28.08.14 Il Sole 24 Ore – Casse, pensioni più care e lontane

Il tema è la sostenibilità dei bilanci nel lungo periodo, lo svolgimento relativamente libero. Così le Casse di previdenza privatizzate hanno sfruttato l’autonomia loro concessa dalle norme al fine di garantire l’equilibrio tra entrate e prestazioni previdenziali. In molti casi ciò ha comportato una modifica, a volte rilevante, delle regole adottate in passato, ma se gli ingredienti base sono gli stessi, cioè innalzamento dei contributi da versare e dei requisiti per accedere alla pensione e calcolo dell’assegno con il metodo contributivo al posto di quello reddituale (per chi lo utilizzava), i risultati sono piuttosto eterogenei.
Le Casse di previdenza privatizzate raccolgono i contributi ed erogano prestazioni pensionistiche e assistenziali per oltre 1,5 milioni di professionisti suddivisi in una ventina di enti. Dando un’occhiata alle principali prestazioni previdenziali in vigore per quattro di essi si rileva che l’età minima standard per accedere alla pensione nel 2014 oscilla tra i 59 e i 68 anni, mentre le annualità contributive variano tra le 30 e le 40. E ogni Cassa prevede più possibilità per accedere alla pensione.
I ragionieri e i periti commerciali, per esempio, con 68 anni di età e 40 di contributi (sono previsti requisiti ridotti per i nati entro il 1962) possono chiedere la pensione di vecchiaia che prevede l’applicazione di metodi differenti di calcolo dell’assegno per i contributi versati entro o dopo il 2003. È inoltre prevista l’applicazione di un “correttivo” alla quota reddituale perché determina una pensione più elevata di quanto spetterebbe in base ai contributi versati.
La Cassa ha verificato, infatti, che a fronte di contributi pari al 6 e all’8% del reddito, il calcolo reddituale garantisce una quota di pensione che avrebbe richiesto il versamento del 25% del reddito. Il correttivo consiste in una riduzione di un quarto della maggiorazione, ma non può superare il 20% della quota di pensione reddituale. In alternativa si può scegliere la pensione di anzianità a fronte di almeno 63 anni di età e 20 di contributi, il cui importo, però, è calcolato interamente con il sistema contributivo.
Per i dottori commercialisti le tipologie di pensioni principali sono tre. Quella di vecchiaia viene corrisposta a chi risultava iscritto (o era tenuto a farlo) entro il 2003 e prevede un sistema misto di calcolo dell’assegno, in relazione ai versamenti effettuati entro o dopo il 2003. Gli iscritti dopo il 2003 avranno a disposizione invece la pensione unica contributiva che richiede almeno 62 anni di età e 5 di contributi. Altra opzione è la pensione di vecchiaia anticipata con almeno 38-40 anni di contributi e sistema di calcolo misto. Per garantire la sostenibilità dei bilanci la Cassa rivede periodicamente i coefficienti di trasformazione della quota di pensione contributiva in relazione all’evolversi dell’aspettativa di vita.
Dal 1° gennaio 2013 Inarcassa ha introdotto la pensione di vecchiaia unificata, che sostituisce, a parte alcune eccezioni, quelle di vecchiaia, anzianità e contributiva. Si tratta di un sistema flessibile perché a fronte dei requisiti standard (65 anni e 3 mesi di età e 30 anni e 6 mesi di contributi per il 2014) c’è la possibilità di anticipare o posticipare il pensionamento. Nel primo caso la quota retributiva dell’assegno viene ridotta. Se si lavora fino a 70 anni e si rispetta il minimo di contributi viene mantenuto il prorata, in caso contrario si può comunque andare in pensione ma con l’assegno calcolato interamente con il contributivo.
Gli iscritti alla Cassa forense, invece, hanno a disposizione la pensione di vecchiaia retributiva che richiede 67 anni di età e 32 di contributi nel 2014, oppure quella di anzianità che prevede più contributi ma meno anni di età. Entrambe hanno una quota di assegno calcolata con il criterio retributivo e una con il contributivo. La prima, inoltre, consente di ritirarsi in anticipo (fino a 65 anni) con l’applicazione di una riduzione dell’importo. Chi non raggiunge i requisiti contributivi ha a disposizione la pensione di vecchiaia contributiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A confronto

