguarda l’affidamento dei figli e il loro mantenimento, la sentenza del giudice sarà valida anche dopo l’estinzione del processo, fino a che non sia sostituita da un altro provvedimento emesso a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi in seguito a un ricorso per il divorzio. SEPARAZIONI E DIVORZI IN CALO Al gennaio di quest’anno, il numero di nuovi divorzi e separazioni iscritti presso i tribunali è sceso del 30%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre nel 2014 la media dei 15 tribunali monitorati dal ministero della Giustizia ha fatto registrare un calo del 9,3%. I dati del monitoraggio sugli effetti della legge riforma civile 132/2014 sui tribunali italiani sono stati presentati dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando. «Abbiamo individuato – ha spiegato Orlando – 15 tribunali campione, diversi per grandezza e collocazione geografica per monitorare in diretta gli effetti delle norme e, con tutte le cautele e i benefici di inventario del caso possiamo dire che funzionano». Un risultato soddisfacente «oltre le aspettative- ha sottolineato il ministro -soprattutto per quanto riguarda le separazioni e i divorzi». Il totale delle negoziazioni assistite, nei 15 tribunali monitorati dal ministero (Bari, Bergamo, Campobasso, Firenza, Latina, Livorno, Marsala, Reggio Calabria, Torino, Torre Annunziata, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Roma), è di 1.092 totali (tra ottobre 2014 ad aprile 2015). Di queste, 629 sono quelle risolte attraverso il ricorso all’ufficiale di Stato civile. Seppure con differenze tra i diversi tribunali, il trend crescita è costante: a gennaio 2015 il numero totale è stato di 78, mentre ad aprile si sono registrate 413 nuove negoziazioni.

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