Le associazioni tra avvocati aprono le porte a tutti i liberi professionisti. Dagli architetti ai biologi ai medici chirurghi, unica condizione che la professione sia regolamentata. A stabilire le categorie che posso partecipare alle associazioni multidisciplinari composte da almeno un avvocato, introdotte dalla riforma forense, è uno schema di decreto ministeriale messo a punto dal ministero della giustizia e inviato al Consiglio nazionale forense per il relativo parere. Parere che il Cnf ha reso il 31 luglio scorso, valutando positivamente l’impianto del provvedimento. Entrando nel dettaglio, il regolamento dopo quasi tre anni dà attuazione all’art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati. La scelta di via Arenula è stata allargare il più possibile il campo, estendendolo a ben 17 categorie professionali. L’elenco (articolo 2), dove non compare l’ordine dei notai, è formato dai seguenti ordini: dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici e agrotecnici laureati, architetti, pianifi catori, paesaggisti e conservatori, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, commercialisti ed esperti contabili, geologi, ingegneri, tecnologi alimentari, consulenti del lavoro, medici chirurghi e odontoiatri, medici veterinari, psicologi, periti agrari e periti agrari laureati, geometri. Nella relazione illustrativa, il ministero specifi ca che, al fi ne di agevolare il più possibile colui che si rivolge alla associazione, si è ritenuto opportuno recepire l’indicazione proveniente dal Consiglio nazionale forense. Prevedendo, quindi, una apertura nei confronti di tutte le professioni organizzate in collegi e ordini «in modo da non escludere a priori la possibilità di creare utili sinergie con un ampio numero di categorie professionali e nel contempo non privare la categoria della possibilità di entrare in contatto con mercati che, allo stato, possono sembrare non offrire opportunità concrete ma che nel futuro potrebbero, invece, riservare prospettive di collaborazione utili anche nell’ottica della qualità del servizio da offrire al proprio assistito». Inoltre, specifi ca, il ministero chiarisce che sono state prese in esame solo le professioni regolamentate: «solo queste, infatti, in ragione della loro organizzazione in ordini o collegi (…) possiedono caratteri di omogeneità con la professione forense». Ricordiamo che, stando al nuovo ordinamento forense, l’avvocato può essere associato ad una sola associazione.
Gabriele Ventura