Le principali prestazioni pensionistiche di quattro Casse di previdenza

RAGIONIERI

VECCHIAIA

Requisiti
68 anni di età e 40 di contributi

Modalità di calcolo
In parte reddituale e in parte contributiva se maturata per chi era già iscritto al 31/12/2003 – Sulla quota reddituale si applica una riduzione di equilibrio – Contributiva per gli iscritti dopo il 31/12/2003

Eccezioni

ANZIANITÀ

Requisiti
63 anni di età e 20 di contributi

Modalità di calcolo
Metodo contributivo

AVVOCATI

VECCHIAIA RETRIBUTIVA

Requisiti

Modalità di calcolo
Una quota è calcolata con il criterio retributivo, una quota con quello contributivo

Eccezioni
Possibile andare in pensione tra i 65 e i 70 anni con l’applicazione di un coefficiente di riduzione dell’imposto di pensione pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo – In presenza di 40 anni di contributi non si applica la riduzione

Requisiti

ANZIANITÀ

Modalità di calcolo
Una quota è calcolata con il criterio retributivo, una quota con quello contributivo

Requisiti

VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

Modalità di calcolo
Entrambe le quote sono calcolate con il sistema contributivo

DOTTORI COMMERCIALISTI

VECCHIAIA

Requisiti
Iscritti alla Cassa entro il 2003

Modalità di calcolo
Quota calcolata con il metodo reddituale per la contribuzione ante 2004 – Quota calcolata con il metodo contributivo per l’anzianità dal 2004

Requisiti
Iscritti alla Cassa dal 2004

UNICA CONTRIBUTIVA

Modalità di calcolo
Metodo contributivo

Requisiti

VECCHIAIA ANTICIPATA

Modalità di calcolo
Quota calcolata con il metodo reddituale per la contribuzione ante 2004 – Quota calcolata con il metodo contributivo per l’anzianità dal 2004

INGEGNERI & ARCHITETTI

Requisiti

VECCHIAIA UNIFICATA

*Anno da cui decorre l’adeguamento alla speranza di vita

Modalità di calcolo
Per le anzianità contributive fino al 2012 il calcolo è retributivo-contributivo –
Per le anzianità contributive dal 2013 il calcolo è contributivo

Eccezioni
Gli iscritti con contributi anteriori al 29/1/1981, conservano il diritto a pensione con anzianità minima di 20 anni se maturazione dei requisiti
(65 anni e 20) entro il 19/11/2015

Anticipo
Se si raggiunge il requisito contributivo, si può andare in pensione prima ma la quota retributiva di pensione viene ridotta del 7,515% a 63 anni di età; del 4,339% al 64; del 0,917% a 65

Posticipo
Da 70 anni si può prescindere dal requisito contributivo ma la pensione è interamente calcolata con il contributivo.
Da 70 anni il prorata retributivo è mantenuto se viene rispettato il requisito contributivo e per chi ha almeno 20 anni di contributi al 2012 e 30 anni di contributi complessivi

L’anticipazione

Il quadro dei requisiti richiesti per il pensionamento nelle varie gestioni dell’Inps è stato pubblicato sul Sole 24 Ore di ieri, insieme a un quadro aggiornato delle lavoratrici che finora hanno scelto l’opzione contributivo per sfuggire all’innalzamento dei minimi determinato dalla riforma previdenziale del 2011

NON SEI ASSOCIATO AD ANF?

Scopri il nostro statuto e invia subito la tua domanda di iscrizione.

ANF Associazione Nazionale Forense

Press room

Esclusivamente per rapporti con la stampa