27.07.15 Italia Oggi – Giudici, sono legittimi i 30 giorni di ferie

È legittimo il decreto del ministero della giustizia del 13 gennaio 2015, che ha fi ssato per l’anno 2015 in 30 giorni il periodo di ferie per i magistrati e gli avvocati dello stato. Lo ha sancito il Tar Lazio, Roma sez. Iquater con la sentenza del 10 luglio 2015, n. 9305. Nel caso in esame dei magistrati ordinari in servizio a Roma avevano impugnato il decreto del 13 gennaio 2015 con cui il ministro della giustizia ha fi ssato il periodo feriale dei magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti d’appello, dei tribunali e dei magistrati addetti ai commissariati per gli usi civici, per l’anno 2015, dal 27 luglio al 2 settembre. Tale decreto era stato emanato in ossequio all’art.8bis nella legge 2 aprile 1979 n. 97, articolo in base al quale, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello stato hanno un periodo annuale di ferie di 30 giorni. Le ricorrenti avevano chiesto, invece, che venisse riconosciuto il loro diritto ad usufruire di giorni 45 di ferie annuali, periodo questo previsto dal primo comma dell’art. 90 del rd 30 gennaio 1941 n.12 (sull’ordinamento giudiziario) come modifi cato dall’art. 8 della legge 2 aprile 1979 n. 97. Il Tar respinge il ricorso. Vanno, infatti, disattese le interpretazioni dei ricorrenti secondo i quali la riduzione del periodo di ferie a 30 giorni prevista dall’ art. 8-bis non interesserebbe i magistrati ordinari che esercitano funzioni giurisdizionali. In realtà, la riduzione in argomento interessa tutti i magistrati. Secondo il collegio c’è da considerare, innanzi tutto, la tecnica legislativa utilizzata nell’introdurre il predetto art. 8-bis: non si è voluto disciplinare le ferie dei magistrati diversi da quelli ordinari mediante una norma inserita nell’ordinamento giudiziario di cui al rd 30 gennaio 1941 n. 12. Con tale norma si è intervenuti sull’ordinamento di tutte le magistrature, senza distinzione alcuna anche con riferimento a possibili distinzioni fra esercizio di funzioni giudiziarie e non. Lo stesso art. 8-bis si pone, quindi, in posizione di incompatibilità con l’analoga previsione di cui all’art. 90 dell’ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 e, in quanto successivo, si pone in posizione di prevalenza rispetto a quest’ultima disposizione.

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