30.01.15 Il Sole 24 Ore – Avvocati difensori d’ufficio con cinque anni d’esperienza

Lista unica nazionale e tre requisiti per l’inserimento, dai 5 anni (almeno) di esperienza alla partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento. La versione finale, approvata da un Consiglio dei ministri convocato in tutta fretta per evitare la scadenza dei tempi di delega, della riforma della difesa d’ufficio porta a compimento uno dei tasselli principali della fase attuativa del nuovo ordinamento forense. Nel dettaglio, il testo definitivo è in parte diverso da quello varato dal Governo in prima lettura a fine ottobre, avendo perso per strada, in accoglimento delle perplessità avanzate dalle commissioni parlamentari, due articoli.

Cardini dell’intervento sono l’introduzione di una lista nazionale dei difensori d’ufficio, al posto di quella tenuta oggi presso ogni Consiglio dell’Ordine, con l’attribuzione al Consiglio nazionale forense, che ieri sera sottolineava il rafforzamento dei compiti con rilevanza pubblica del sistema ordinistico, della competenza sulle iscrizioni e sul successivo aggiornamento. L’inserimento nell’elenco è disposto quando è presente uno di questi requisiti:

partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale organizzato dal Consiglio dell’Ordine locale o dalla Camera penale territoriale o dall’Unione delle camere penali stesse, della durata di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;

iscrizione all’Albo da almeno 5 anni ed esperienza nella materia penale;

possesso del titolo di specialista in diritto penale.

Per la permanenza nell’elenco oltre a non avare riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento è necessario l’esercizio continuativo di attività nel settore penale attestato dalla partecipazione ad almeno 10 udienze all’anno, escluse quelle di semplice rinvio.

In via transitoria, si prevede che i professionisti attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai consigli dell’ordine siano iscritti automaticamente all’elenco nazionale con onere di dimostrare, alla scadenza del periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il relativo mantenimento dell’iscrizione.

La nuova disciplina prevede, infine, che il nominativo del difensore d’ufficio venga fornito all’autorità procedente dai locali Consigli dell’ordine che devono provvedere a predisporre un elenco dei professionisti iscritti all’albo che facciano parte dell’elenco nazionale; viene pure previsto che i criteri per la designazione del difensore siano dettati dal Consiglio nazionale forense (e non più dagli stessi Consigli dell’ordine) sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

Per il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri «il decreto sulla difesa d’ufficio costituisce un ulteriore passo sia nella direzione della riforma della professione forense sia in quella della piena ed effettiva attuazione del diritto di difesa nel processo penale. Si tratta, quindi, di un intervento diretto al rafforzamento del diritto dell’imputato ad essere assistito da un difensore professionalmente idoneo all’incarico ma che interessa anche l’intero processo penale migliorandone la qualità e l’efficienza».

Giovanni Negri

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