29.07.16 Italia Oggi – Le elezioni forensi cadono su tutela di genere e delle minoranze

logo_ita_oggiIl Consiglio di stato conferma la bocciatura del regolamento sulle elezioni forensi. Con la sentenza n. 3414 pubblicata ieri, infatti, la quarta sezione di palazzo Spada ha respinto il ricorso in appello del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bari contro la sentenza del Tar Lazio, che aveva accolto le istanze del Sindacato avvocati di Bari, dichiarando illegittime le disposizioni contenute negli articoli 7, 9 e 14, comma 7, del decreto ministeriale n. 170/2014. Secondo i giudici amministrativi, infatti, appare del tutto condivisibile quanto affermato dal Tar in primo grado, per cui con il comma 3 dell’art. 28 della legge n. 247/2012 (Ordinamento forense) il legislatore avrebbe inteso introdurre il sistema del cosiddetto «voto limitato» per evitare il formarsi di liste blindate suscettibili di esprimere la totalità degli eletti. La questione cruciale è il coordinamento con il comma 2 dello stesso articolo dove, invece, si prevede che «il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti». «La mancanza di coordinamento tra le previsioni contenute nei commi 2 e 3 dell’articolo 28», osserva il Consiglio di stato, «non implica necessariamente che la prima debba considerarsi derogatoria del limite espresso dalla seconda. Anzi, l’obbligatorietà di una composizione del Coa tale da rispettare un certo equilibrio tra i generi», osservano i giudici, «condurrebbe a un sostanziale dissolvimento del limite dei due terzi ove non lo si intendesse come tetto in ogni caso inderogabile. In definitiva», recita la sentenza, «il comma 3 dell’art. 28 dev’essere considerato come norma di chiusura intesa a stabilire il numero massimo di voti che ciascun elettore può esprimere, alla quale il regolamento attuativo deve adeguarsi». Di conseguenza, l’esigenza di assicurare l’equilibrio fra i generi deve essere assicurata dalla fonte regolamentare tenendo fermo il rispetto della regola del voto limitato così espressa, e quindi modulando le preferenze esprimibili nell’ambito del limite massimo stabilito dalla norma. Tutto questo accade, inoltre, nel momento in cui il parlamento deve iniziare a esaminare il disegno di legge che riscrive il regolamento elettorale in ossequio a quanto evidenziato dal Tar Lazio. Dall’altro lato, poi, si sta sviluppando tutto un filone di contenzioso, riguardo ai risultati elettorali del 2015 dei Coa, che sta arrivando al Consiglio nazionale forense. Al momento, le sentenze pronunciate dal Cnf, appellabili in Cassazione, sono tutte di rifiuto dei ricorsi presentati in seno alle elezioni forensi. «Il Consiglio di stato, con la sentenza di oggi (ieri, ndr) ha bocciato definitivamente il regolamento elettorale forense», afferma Luigi Pansini, segretario nazionale dell’Associazione nazionale forense, «ora auspichiamo che dopo quattro sentenze del Tar, un giudizio di ottemperanza pendente e la decisione del massimo giudice amministrativo, si voglia in tempi rapidi dotare l’avvocatura dello strumento idoneo all’elezione dei suoi rappresentanti. Pieno sostegno alla soluzione normativa proposta dal ministro ma occorre fare presto e mantenere l’impegno assunto».

 

Gabriele Ventura

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