I parametri per i compensi degli avvocati (in caso di ricorso al giudice) allungano il passo. Ma il testo definitivo non sarà quello proposto (almeno non in tutto) del Consiglio nazionale forense arrivato sul tavolo del ministero della giustizia Annamaria Cancellieri lo scorso 24 maggio. Non solo per un iter ancora troppo lungo per prevederne l’esito (il testo ha imboccato la strada del Consiglio di stato e poi dovrà passare attraverso il visto di legittimità dalla Corte dei conti), ma anche per una serie di modifiche, che secondo quanto risulta a ItaliaOggi sono state già apportate dai piani alti di via Arenula. Se da una parte, infatti, la proposta elaborata dal Cnf in base alla delega conferita dalla riforma (legge n. 247/2012), introduce un sistema di «costi prevedibili» e corrisponde ai principi di semplificazione e trasparenza, dall’altra annovera al suo interno una eccessiva moltiplicazione di voci che, secondo quanto risulta da ambienti vicini al ministero della giustizia, rischierebbe nel complesso di ripetere il sistema delle vecchie tariffe professionali. Il meccanismo per la determinazione del compenso predisposto dagli avvocati si rifarebbe, infatti, a quello dei minimi e massimi tariffari: per un giudizio ordinario innanzi al tribunale si va, infatti, dai 190 euro previsti per la fase di studio di una causa (del valore massimo di 1.100 euro) ai 5 mila euro (per la stessa attività prestata però per una causa dal valore compreso fra i 260 e i 520 mila euro). Per il giudice, che comunque potrà discostarsi dai valori tabellari, in mancanza di accordo tra legale e cliente saranno determinanti le caratteristiche, l’urgenza e il pregio dell’attività prestata. Dunque, troppe le voci inserite rischiano di tornare al sistema previgente. Da qui la necessità di rivederne «sensibilmente» alcuni aspetti, anche nella prospettiva di evitare un’eccessiva disparità rispetto a quanto approvato in precedenza dal ministero della giustizia per le altre categorie professionali. Resta comunque fermo lo spirito originario della norma volta, come ha spiegato lo stesso Cnf nella lettera di accompagnamento al testo, «a creare uno strumento di facile e immediata consultazione per gli operatori del diritto e per i cittadini che potranno avere uno strumento di immediato orientamento. Con effetti benefici anche per l’accelerazione dei tempi processuali. Ma prima che i nuovi parametri possano entrare definitivamente in vigore ci sarà da aspettare. Motivo per il quale diverse anime dell’avvocatura nei mesi scorsi avevano chiesto al ministro Cancellieri di emanare comunque nell’attesa il decreto correttivo al dm n. 140/2012, così da coprire un lungo iter. E se nel merito il Cnf ha accolto le osservazioni fatte dalle diverse associazioni nel metodo, però, ha continuato a seguire la linea dettata dalla riforma forense, e non quella del decreto correttivo che era pronto nel cassetto del guardasigilli dal novembre 2012.
27.08.2013 Italia Oggi – Rivisti i parametri
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